Convenzione di domicilio e di commercio tra la Svizzera e l’Albania

0.142.111.231Bilateral International Treaty3 mar 1930

Conchiusa il 10 giugno 1929
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19292
Istrumenti di ratificazione scambiati il 3 marzo 1930
Entrata in vigore il 3 marzo 1930

(Stato 3 marzo 1930)

Il Consiglio federale svizzero e Sua Maestà il Re d’Albania,

animati dal desiderio di facilitare le relazioni tra la Svizzera e l’Albania hanno risolto di conchiudere una convenzione di domicilio e di commercio e hanno designato a questo scopo come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in piena regola, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ognuna delle parti contraenti accorderà ai rappresentanti diplomatici e consolari dell’altra parte i vantaggi ed i privilegi che essa ha concesso o concederà ai rappresentanti diplomatici e consolari della nazione più favorita.

Art. 2

I cittadini di ciascuno dei due Stati ammessi a risiedere nel territorio dell’altro Stato, dalle autorità e secondo la legislazione di questo ultimo, fruiranno sotto tutti i riguardi, specialmente per ciò che concerne la loro condizione giuridica, la protezione alla quale avranno diritto da parte delle autorità, il libero e facile accesso ai tribunali, l’esercizio del commercio e dell’industria, l’acquisto e il possesso di beni mobili e immobili e le contribuzioni e altri oneri fiscali ai quali potessero essere sottoposti, del trattamento accordato agli stranieri meglio trattati.

Art. 3

Le società commerciali, industriali o altre legalmente costituite nel territorio di una delle parti saranno riconosciute nel territorio dell’altra parte conformemente alle leggi del paese e vi fruiranno dei trattamento accordato alle società della nazione più favorita.

Art. 4

Le merci originarie di una delle parti contraenti e provenienti direttamente o indirettamente da esse, che sono importate nel territorio dell’altra parte e destinate, sia al consumo, sia alla riesportazione o al transito, fruiranno dei trattamento applicabile alle merci originarie della nazione più favorita o proveniente da essa.

Art. 5

Le contestazioni che potessero sorgere tra le parti sul l’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione e che non si fossero potute risolvere in via diplomatica entro un congruo termine, saranno deferite, a richiesta di una sola delle parti, alla Corte permanente di giustizia internazionale3.

Art. 6

La presente convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore dopo lo scambio degli atti di ratificazione, che avverrà a Roma il più presto possibile.

La presente convenzione avrà effetto fino allo spirare dei termine di tre mesi a contare dal giorno in cui una delle Parti avrà notificato all’altra parte la sua intenzione dimettervi fine.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e l’hanno munita dei loro sigilli.Fatto a Roma, in doppio esemplare, il dieci giugno mille novecento ventinove.

WagnièreD. Dino

Al momento di firmare la presente convenzione di domicilio e di commercio, i plenipotenziari sottoscritti si sono dichiarati d’accordo ch’essa abbia ad applicarsi altresì e sotto tutti i rapporti al principato del Liechtenstein fino a che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.Fatto, in doppio esemplare, a Roma, il dieci giugno mille novecento ventinove.

WagnièreD. Dino

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 46 87

  3. Ora: alla Corte internazionale di Giustizia (art. 37 dello statuto della Corte internazionale di Giustizia –RS 0.193.501 ).

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