0.142.113.361Bilateral International Treaty8 nov 1855
0.142.113.361
RU V 188 e CS 11 717; FF 1850 III 727 e 1855 II 39 ediz. ted., 1850 III 621 e
1855 II 35 ediz. franc.
Traduzione dai testi originali francese e inglese1
Conchiuso il 25 novembre 1850
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1850/21 luglio 18552
Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 novembre 1855
Entrato in vigore l’8 novembre 1855
(Stato 29 marzo 1901)
La Confederazione Svizzera
e
gli Stati Uniti dell’America settentrionale,
egualemente animati da vivo desiderio, sia di mantenere e viemeglio stringere i vincoli d’amicizia sì felicemente esistenti fra le due Repubbliche, sia d’invigorire e con ogni per loro disponibile mezzo dare incremento ai rapporti commerciali de rispettivi loro cittadini, sonosi l’una e l’altra risolute di conchiudere un generale Trattato di Amicizia, di reciproco Stabilimento, di Commercio e di Estradizione dei delinquenti.
A quest’uopo hanno le due Repubbliche nominato a loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali fattisi mutua comunicazione de pieni poteri rispettivi, sono convenuti ne seguenti articoli:
I cittadini degli Stati Uniti d’America e i cittadini della Svizzera sono ammessi e trattati sur un piede d’eguaglianza reciproca ne due paesi, quando questa ammissione e questo trattamento nulla avranno di contrario alle disposizioni costituzionali o legali, siano federali che degli Stati e de Cantoni delle parti contraenti. I cittadini degli Stati Uniti e i cittadini della Svizzera, come pure i membri di loro famiglie, purché si conformino alle disposizioni costituzionali e legali sopra mentovate e che portino osservanza alle leggi, regolamenti ed usi del paese ove verranno ad avere stanza, potranno andare, venire, soggiornare temporariamente, prendere domicilio fisso o stabilirsi di permanenza, quelli ne Cantoni della Confederazione Svizzera, gli Svizzeri negli Stati dell’Unione americana; ivi acquisire, possedere e alienare proprietà (come è spiegato all’art. V); trattar loro affari, esercitar loro professioni, industria e commercio, tenere stabilimenti e magazzini, consegnarvi i loro prodotti e le loro merci, venderli all’ingrosso e al minuto, sia direttamente, sia per opera di mediatori o altri agenti quali a loro torneranno in grado; essi avranno libero accesso davanti i tribunali e potranno far valere i loro diritti in giustizia come i nazionali, sia in persona, sia mediante avvocati, patrocinatori, o altri agenti di libera elezione. Per la dimora o per lo stabilimento o per l’esercizio dei diritti summenzionati non si potrà imporre loro alcuna condizione pecuniaria od altra più onerosa di quello avvenga a’cittadini del paese da loro abitato, nè alcuna condizione a cui questi ultimi non fossero obbligati.
Nei vantaggi sopra noverati non è però compreso l’esercizio dei diritti politici nè la partecipazione ai beni de comuni, delle corporazioni e delle fondazioni, nelle quali i cittadini dell’un paese domiciliati nell’altro non sono stati ammessi come membrio o comproprietari.
I cittadini dell’uno de due Stati, dimoranti o stabiliti nell’altro Stato saranno esenti dal personale servizio militare, ma per compensazione saranno tenuti a prestazioni o pecuniarie o materiali, come i cittadini del paese da loro abitato, esentuati dal medesimo servizio.3
Dai cittadini dell’un paese abitanti o domiciliati nell’altro non si potrà esigere imposta, sotto nessuna denominazione, maggiore di quella cui vanno soggetti i cittadini del paese ov’essi abitano, nè contribuzione qualunque che non fosse esatta anche da questi ultimi.4
In caso di guerra o di espropriazione per causa di pubblica utilità, i cittadini dell’un paese abitanti o stabiliti nell’altro saranno parificati ai natii per quanto riguarda l’indennizzazione de’danni sofferti.
I cittadini di una delle due Repubbliche dimoranti o stabiliti nell’altra, saranno in ogni tempo e circostanza ricivuti, – essi, loro donne e loro legittimi discendenti, – nel paese cui originariamente appartengono e in cui avranno conservato lor diritti conforme alle leggi, e ciò sia nel caso che vogliano ritornare alla primitiva loro patria, o sia che vi vengano rimandati per giuridica sentenza, o per misure di polizia, o in conseguenza delle leggi e dei regolamenti sulla moralità e sulla mendicità.
