Costituzione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni

0.142.01Multilateral International Treaty30 nov 1954

Accettata il 19 ottobre 19531ed emendata il 20 maggio 1987
Emendamenti approvati dall’Assemblea federale il 29 settembre 19882
Accettati dalla Svizzera il 2 dicembre 1988 ed entrati in vigore il 14 novembre 1989

(Stato 18 giugno 2024)

Preambolo

Le alte Parti contraenti,

richiamando la Risoluzione approvata il 5 dicembre 1951 dalla Conferenza delle migrazioni di Bruxelles,

riconoscendo

che la erogazione, a livello internazionale, di servizi di migrazioni è spesso necessaria per assicurare uno svolgimento ordinato dei movimenti di migrazione nel mondo, e per agevolare, alle condizioni più favorevoli, l’insediamento e l’integrazione dei migranti nella struttura economica e sociale del Paese di accoglimento;

che analoghi servizi di migrazione possono inoltre rivelarsi necessarie in caso di migrazioni temporanee, di migrazioni di rientro e di migrazioni intra-regionali;

che la migrazione internazionale include anche quella dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone costrette ad abbandonare il loro Paese, e che necessitano di servizi internazionali di migrazione;

che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle Organizzazione internazionali per facilitare l’emigrazione di persone desiderose di partire per Paesi dove potranno, con il loro lavoro, sopperire alle proprie necessità e condurre una esistenza dignitosa, nel rispetto della persona umana, insieme alle loro famiglie;

che la migrazione può stimolare la creazione di nuove attività economiche nei Paesi di accoglimento, e che esiste un rapporto tra la migrazione e le condizioni economiche, sociali e culturali dei Paesi in via di sviluppo,

che occorrerebbe tener conto dei fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo in materia di cooperazione e di altre attività internazionali inerenti alla migrazione,

che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle Organizzazione internazionali, governative e non governative, in materia di ricerca e di consultazione sulle questioni migratorie, non solo per quanto riguarda il processo migratorio, ma anche la situazione e le specifiche esigenze del migrante in quanto essere umano,

che i movimenti dei migranti dovrebbero, per quanto possibile, essere effettuati con regolari servizi di trasporto, salva la necessità, in talune circostanze, di ricorrere ad agevolazioni supplementari o diverse;

che una stretta cooperazione e coordinamento debbono esistere tra gli Stati, le Organizzazioni internazionali, governative e non governative, per quanto riguarda le questioni migratorie e riguardanti i profughi,

la necessità di un finanziamento internazionale delle attività correlate alla migrazione internazionale,

istituiscono l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, qui di seguito denominata l’Organizzazione, e

accettano la presente Costituzione.

Capitolo I Scopi e funzioni

Art. 1
  1. Gli scopi e le funzioni dell’Organizzazione sono:
    1. di prendere ogni provvedimento utile per assicurare il trasferimento organizzato dei migranti che non godono di agevolazioni adeguate o che, altrimenti, non sarebbero in grado di partire senza una assistenza particolare, verso Paesi dove esistono possibilità di una migrazione coordinata;
    2. di occuparsi del trasferimento organizzato dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone bisognose di servizi internazionali di migrazione, per le quali potrebbero essere stipulare intese tra l’Organizzazione e gli Stati interessati, compresi quelli che si impegnano ad accoglierli;
    3. di fornire, a richiesta degli Stati interessati e con il loro accordo, servizi di migrazione quali il reclutamento, la selezione, la preparazione alla migrazione, i corsi di lingua, le attività di orientamento, gli esami medici, il collocamento, le attività che facilitano l’accoglimento e l’integrazione, nonché servizi di consulenza in materia migratoria, ed ogni altra assistenza inerente alle finalità dell’Organizzazione;
    4. di fornire servizi analoghi, a richiesta degli Stati o in cooperazione con altre Organizzazioni internazionali interessate, per le migrazioni di rientro volontario, compreso il rimpatrio liberamente consentito,
    5. di offrire agli stati, nonché alle Organizzazioni internazionali, ed altre Organizzazioni, una istanza per scambi di vedute e di esperienze, nonché per la promozione della cooperazione e del coordinamento degli sforzi internazionali su questioni relative a migrazioni internazionali, compresi studi imperniati su tali questioni al fine di ricavare soluzioni a livello pratico.
  2. L’Organizzazione, nell’adempimento delle sue funzioni, collabora strettamente con le Organizzazioni internazionali governative e non-governative interessate alle questioni di migrazione, di profughi e di risorse umane, per facilitare, tra l’altro, il coordinamento delle attività internazionali in detti settori. Tale cooperazione avverrà nella reciproca osservanza delle competenze delle Organizzazioni interessate.
  3. L’Organizzazione riconosce che la questione dei criteri di ammissione ed il numero dei migranti da ammettere dipende dalla competenza nazionale degli Stati; essa, nell’adempimento delle sue funzioni, si adegua alle leggi ed ai regolamenti, nonché alla politica, degli stati interessati.

