Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Austria concernente misure speciali in relazione con la soppressione dell’obbligo del visto

0.142.111.638.1Bilateral International Treaty4 mag 1951

Conchiuso il 14 settembre 1950
Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 maggio 1951
Entrato in vigore il 4 maggio 1951

(Stato 4 maggio 1951)

Art. 1

I cittadini delle due Parti contraenti che si recano nel territorio dell’altro Stato, conformemente all’accordo firmato il 14 settembre 19502tra il Consiglio federale svizzero e il Governo austriaco, per soggiornarvi temporaneamente, sono dispensati durante tre mesi dall’obbligo di domandare un permesso di soggiorno, semprechè non esercitino attività lucrativa alcuna.

Art. 2

Il visto sulle tessere di frontiera e sui passaporti previsto, dall’articolo 4 della convenzione del 30 maggio 19503tra la Svizzera e l’Austria concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine, non è più richiesto per i cittadini delle due Parti contraenti.

Art. 3

Il presente accordo si applica parimente alla circolazione delle persone tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica di Austria.

Art. 4

Il presente accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

Fatto a Vienna, il 14 settembre 1950.

Per la
Confederazione Svizzera:
O. Seifert
Per la
Repubblica di Austria:
Gruber

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. RS 0.142.111.638

  3. [RU 1950 II 749.RS 0.631.256.916.33 art. 17 n. (1)]

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