Dichiarazione del 15 ottobre 1916 fra la Svizzera e l’Impero Germanico relativa alla riaccettazione delle persone sprovviste di carte di legittimazione

0.142.111.361.1Bilateral International Treaty1 nov 1916

Art. 17 del trattato di domicilio fra la Svizzera e la Germania del 13 novembre 19091

(Stato 1° novembre 1916)

A cominciare dal 1° novembre 1916 l’impero Germanico riaccetterà senza altre formalità in Germania, con riserva di reciprocité2, le persone che si sono introdotte dalla Germania in Svizzera senza carte di legittimazione sufficienti, semprechè vengano respinte entro 24 ore dal passaggio della frontiera e nel luogo stesso dove il passaggio è avvenuto.

Se le dette persone sono entrate in Svizzera dal lago di Costanza (compreso il lago inferiore a valle di Costanza fino a Oehningen), il termine per l’obbligo di riaccettazione comincia a decorrere dal momento in cui il battello è partito dall’ultima stazione germanica, prima di attraversare il lago di Costanza.

Nel servizio di ricevimento fra la Baviera e la Svizzera, la tassa di trasporto fissata dalla tariffa dev’essere pagata intera e a contanti, salvo il caso che sia applicabile la procedura concordata pei trasporti di polizia sul lago di Costanza.

Footnotes

  1. RS 0.142.111.361

  2. L’assicurazione della reciprocità è stata data al Governo dell’Impero Germanico con nota della Legazione di Svizzera a Berlino.

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