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0.142.111.637•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente lo scambio di praticanti («stagiaires»)
0.142.111.637Bilateral International Treaty15 mag 1956
Conchiuso con scambio di note il 19 marzo 1956
Entrato in vigore il 1° maggio 1956
(Stato 1° gennaio 1979)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Austria
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le autorità competenti provvedono affinchè le domande siano rapidamente esaminate. Esse si sforzano di eliminare, nel tempo più breve, eventuali difficoltà circa l’entrata e il soggiorno dei praticanti.
| Max Petitpierre | Johannes Coreth |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
Nuovo contingente annuale giusta lo scambio di note del l° dic. 1978 (RU 1979 156). ↩
[RU 1951 809, 1966 641.RS 0.831.109.163.1 art. 39]. Ora vige la conv. del 15 nov. 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sulla sicurezza sociale (RS 0.831.109.163.1 ). ↩
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