0.141.134.92•Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza
0.141.134.92Bilateral International Treaty1 mag 1997
Conclusa il 16 novembre 1995
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 1997
(Stato 3 ottobre 2012)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
animati dal desiderio di risparmiare difficoltà in materia di obblighi militari alle persone che hanno congiuntamente le cittadinanze svizzera e francese,
nell’intento di migliorare il funzionamento del sistema fondato sulla Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente il servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza, conclusa il 1° agosto 19581,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
La presente Convenzione si applica alle persone che possiedano congiuntamente le cittadinanze svizzera e francese, in esecuzione della legislazione in vigore in ciascuno dei due Stati in materia di cittadinanza. Queste persone sono designate con il termine: «persone aventi doppia cittadinanza».
Per «obblighi militari» s’intende:
Può tuttavia dichiarare, prima di aver compiuto l’età di 19 anni, di voler adempiere gli obblighi militari nei confronti dell’altro Stato.
La persona avente la doppia cittadinanza che abbia già cominciato, a sua domanda, ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati prima dell’età di 18 anni, li termina in questo Stato. 3. La persona avente doppia cittadinanza prova la sua dimora permanente mediante la produzione di un certificato conforme al modello A allegato alla presente Convenzione. Questo documento è rilasciato dalle autorità designate dai due Stati e indirizzato dalla persona avente doppia cittadinanza al rappresentante consolare dello Stato in cui è liberato dagli obblighi militari. 4. La persona avente doppia cittadinanza che dimori permanentemente in uno Stato terzo deve scegliere, prima di aver compiuto i 19 anni, lo Stato nel quale auspica adempiere gli obblighi militari. 5. La facoltà d’opzione prevista nel paragrafo 2 capoverso 2 e nel paragrafo 4 si esercita per mezzo di una dichiarazione conforme al modello B allegato alla presente Convenzione; essa è sottoscritta: – presso le autorità competenti dello Stato in cui risiede la persona avente doppia cittadinanza concernente il paragrafo 2; – presso le autorità diplomatiche o consolari dello Stato per il quale ha optato la persona avente doppia cittadinanza concernente il paragrafo 4.
Una copia di questa dichiarazione d’opzione è trasmessa alle autorità competenti dell’altro Stato. 6. La persona avente doppia cittadinanza che, giusta le norme previste nei paragrafi 2 e 4, soddisfi gli obblighi militari nei confronti di uno Stato, nelle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato, è considerata aver soddisfatto gli obblighi militari nei confronti dell’altro.
La persona avente la doppia cittadinanza prova la sua dimora permanente con la produzione del certificato di residenza previsto nell’articolo 3 paragrafo 3.
2. Se, prima della naturalizzazione, la persona avente la doppia cittadinanza ha fornito prestazioni in vista dell’adempimento degli obblighi militari nell’altro Stato, essa rimane assoggettata soltanto nei confronti di quest’ultimo.
3. Sono considerate prestazioni in vista dell’adempimento degli obblighi militari giusta il paragrafo 2:
4. La sola registrazione amministrativa di una persona avente doppia cittadinanza in vista dell’adempimento degli obblighi militari da parte di uno Stato o di una delle sue rappresentanze diplomatiche o consolari non è considerata prestazione ai sensi del paragrafo 2.
La persona avente doppia cittadinanza di cui negli articoli 3 o 4 prova la sua situazione nei confronti dello Stato in cui non è chiamata a servire, su domanda di quest’ultimo, con la produzione di un certificato conforme al modello C allegato alla presente Convenzione.
La persona avente doppia cittadinanza è sottoposta agli obblighi di riserva o al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo di servire soltanto nello Stato in cui è tenuta ad adempiere gli obblighi militari.
In caso di mobilitazione, la persona avente doppia cittadinanza può essere richiamata alle armi soltanto dallo Stato in cui essa ha adempiuto gli obblighi militari.