Capitolo II Membri

Art. 2

Sono membri dell’Organizzazione:

  1. gli Stati che, in quanto membri dell’Organizzazione, hanno accettato la presente Costituzione, in base all’articolo 29, o cui si applica il disposto dell’articolo 303;
  2. 4 gli altri Stati che hanno dato prova del loro interesse nei confronti del principio della libera circolazione delle persone e che si impegnano almeno a contribuire alle spese amministrative dell’Organizzazione con una partecipazione, la cui entità sarà concordata tra il Consiglio e lo Stato interessato, subordinatamente a una decisione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi e alla loro accettazione della presente Costituzione, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali.
Art. 3

Ogni Stato membro può notificare il proprio ritiro dall’Organizzazione con effetto a decorrere dalla fine dell’esercizio in corso. Detta notifica deve essere comunicata per iscritto e pervenire al Direttore generale dell’Organizzazione almeno quattro mesi prima della fine dell’esercizio in corso. Gli obblighi finanziari nei confronti dell’Organizzazione, di uno Stato membro che abbia notificato il proprio ritiro, si applicheranno alla totalità dell’esercizio durante il quale la notifica è stata comunicata.

Art. 4
  1. Uno Stato membro in arretrato con il pagamento dei contributi finanziari a favore dell’Organizzazione perde il diritto di voto se l’ammontare degli arretrati è uguale o superiore alla somma dei contributi dovuti nei due anni interi precedenti. La perdita del diritto di voto diventa tuttavia effettiva un anno dopo che il Consiglio è stato informato del mancato rispetto, da parte dello Stato membro interessato, dei suoi obblighi finanziari in misura tale da giustificare la perdita del diritto di voto, sempre che in quel momento lo Stato membro in questione sia ancora debitore dei contributi arretrati nella misura indicata. Nondimeno, il Consiglio può, con voto a maggioranza semplice, mantenere o ripristinare il diritto di voto dello Stato membro se emerge che la mancanza è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.5
  2. Ogni Stato membro può essere sospeso dalla sua qualità di membro per decisione del Consiglio, adotta a maggioranza die due terzi se detto Stato trasgredisce in maniera continua i principi della presente Costituzione. Il Consiglio ha facoltà di ripristinare tale qualità di membro con decisione presa a maggioranza semplice.

Capitolo III Organi

Art. 5

Gli organi dell’Organizzazione sono:

  1. il Consiglio;
  2. l’Amministrazione.

Capitolo IV Consiglio

Art. 6

Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle indicate in altre norme della presente Costituzione, sono le seguenti:

  1. 6 determinare, esaminare e rivedere la politica, i programmi e le attività dell’Organizzazione;
  2. 7 esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione di ciascun organo ausiliario;
  3. esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione del Direttore generale,
  4. esaminare ed approvare il programma, il bilancio preventivo, le spese ed i conti dell’Organizzazione;
  5. adottare ogni altro provvedimento per conseguire le finalità dell’Organizzazione.
Art. 7
  1. Il consiglio è composto da rappresentanti degli Stati membri.
  2. Ciascuno Stato membro un rappresentante nonché i supplenti ed i consiglieri che ritiene necessari.
  3. Ciascuno Stato membro dispone di un voto nel Consiglio.
Art. 8

Il Consiglio può ammettere Stati non membri ed Organizzazioni internazionali governative o non-governative, che si occupano di migrazione, di profughi o di risorse umane, come osservati alle proprie riunioni, a richiesta degli stessi, a condizioni che possono essere fissate dal regolamento del Consiglio. Tali osservatori non avranno diritto di voto.

