Scambio di note del 15 gennaio/28 maggio 1991 tra la Svizzera e l’Algeria concernente la dispensa dall’obbligo del visto per taluni cittadini dell’altro Stato

0.142.111.272Bilateral International Treaty28 mag 1991

Entrato in vigore il 28 maggio 1991

(Stato 28 maggio 1991)

Traduzione1

Ambasciata di SvizzeraAlgeri, 28 maggio 1991
Al Ministero degli Affari esteri
della Repubblica algerina democratica
e popolare
Algeri

L’Ambasciata di Svizzera complimenta il Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare e si pregia di riferirsi alla nota del Ministero n. 136 del 15 gennaio 1991 del seguente tenore: «Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica algerina democratica e popolare complimenta l’Ambasciata di Svizzera a Algeri e, riferendosi alle discussioni relative all’introduzione del visto a partire dal 1° gennaio 1991 tra l’Algeria e la Confederazione Elvetica e alle dispense convenute di comune accordo, ha l’onore di rievocare le disposizioni seguenti: 1.  Sono dispensati dall’obbligo del visto: – i cittadini algerini titolari di un’autorizzazione valida di soggiorno o di dimora; – i cittadini algerini che esercitano le loro funzioni di membri di equipaggio di una impresa di trasporto aereo algerina in servizio; – i cittadini algerini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio; – i cittadini algerini titolari di una carta di legittimazione, attestazione o carta di identità valida, rilasciata dal Dipartimento federale degli Affari esteri. 2.  Sono dispensati dall’obbligo del visto: – i cittadini svizzeri titolari di una carta di soggiorno valida; – i cittadini svizzeri che esercitano le loro funzioni di membri di equipaggio di una impresa di trasporto aereo svizzera in servizio; – i cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale; – i cittadini svizzeri titolari di una carta d’identità valida rilasciata dal Ministero degli Affari esteri algerino. Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare invita l’Ambasciata a comunicargli il suo accordo sulle disposizioni summenzionate e coglie l’occasione per rinnovargli l’assicurazione della sua alta considerazione.»

In risposta, l’Ambasciata ha l’onore di informare il Ministero che le autorità svizzere approvano le disposizioni summenzionate – applicabili parimenti al Liechtenstein. La nota del Ministero del 15 gennaio 1991 come pure la presente nota dell’Ambasciata costituiscono un accordo fra i due Governi.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare l’assicurazione della sua alta considerazione.

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

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