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0.142.111.272•Scambio di note del 15 gennaio/28 maggio 1991 tra la Svizzera e l’Algeria concernente la dispensa dall’obbligo del visto per taluni cittadini dell’altro Stato
0.142.111.272Bilateral International Treaty28 mag 1991
Entrato in vigore il 28 maggio 1991
(Stato 28 maggio 1991)
Traduzione1
| Ambasciata di Svizzera | Algeri, 28 maggio 1991 Al Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare Algeri |
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L’Ambasciata di Svizzera complimenta il Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare e si pregia di riferirsi alla nota del Ministero n. 136 del 15 gennaio 1991 del seguente tenore: «Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica algerina democratica e popolare complimenta l’Ambasciata di Svizzera a Algeri e, riferendosi alle discussioni relative all’introduzione del visto a partire dal 1° gennaio 1991 tra l’Algeria e la Confederazione Elvetica e alle dispense convenute di comune accordo, ha l’onore di rievocare le disposizioni seguenti: 1. Sono dispensati dall’obbligo del visto: – i cittadini algerini titolari di un’autorizzazione valida di soggiorno o di dimora; – i cittadini algerini che esercitano le loro funzioni di membri di equipaggio di una impresa di trasporto aereo algerina in servizio; – i cittadini algerini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio; – i cittadini algerini titolari di una carta di legittimazione, attestazione o carta di identità valida, rilasciata dal Dipartimento federale degli Affari esteri. 2. Sono dispensati dall’obbligo del visto: – i cittadini svizzeri titolari di una carta di soggiorno valida; – i cittadini svizzeri che esercitano le loro funzioni di membri di equipaggio di una impresa di trasporto aereo svizzera in servizio; – i cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale; – i cittadini svizzeri titolari di una carta d’identità valida rilasciata dal Ministero degli Affari esteri algerino. Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare invita l’Ambasciata a comunicargli il suo accordo sulle disposizioni summenzionate e coglie l’occasione per rinnovargli l’assicurazione della sua alta considerazione.»
In risposta, l’Ambasciata ha l’onore di informare il Ministero che le autorità svizzere approvano le disposizioni summenzionate – applicabili parimenti al Liechtenstein. La nota del Ministero del 15 gennaio 1991 come pure la presente nota dell’Ambasciata costituiscono un accordo fra i due Governi.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare l’assicurazione della sua alta considerazione.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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