Art. 9
  1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno.
  2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria a richiesta:
    1. del terzo dei suoi membri;
    2. del Direttore generale o del Presidente del Consiglio, in casi urgenti.8
  3. All’inizio di ogni sessione ordinaria, il Consiglio elegge un Presidente e gli altri membri dell’ufficio, il cui mandato è di un anno.
Art. 10

Il Consiglio può istituire qualsiasi organo ausiliario necessario all’adempimento delle sue funzioni.

Art. 11

Il Consiglio adotta il proprio regolamento.

Capitolo V Amministrazione

Art. 12

L’Amministrazione comprende un Direttore generale, due Vicedirettori generali aggiunti, nonché il personale stabilito dal Consiglio.

Art. 13
  1. Il Direttore generale è eletto dal Consiglio a maggioranza dei due terzi e potrà essere rieletto per un secondo mandato. La durata del mandato del Direttore generale sarà di regola di cinque anni, ma potrà essere inferiore, in casi eccezionali, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza dei due terzi. Il Direttore generale adempie alle sue funzioni ai termini di un contratto approvato dal Consiglio e firmato, a nome dell’Organizzazione, dal Presidente del Consiglio.9
  2. Il Direttore generale è responsabile davanti al Consiglio. Egli amministra e gestisce i servizi dell’Organizzazione in osservanza della presente Costituzione, della politica generale e delle decisioni del Consiglio, nonché dei regolamenti da essi adottati, e formula proposte in vista dei provvedimenti che il Consiglio deve adottare.
Art. 14

Il Direttore generale nomina il personale dell’Amministrazione in conformità con lo statuto del personale adotta dal Consiglio.

Art. 15
  1. Nell’adempimento dei loro doveri, il Direttore generale, i Vicedirettori generali aggiunti ed il personale non debbono né sollecitare, né accettare istruzioni di alcuno Stato o autorità esterna all’Organizzazione. Essi debbono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali.10
  2. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale, dei Vicedirettori generali aggiunti e del personale, e a non tentare di influenzarli nella esecuzione del loro compito.11
  3. Ai fini del reclutamento e dell’impiego del personale, debbono essere considerati come requisiti di base la capacità, la competenza e le doti di integrità; tranne che in circostanze particolari, il personale deve essere reclutato tra i cittadini degli Stati membri dell’Organizzazione, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica.
Art. 16

Il Direttore generale assiste, o si fa rappresentare da un Vicedirettore generale aggiunto o altro funzionario incaricato a tutte le sessioni del Consiglio e degli organi ausiliari. Il Direttore generale, o il suo rappresentante incaricato, può partecipare ai dibattiti, senza diritto di voto.

Art. 17

Durante la sessione ordinaria del Consiglio successiva al termine di ogni esercizio finanziario, il Direttore generale presenta al Consiglio un rapporto sui lavori dell’Organizzazione, fornendo un resoconto completo delle sue attività durante l’anno trascorso.

Capitolo VI Sede

Art. 18
  1. La sede dell’Organizzazione è a Ginevra. Il Consiglio può decidere, con una votazione a maggioranza dei due terzi, di trasferite la propria sede in altro luogo.
  2. Le riunioni del Consiglio si svolgono a Ginevra, a meno che due terzi dei membri del Consiglio, o rispettivamente del Consiglio esecutivo, non abbiano deciso di riunirsi altrove.

