Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati

0.142.111.631.1Bilateral International Treaty14 set 1950

Conchiuso il 14 settembre 1950
Entrato in vigore il 14 settembre 1950

(Stato 1° novembre 1997)

In applicazione del trattato conchiuso il 7 dicembre 18752tra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro-ungarica per regolare i rapporti di domicilio degli attinenti dei due Stati, le cui disposizioni sono state dichiarate applicabili dal trattato conchiuso il 25 maggio 19253tra la Svizzera e l’Austria e rimangono in vigore in virtù di un accordo conchiuso tra i Governi svizzero e austriaco4, il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini austriaci hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni nella Svizzera, al permesso di domicilio ai sensi dell’articolo 6 della legge federale svizzera del 26 marzo 19315concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.6Tale permesso consente loro, senza limitazione di durata e senza condizioni, di soggiornare su tutto il territorio della Svizzera e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni riservate unicamente ai cittadini svizzeri conformemente a una prescrizione legale.

Art. 2

I cittadini svizzeri beneficiano in Austria della libertà di domicilio, non sono sottoposti all’obbligo del visto e hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni in Austria, a un «Befreiungsschein» ai sensi delle prescrizioni in vigore sull’occupazione dei lavoratori stranieri.7L’autorizzazione formale di scegliere e di esercitare un mestiere sarà loro concessa per una durata illimitata, conformemente all’articolo 8 capoverso (2) dell’ordinanza austriaca sui mestieri. Essi avranno in tal modo il diritto di soggiornare su tutto il territorio della Repubblica austriaca e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini austriaci. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni esclusivamente riservate ai cittadini austriaci conformemente a una prescrizione legale.

Art. 3

I coniugi e i figli di meno di 18 anni beneficiano anch’essi dei diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 e 2, purché vivano nella stessa economia domestica.

Art. 4

Il periodo di cinque anni previsto dagli articoli 1 e 2 non è considerato interrotto se lo straniero si assenta temporaneamente dallo Stato di residenza e l’assenza non supera ogni volta sei mesi.8La durata d’assenza ammessa può essere eccezionalmente prolungata a domanda giustificata da circostanze speciali. Soggiorni temporanei per ragioni quali studio, tirocinio o cura non sono presi in considerazione per il computo del periodo di cinque anni.9

Art. 5

Il presente accordo non ha effetto sulle prescrizioni legali dei due Stati contraenti concernenti la scadenza e il ritiro dei permessi di domicilio o di soggiorno. La perdita di tali permessi implica la soppressione di tutti gli altri diritti e vantaggi indicati negli articoli 1 e 2.

Art. 6

I documenti giustificativi relativi ai diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 a 3 possono, per ragioni di controllo, essere limitati nel tempo.

Art. 7

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma e avrà effetto fintanto che non sarà stato disdetto mediante preavviso di sei mesi.

Vienna, 14 settembre 1950.

Per il
Consiglio federale svizzero:
O. Seifert
Per il
Governo federale austriaco:
Gruber

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. RS 0.142.111.631

  3. RS 0.196.116.3

  4. RS 0.196.116.32 (lett. B n. II 1)

  5. [CS 1 117;RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587art. 3 cpv. 2, 1991 362n. II 111034n. III, 1995 146, 1999 111122532262all. n. 1, 2000 1891n. IV 2, 2002 685n. I 1701n. I 13988all. n. 3, 2003 4557all. n. II 2, 2004 1633n. I 14655n. I 1, 2005 5685all. n. 2, 2006 979art. 2 n. 11931art. 18 n. 12197all. n. 33459all. n. 14745all. n. 1, 2007 359all. n. 1.RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: l'art. 34 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20 ).

  6. Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).

  7. Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).

  8. Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).

  9. Per. 3 introdotto dal n. 5 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).

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