A constatare la loro qualità di cittadini degli Stati d’America o di cittadini svizzeri, gli attinenti de’due paesi contraenti devono andar forniti di passaporti o di altre carte in debita forma, attestanti la nazionalità loro non meno che de’membri di loro famiglia, rilasciate o vidimate da un agente diplomatico o consolare della loro nazione, residente in quel paese ove intendono abitare.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti potranno liberamente disporre de loro beni personali situati nella giurisdizione dell’altra parte, sia con vendita, testamento, donazione, o sia comunque, e i loro eredi testamentari o ab intestato o i loro successori quali che essi siano, cittadini dell’altra parte, acquistano o ereditano detti beni, di cui ponno prendere possesso sia direttamente, sia mediante incaricati, potranno de medesimi disporre a beneplacito, non avendo a pagare altri diritti che quelli cui sono soggetti in pari caso gli stessi abitanti del paese dove codesti beni sono posti. In assenza dell’erede o degli eredi o degli altri successori, l’autorità prenderà per la conservazione dei detti beni le medesime cure che sarebbero impartite alla conservazione de beni di un nativo dello stesso paese, e ciò sino a che il proprietario legale de beni non abbia potuto prendere le convenienti misure per averli in suo dominio.
Le suespresse disposizioni s’applicheranno in pieno alle proprietà immobili situate negli Stati dell’Unione americana o nei Cantoni della Confederazione Svizzera, ne quali gli esteri sono ammessi alla possessione in natura o all’eredità di proprietà fondiarie.
Ma se beni stabili situati nel territorio di una delle due parti venissero a toccare in pertinenza ad un cittadino dell’altra parte, il quale per la sua qualità di forestiero non fosse ammesso al possesso in natura di tali proprietà nello Stato o nel Cantone ove queste son poste, a questo erede o successore qualunque sarebbe accordato quel termine che le leggi dello Stato o del Cantone permettono per vendere queste proprietà; egli potrà sempre ritirarne ed esportarne il prodotto senza difficoltà e senza pagare al Governo altro diritto che quale in caso analogo sarebbe dovuto da un abitante del paese ove gli stabili sono posti.
Insorgendo controversie fra pretendenti di una successione, intorno al sapere a chi i beni debbano appartenere, esse saranno recate a tribunali e giudicate giusta le leggi del paese ove giace la proprietà.
Le parti contraenti si accordano reciprocamente il diritto di avere, nelle grandi città ed importanti piazze di commercio de loro rispettivi Stati, Consoli e Viceconsoli da loro nominati, i quali nell’esercizio di loro doveri godranno de medesimi privilegi ed attributi di quelli delle nazioni più favorite. Ma prima che un Console o Viceconsole possa agire in siffatta qualità, deve essere nella debita forma riconosciuto dal governo presso cui è accreditato.
Per gli affari privati e commerciali i Consoli e Viceconsoli saranno sommessi alle leggi e agli usi medesimi che i privati che sono cittadini del luogo ove risiedono.
Ritenuto che in caso d’infrazione alle leggi da parte di un Console o Viceconsole, il Governo presso cui è accreditato può ritirargli l’exequatur, espellerlo dal paese o farlo punire a tenor di legge, secondo le circostanze; ritenuto però in pari tempo che esso Governo debba nunciare all’altro Governo i motivi del suo procedere.
Gli archivi e le carte pertinenti al Consolato saranno rispettati come inviolabili, né membro di magistratura nè funzionario alcuno può per qualsiasi pretesto ricercarli, porvi sequestro, o comechesia immischiarvisi.
Il presente Trattato è conchiuso per la durata didieci anni, contando dal giorno dello scambio delle ratifiche; e se un anno innanzi allo spirare di questo periodo nè l’una nè l’altra delle parti contraenti non dichiara per officiale notificazione fatta all’altra parte di rinunciare al Trattato, dura in vigore ancora per dodici mesi, e così via d’anno in anno, sino allo spirare di que dodici mesi che seguono alla dichiarata rinunzia, qualunque sia stato il momento in cui ebbe luogo l’officiale notificazione.
Questo Trattato sarà sottomesso d’ambo le parti all’approvazione e alla ratifica delle rispettive competenti autorità di ciascuna parte contraente; e lo scambio delle ratifiche seguirà a Washington tostochè le circostanze il consentiranno.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno, sotto riserva delle mentovate ratifiche, firmato i suesposti articoli in lingua francese e inglese, e vi hanno apposto il loro sigillo.Così fatto in quadruplo a Berna oggi venticinque Novembre dell’anno di grazia mille ottocento cinquanta.
| H. Druey F. Frey-Herosée | A. Dudley-Mann |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
Dopo l’approvazione del presente tratt. da parte dell’AF il 17 dic. 1850 (Ris. dell’AF non pubblicata nella RU), il Senato degli Stati Uniti d’America ne modificò gli art. I, V, VI e XIX. Di queste mod., approvate dall’AF il 21 lug. 1855 (RU V 187), si è tenuto conto nel presente testo. ↩
Vedi anche la Conv. dell’11 nov. 1937 tra gli Stati Uniti d’America e la Svizzera concernente gli obblighi militari delle persone aventi la doppia cittadinanza (RS 0.141.133.6 ). ↩
Vedi anche l’art. XVIII della Conv. del 24 mag. 1951 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito [RU 1951 920.RU 1999 1460art. 29 n. 4] e la Conv. del 9 lug. 1951 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie (RS 0.672.933.62 ). ↩
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