0.141.133.6Bilateral International Treaty7 dic 1938
0.141.133.6
CS 11 558; FF 1937 III 465 ediz. ted. 480 ediz. franc.
Traduzione1
Conchiusa l’11 novembre 1937
Approvata dall’Assemblea federale il 7 novembre 19382
Istrumenti di ratificazione scambiati il 7 dicembre 1938
Entrata in vigore il 7 dicembre 1938
(Stato 7 dicembre 1938)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente degli Stati Uniti d’America,
animati dal desiderio di regolare gli obblighi militari delle persone aventi la doppia nazionalità svizzera ed americana, hanno risolto di concludere una convenzione ed hanno a questo scopo nominato loro Plenipotenziari,
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Una persona, nata sul territorio dell’una delle due Parti da genitori cittadini dell’altra, che possiede la nazionalità di questi due Stati ed ha la sua residenza abituale nello Stato di nascita, non sarà obbligata dall’altro Stato al servizio militare o, in sua vece, al pagamento delle tasse, anche in caso di soggiorno temporaneo sul territorio di quest’ultimo. Tuttavia, se questo soggiorno è di durata superiore a due anni, sarà considerato come permanente, a meno che l’interessato non possa dimostrare la sua intenzione di ritornare nel suo paese natale subito dopo la scadenza di tale termine.
La presente convenzione sarà ratificata.
Essa entrerà in vigore subito dopo lo scambio delle ratificazioni e continuerà ad aver effetto durante tre anni. Dopo questo termine, ciascuna delle Parti avrà facoltà di denunciarla in ogni tempo, mediante preavviso di sei mesi.
In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, in doppio esemplare, in lingua francese ed inglese, l’undici novembre mille novecento trentasette.
| Motta | Leland Harrison |
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