Capitolo VII Finanze

Art. 19

Il Direttore generale sottopone al Consiglio un bilancio preventivo annuo che comprende le spese amministrative e quelle relative alle sue attività, i prodotti previsti, le previsioni supplementari in caso di necessità, ed i conti annui o speciali dell’Organizzazione.

Art. 20
  1. Le risorse necessarie per le spese dell’Organizzazione sono rappresentate:

    1. per quanto riguarda la parte amministrativa del bilancio preventivo, da contributi in numerario degli Stati membri, che saranno dovuti all’inizio del-l’esercizio finanziario cui si riferiscono e che dovranno essere versati senza ritardo;
    2. per quanto riguarda la parte del bilancio preventivo concernente le attività dell’Organizzazione, da contributi in numerario, in natura o sotto forma di servizi degli Stati membri, di altri Stati, di organizzazioni internazionali, governative o non-governative, di altri enti giuridici o persone private, i quali contributi saranno soldati non appena possibile e per intero anteriormente alla scadenza dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.
  2. Ogni Stato membro deve versare, alla parte amministrativa del bilancio preventivo dell’Organizzazione, una quota il cui tasso sarà concordato tra il Consiglio e lo Stato membro interessato.

  3. I contributi alle spese operative dell’Organizzazione sono volontari ed ogni partecipante alla parte del bilancio preventivo relativa alla attività, può concordare con l’Organizzazione i termini e le condizioni d’impiego dei suoi contributi in conformità con gli obiettivi e le funzioni dell’Organizzazione.

    1. Le spese di amministrazione in sede, e tutte le altre spese amministrative, tranne quelle effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma 1c) e d) dell’articolo 1, saranno imputante sulla parte amministrativa del bilancio preventivo;
    2. le spese operative, nonché le spese amministrative effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma 1 c) e d) dell’articolo 1 saranno imputate sulla parte del bilancio preventivo relativo alle attività.
  4. Il Consiglio vigilerà affinché la gestione amministrativa sia assicurata in maniera efficace ed economica.

Art. 21

Il Consiglio fissa un regolamento finanziario.

Capitolo VIII Statuto giuridico

Art. 22

L’Organizzazione ha personalità giuridica. Essa gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi, e segnatamente della capacità, secondo la legislazione dello Stato:

a) di stipulare contratti; b) di acquistare beni mobili e d immobili e di disporne; c) di ricevere e di spendere fondi pubblici e privati; d) di adire in giudizio.

Art. 23
  1. L’Organizzazione godrà dei privilegi ed immunità che sono necessari per svolgere le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi.
  2. I rappresentanti degli Stati membri, il Direttore generale, i Vicedirettori generali aggiunti e il personale dell’Amministrazione godranno altresì dei privilegi e delle immunità necessarie al libero esercizio delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione.12
  3. Detti privilegi ed immunità saranno definiti in accordi tra l’Organizzazione e gli Stati interessati, o attraverso altri provvedimenti adottati da detti Stati.

Capitolo IX Disposizioni varie

Art. 24
  1. A meno che ciò non sia diversamente disposto nella presente Costituzione o nei regolamenti stabiliti dal Consiglio, tutte le decisioni del Consiglio e di tutti gli organi ausiliari sono prese a maggioranza semplice.
  2. Le maggioranze previste dalle disposizioni della presente Costituzione o dai regolamenti stabiliti dal Consiglio si intendono dei membri presenti e votanti.
  3. Un voto è valido solamente se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio o dell’organo ausiliario interessato.
Art. 25
  1. I testi degli emendamenti proposti alla presente Costituzione saranno comunicati dal Direttore generale ai governi degli Stati membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio.
  2. Gli emendamenti che comportano cambiamenti fondamentali nella Costituzione dell’Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entreranno in vigore quando saranno stati adottati dai due terzi dei membri del Consiglio e accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali. Il Consiglio deciderà, con un voto a maggioranza dei due terzi, se un determinato emendamento comporta un cambiamento fondamentale nella Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati adottati con decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi
Art. 26

Ogni controversia la quale riguardi l’interpretazione o l’applicazione della presente Costituzione, la quale non sia stata regolata per via negoziale o da una decisione del Consiglio, presa a maggioranza dei due terzi, sarà deferita alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto di detta Corte, a meno che gli stati membri interessati non convengono altra modalità di composizione entro un termine ragionevole.