La presente Convenzione non muta, quanto alla cittadinanza, lo status giuridico degli interessati.
La persona avente doppia cittadinanza che si sottragga agli obblighi militari legali è esclusa dal beneficio della presente Convenzione su domanda dello Stato nel quale dovrebbe adempiere i suoi obblighi.
Le difficoltà che potrebbero nascere dall’applicazione della presente Convenzione sono disciplinate dai due Stati per via diplomatica.
Alla stessa data, la Convenzione del 1° agosto 19583tra la Francia e la Svizzera concernente il servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza, compreso l’Accordo amministrativo4dello stesso giorno, il Protocollo aggiuntivo del 3 marzo 19615e l’Accordo sotto forma di scambio di lettere del 14 febbraio 19896diventano caduchi. 2. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti può in ogni momento denunziarla e questa denunzia ha effetto sei mesi dopo la data del ricevimento della sua notifica dall’altra Parte.
In fede di che , i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.Fatto in lingua francese a Berna, il 16 novembre 1995, in doppio esemplare.
| Per il Consiglio federale svizzero: Fritz Husi | Per il Governo della Repubblica francese: Bernard Garcia |
|---|
previsto dagli articoli 3 e 4 della Convenzione del 16 novembre 1995 relativa al servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza
Il7.
certifica che (cognome e nomi).
| nato a ., | il . |
|---|---|
| figlio di . | e di . |
avendo avuto la residenza permanente: – a 18 anni, a: . – al momento della naturalizzazione, a: .
è tenuto ad effettuare gli obblighi militari in8, a meno che non dichiari, prima di aver compiuto l’età di 19 anni, conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 e 4 della Convenzione, di voler adempiere gli obblighi militari nell’altro Stato.
È stato inscritto sulle liste di registrazione in vista della sua chiamata ulteriore sotto le armi.
| A ., | il . |
|---|
prevista dall’articolo 3 della Convenzione del 16 novembre 1995 relativa al servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza
Io, sottoscritto (cognome e nomi) .
| nato a ., | il . |
|---|---|
| figlio di . | e di . |
avendo la residenza permanente a .
dichiaro di voler adempiere gli obblighi militari in10.
| A ., | il . |
|---|
Noi, sottoscritti11. , certifichiamo l’esattezza della dichiarazione qui sopra e delle informazioni che contiene.
| A ., | il . |
|---|
Modello C
prevista dall’articolo 3 della Convenzione del 16 novembre 1995 relativa al servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza
Il13.
certifica che (cognome, nomi) .
| nato a ., | il . |
|---|---|
| figlio di . | e di . |
avente congiuntamente le cittadinanze francese e svizzera, tenuto ad adempiere gli obblighi militari in14è nella situazione seguente15:
È titolare di un brevetto di preparazione militare rilasciato il .
Non ancora chiamato all’esecuzione degli obblighi militari, è in regola con le leggi del reclutamento della16.
È stato chiamato ad adempiere gli obblighi militari dal
| al . | Durata totale: . |
|---|
È stato esentato o dispensato il: .
