0.142.111.141Bilateral International Treaty20 apr 1928
0.142.111.141
CS 11 561
Traduzione1
Conchiusa il 17 febbraio 1928
Istrumenti di rafificazione scambiati il 20 aprile 1928
Entrata in vigore il 20 aprile 1928
(Stato 20 aprile 1928)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re dell’Ajganistan,
animati dal desiderio di consolidare le relazioni d’amicizia e di sviluppare gli scambi commerciali fra la Svizzera e l’Afganistan, hanno risolto di conchiudere a questo scopo una convenzione e hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le parti contraenti sono d’accordo per stabilire relazioni diplomatiche fra i due Stati in conformità del diritto delle genti. Esse convengono che i rappresentanti diplomatici che ciascuna di esse potrà accreditare presso l’altra, nonchè il personale delle loro missioni, il cui numero non supererà dieci persone, godranno nel territorio dell’altra, degli onori, privilegi e immunità previsti dal diritto delle genti.
In attesa della conclusione di trattati di domicilio e di commercio definitivi, i cittadini e le merci di ciascuna delle parti contraenti fruiranno, nel territorio dell’altra, con riserva delle leggi e dei regolamenti in vigore, di tutte le agevolezze e i commercianti appartenenti alle parti contraenti potranno esercitare liberamente il loro commercio.
La presente convenzione, stesa in lingua francese e in lingua persiana, sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati in Parigi entro tre mesi dal giorno della firma.
La convenzione è conchiusa per una durata indeterminata. Ciascuna delle Parti si riserva però il diritto di farne cessare gli effetti mediante preavviso di sei mesi.
In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente convenzione.Steso, in duplo, a Berna, il diciassette febbraio millenovecentoventotto; il testo francese e il testo persiano fanno egualmente fede.
| Motta | G. Nabi |
|---|
All’atto di procedere alla firma della convenzione provvisoria in data d’oggi fra la Svizzera e l’Afganistan, i plenipotenziari sottoscritti constatano che è inteso che il Consiglio federale farà quanto sta in lui per agevolare l’assunzione in Svizzera da parte dei governo afgano di tecnici e specialisti di cui potrà abbisognare, e che i giovani che il governo afgano desiderasse mandare in Svizzera a scopo di studio fruiranno di ogni agevolezza a questo proposito.Berna, il diciassette febbraio millenovecentoventotto.
| Motta | G. Nabi |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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