Art. 27

Subordinatamente alla approvazione di due terzi dei membri del Consiglio, l’Orga-nizzazione può rilevare da ogni altra organizzazione o ente internazionale le cui finalità appartengono alla competenza dell’Organizzazione, le attività, risorse ed obblighi che potrebbero essere stabiliti da un accordo internazionale o da un’intesa concordata tra le Autorità competenti delle rispettive Organizzazioni.

Art. 28

Il consiglio può, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi quarti dei suoi membri, decretare lo scioglimento dell’Organizzazione.

Art. 29

Il presente Atto istitutivo entrerà in vigore, per i governi membri del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee che lo avranno accettato, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, il giorno della prima riunione di detto Comitato, dopo che:

  1. i due terzi almeno dei membri del Comitato;
  2. una parte dei membri che versano almeno il 75 per cento dei contributi alla parte amministrativa del bilancio preventivo,

abbiano notificato al Direttore la loro accettazione del predetto Atto.

Art. 30

I Governi membri del comitato intergovernativo per le migrazioni europee i quali, alla data di entrata in vigore del presente Atto istitutivo, non abbiano notificato al Direttore la loro accettazione di tale Atto, possono rimanere membri del Comitato per un anno a decorrere da tale data, se contribuiscono alle spese amministrative del Comitato ai sensi del comma 2 dell’articolo 25; per tutto questo periodo essi conservano il diritto di accettare l’Atto costitutivo.

Art. 31

I testi francese, inglese e spagnolo della presente Costituzione sono considerati come ugualmente autentici.