| A ., | il . |
|---|
Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 ottobre 2012
| Ministero degli affari esteri ed europei | Parigi, 16 febbraio 2010 All’Ambasciata di Svizzera in Francia Parigi |
|---|
Il Ministero degli affari esteri ed europei presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera e ha l’onore di riferirsi alla sua nota verbale numero 143.2 del 15 gennaio 2010 del seguente tenore: «L’Ambasciata svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri ed europei e, conformemente all’articolo 11 della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza (Convenzione) firmata a Berna il 16 novembre 199517, con riferimento ai colloqui che hanno avuto luogo a Compiègne il 17 aprile 2008 e ai colloqui tra l’addetto alla difesa svizzero a Parigi e il direttore del Servizio nazionale francese, ha l’onore di comunicare quanto segue riguardo all’applicazione dell’articolo 2 della Convenzione: conformemente all’articolo 2 lettera a della Convenzione, l’espressione «obblighi militari» comprende per la Francia il servizio nazionale sotto tutte le sue forme giusta la legge francese. Di conseguenza, la partecipazione alla ‹Giornata di convocazione per la preparazione alla difesa (Journée d’appel de préparation à la défense, JAPD)› è riconosciuta come una forma di servizio nazionale francese e corrisponde agli «obblighi militari» di cui all’articolo 2 lettera a della Convenzione. Una persona con doppia cittadinanza che decide di prestare servizio militare in Francia anziché in Svizzera e partecipa alla summenzionata ‹Giornata di convocazione per la preparazione alla difesa (Journée d’appel de préparation à la défense, JAPD)› è esentata dall’obbligo di prestare servizio militare in Svizzera e non è soggetta al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo di servire. Lo scambio di note dei 28/29 dicembre 199918tra la Svizzera e la Francia per un’interpretazione comune della Convenzione del 1995 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza è abrogato. L’Ambasciata propone al Ministero degli affari esteri ed europei che questa nota e la risposta delle autorità francesi costituiscano un accordo tra entrambi i Governi per abrogare lo scambio di note dei 28/29 dicembre 1999 e per interpretare l’articolo 2 lettera a della Convenzione del 16 novembre 1995 conformemente alla legislazione francese. Il presente scambio di note entrerà in vigore alla ricezione dell’ultima notifica dell’adempimento delle procedure interne d’approvazione delle due parti.»
Il Ministero degli affari esteri ed europei, per ordine del suo Governo, ha l’onore di comunicare all’Ambasciata che le autorità francesi sono d’accordo con quanto precede e coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera i sensi della sua alta considerazione.
| François Saint-Paul Direttore dei Francesi all’estero e dell’Amministrazione consolare |
|---|
[RU 1959 223] ↩
[RU 1959 223] ↩
[RU 1959 223] ↩
[RU 1959 227 ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
[RU 1989 531] ↩
Designazione dell’autorità sopraindicata. ↩
Francia o Svizzera. ↩
Firma e timbro dell’autorità che ha allestito il certificato. ↩
Francia o Svizzera. ↩
Autorità che ha ricevuto la dichiarazione (In Francia: il Prefetto del dipartimento di registrazione; in Svizzera: il Dipartimento militare federale; in uno Stato terzo: la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato per il quale il dichiarante ha optato). ↩
Autorità che ha ricevuto la dichiarazione (In Francia: il Prefetto del dipartimento di registrazione; in Svizzera: il Dipartimento militare federale; in uno Stato terzo: la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato per il quale il dichiarante ha optato). ↩
Addetto dell’autorità che ha allestito il certificato (in Francia: l’Ufficio del servizio nazionale; in Svizzera: Il Dipartimento militare federale). ↩
Francia o Svizzera. ↩
Cancellare le voci superflue. ↩
Francia o Svizzera. ↩
RS 0.141.134.92 ↩
RU 2002 4076 ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.141.134.92",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89",
"documentDate": "1995-11-16",
"inForceSince": "1997-05-01"
},
"content": {
"number": "0.141.134.92",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.141.134.92",
"hash": "27b460d1f508018e699c1e43286087c7fcbcf973a1cfbaf6d46365742f659b84",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.141.134.92",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:46.970Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89/20121003/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-89_89_89-20121003-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89",
"documentDate": "1995-11-16",
"inForceSince": "1997-05-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 16. November 1995 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der <i>Französischen Republik</i> betreffend den Militärdienst der Doppelbürger (mit Formularen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89/20121003/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-89_89_89-20121003-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89/20121003/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la <i>République française</i> relative au service militaire des double-nationaux (avec modèles)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89/20121003/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-89_89_89-20121003-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89/20121003/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 16 novembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il <i>Governo della Repubblica francese</i> relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza (con modelli)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89/20121003/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-89_89_89-20121003-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89/20121003/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/89_89_89/20121003/it/xml"
}
}