progetti
0.142.111.631.7•Dichiarazione tra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria sulla riaccettazione di già prima attinenti
0.142.111.631.7Bilateral International Treaty28 ott 1887
Data il 21/28 ottobre 1887
Entrata in vigore il 28 ottobre 1887
(Stato 28 ottobre 1887)
I Governi della Confederazione Svizzera
e
della Monarchia austro‑ungarica
sono convenuti di attenersi,
rispetto all’accettazione di espulsi, alla massima seguente, cioè: che ciascuna delle Parti contraenti si obbliga, sulla domanda dell’altra Parte, a riaccettare i suoi attinenti, quand’anche i medesimi, secondo la legislazione del paese, abbiano già perduta l’attinenza, purchè non siano divenuti, secondo le leggi proprie dell’altro paese, attinenti di questo ultimo.
In fede di che, è stata data la presente Dichiarazione, che fu scambiata con una Dichiarazione corrispondente data dall’I. R. Governo austro‑ungarico.Berna, 21 ottobre 1887.Vienna, 28 ottobre 1887.
| In nome del Consiglio fed. svizzero, Il Presidente della Confederazione: Droz Il Cancelliere della Confederazione: Ringier | di Sua Maestà Imp. Reale Apostolica Ministro della Casa Imperiale degli Affari Esteri: Gustav Graf Kálnoky |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.