Stati partecipantiAccettazione
Adesione (A)
Ratifica
Entrata in vigore
Afghanistan4 giugno20044 giugno2004
Albania26 maggio199326 maggio1993
Algeria7 giugno20007 giugno2000
Angola26 novembre199126 novembre1991
Antigua e Barbuda5 dicembre20115 dicembre2011
Argentina18 novembre195430 novembre1954
Armenia23 novembre199323 novembre1993
Australia24 maggio198524 maggio1985
Austria25 giugno195430 novembre1954
Azerbaigian7 giugno20017 giugno2001
Bahama30 novembre200430 novembre2004
Bangladesh27 novembre199027 novembre1990
Barbados29 novembre202229 novembre2022
Belgio27 aprile195527 aprile1955
Belize7 giugno20007 giugno2000
Benin28 novembre200028 novembre2000
Bielorussia29 novembre200529 novembre2005
Bolivia1° dicembre19601° dicembre1960
Bosnia ed Erzegovina9 giugno20059 giugno2005
Botswana29 novembre201029 novembre2010
Brasile30 novembre200430 novembre2004
Bulgaria29 novembre199429 novembre1994
Burkina Faso7 giugno20007 giugno2000
Burundi27 novembre200727 novembre2007
Cambogia2 dicembre20022 dicembre2002
Camerun29 novembre200529 novembre2005
Canada23 maggio199023 maggio1990
Capo Verde27 novembre200127 novembre2001
Ceca, Repubblica28 novembre199528 novembre1995
Centrafricana, Repubblica29 novembre201029 novembre2010
Ciad5 dicembre20115 dicembre2011
Cile20 ottobre195430 novembre1954
Cina30 giugno201630 giugno2016
Cipro28 maggio197428 maggio1974
Colombia19 settembre195519 settembre1955
Comore5 dicembre20115 dicembre2011
Congo (Brazzaville)7 giugno20017 giugno2001
Congo (Kinshasa)7 giugno20017 giugno2001
Corea (Sud)29 novembre198829 novembre1988
Costa d’Avorio7 giugno20007 giugno2000
Costarica29 marzo195529 marzo1955
Croazia23 novembre199323 novembre1993
Cuba28 novembre201728 novembre2017
Danimarca26 febbraio195430 novembre1954
Dominica1° dicembre20171° dicembre2017
Dominicana, Repubblica25 novembre196825 novembre1968
Ecuador12 novembre195912 novembre1959
Egitto26 novembre199126 novembre1991
El Salvador25 novembre196825 novembre1968
Eritrea24 novembre201524 novembre2015
Estonia30 novembre200430 novembre2004
Eswatini29 novembre201029 novembre2010
Etiopia5 dicembre20115 dicembre2011
Figi26 novembre201326 novembre2013
Filippine29 novembre198829 novembre1988
Finlandia26 novembre199126 novembre1991
Francia27 maggio199227 maggio1992
Gabon9 giugno20059 giugno2005
Gambia7 giugno20017 giugno2001
Georgia7 giugno20017 giugno2001
Germania8 novembre195430 novembre1954
Ghana29 novembre200529 novembre2005
Giamaica9 giugno20059 giugno2005
Giappone23 novembre199323 novembre1993
Gibuti5 dicembre20115 dicembre2011
Giordania30 novembre199930 novembre1999
Grecia8 luglio195430 novembre1954
Grenada29 giugno201829 giugno2018
Guatemala25 novembre198625 novembre1986
Guinea7 giugno20007 giugno2000
Guinea-Bissau23 novembre199823 novembre1998
Guyana5 dicembre20115 dicembre2011
Haiti28 novembre199528 novembre1995
Honduras13 novembre196713 novembre1967
India18 giugno200818 giugno2008
Iran27 novembre200127 novembre2001
Irlanda5 giugno20025 giugno2002
Islanda26 novembre201326 novembre2013
Israele1° marzo195430 novembre1954
Italia15 gennaio195430 novembre1954
Kazakistan2 dicembre20022 dicembre2002
Kenya24 maggio198524 maggio1985
Kirghizistan28 novembre200028 novembre2000
Kiribati24 novembre201524 novembre2015
Laos29 giugno201829 giugno2018
Lesotho29 novembre201029 novembre2010
Lettonia30 novembre199930 novembre1999
Liberia28 novembre199528 novembre1995
Libia4 giugno20044 giugno2004
Lituania23 novembre199823 novembre1998
Lussemburgo18 luglio195618 luglio1956
Macedonia del Nord19 giugno201419 giugno2014
Madagascar27 novembre200127 novembre2001
Malawi14 giugno2013 A14 giugno2013
Maldive5 dicembre20115 dicembre2011
Mali28 maggio199828 maggio1998
Malta18 novembre200318 novembre2003
Marocco23 novembre199823 novembre1998
Marshall, Isole26 novembre201326 novembre2013
Mauritania13 giugno20033 giugno2003
Maurizio8 giugno20068 giugno2006
Messico5 giugno20025 giugno2002
Micronesia5 dicembre20115 dicembre2011
Moldova13 giugno200313 giugno2003
Mongolia18 giugno200818 giugno2008
Montenegro28 novembre200628 novembre2006
Mozambico5 dicembre20115 dicembre2011
Myanmar27 novembre201227 novembre2012
Namibia29 giugno200929 giugno2009
Nauru5 dicembre20115 dicembre2011
Nepal28 novembre200628 novembre2006
Nicaragua13 novembre196713 novembre1967
Niger4 giugno20044 giugno2004
Nigeria2 dicembre20022 dicembre2002
Norvegia26 novembre195430 novembre1954
Nuova Zelanda13 giugno200313 giugno2003
Cook, Isole28 novembre201728 novembre2017
Paesi Bassi12 aprile195430 novembre1954
Pakistan24 novembre199224 novembre1992
Palau29 giugno201829 giugno2018
Panama13 novembre195813 novembre1958
Papua Nuova Guinea30 novembre201230 novembre2012
Paraguay29 aprile195430 novembre1954
Perù14 novembre196614 novembre1966
Polonia24 novembre199224 novembre1992
Portogallo17 novembre197517 novembre1975
Regno Unito7 giugno20017 giugno2001
Romania23 novembre199823 novembre1998
Ruanda2 dicembre20022 dicembre2002
Russia19 aprile202119 aprile2021
Saint Kitts e Nevis24 novembre201524 novembre2015
Saint Vincent e Grenadine27 novembre201227 novembre2012
Salomone, Isole30 giugno201630 giugno2016
Samoa25 novembre201425 novembre2014
Santa Lucia24 novembre201524 novembre2015
Santa Sede5 dicembre20115 dicembre2011
São Tomé e Príncipe24 novembre201524 novembre2015
Seicelle5 dicembre20115 dicembre2011
Senegal29 novembre199429 novembre1994
Serbia27 novembre200127 novembre2001
Sierra Leone7 novembre20017 novembre2001
Slovacchia28 novembre199528 novembre1995
Slovenia28 novembre200028 novembre2000
Somalia18 giugno200818 giugno2008
Spagna8 giugno20068 giugno2006
Sri Lanka27 novembre199027 novembre1990
Stati Uniti21 settembre195430 novembre1954
Sudafrica25 novembre199725 novembre1997
Sudan23 novembre199823 novembre1998
Sudan del Sud5 dicembre20115 dicembre2011
Suriname14 giugno201314 giugno2013
Svezia27 novembre19901° luglio1991
Svizzera7 aprile195430 novembre1954
Tagikistan29 novembre199429 novembre1994
Tanzania23 novembre199823 novembre1998
Thailandia28 maggio198628 maggio1986
Timor-Leste29 novembre201029 novembre2010
Togo29 novembre200529 novembre2005
Tonga5 dicembre20165 dicembre2016
Trinidad e Tobago29 giugno200929 giugno2009
Tunisia3 giugno19993 giugno1999
Turchia30 novembre200430 novembre2004
Turkmenistan26 novembre201326 novembre2013
Tuvalu30 giugno201630 giugno2016
Ucraina27 novembre200127 novembre2001
Uganda27 maggio199227 maggio1992
Ungheria26 novembre199126 novembre1991
Uruguay3 maggio19653 maggio1965
Uzbekistan15 dicembre201815 marzo2019
Vanuatu5 dicembre20115 dicembre2011
Venezuela4 dicembre19734 dicembre1973
Vietnam27 novembre200727 novembre2007
Yemen3 giugno19993 giugno1999
Zambia27 maggio199227 maggio1992
Zimbabwe2 dicembre20022 dicembre2002

Footnotes

  1. RU 1972 172

  2. RU 1989 2487

  3. I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ).

  4. Nuovo testo giusta l’all. alla Ris. del Consiglio del 24 nov. 1998, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 21 nov. 2013 (RU 2014 739737;FF 2012 8041).

  5. Nuovo testo giusta l’all. alla Ris. del Consiglio del 24 nov. 1998, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 21 nov. 2013 (RU 2014 739737;FF 2012 8041).

  6. Nuovo testo giusta l’all. alla Ris. del Consiglio del 24 nov. 1998, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 21 nov. 2013 (RU 2014 739737;FF 2012 8041).

  7. Nuovo testo giusta l’all. alla Ris. del Consiglio del 24 nov. 1998, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 21 nov. 2013 (RU 2014 739737;FF 2012 8041).

  8. Aggiornato dall’all. alla Ris. del Consiglio del 24 nov. 1998, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 21 nov. 2013 (RU 2014 739737;FF 2012 8041).

  9. Nuovo testo giusta l’all. alla Ris. del Consiglio del 28 ott. 2020, in vigore dal 28 ott. 2020 (RU 2021 267).

  10. Nuovo testo giusta l’all. alla Ris. del Consiglio del 28 ott. 2020, in vigore dal 28 ott. 2020 (RU 2021 267).

  11. Nuovo testo giusta l’all. alla Ris. del Consiglio del 28 ott. 2020, in vigore dal 28 ott. 2020 (RU 2021 267).

  12. Nuovo testo giusta l’all. alla Ris. del Consiglio del 28 ott. 2020, in vigore dal 28 ott. 2020 (RU 2021 267).