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0.132.454.3•Convenzione fra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia Per la manutenzione dei termini dell’intero confine italo‑svizzero compreso fra Piz Lat o Piz Lad ed il Monte Dolent
0.132.454.3Bilateral International Treaty23 set 1942
Conchiusa il 24 luglio 1941
Approvata dall’Assemblea federale il 5 dicembre 19412
Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 settembre 1942
Entrata in vigore il 23 settembre 1942
(Stato 23 settembre 1942)
Il Consiglio federale svizzero
e
S.M. il Re d’Italia e d’Albania e Imperatore d’Etiopia,
nel desiderio di concordare le norme per la manutenzione dei termini dell’intero confine italo‑svizzero da Piz Lat o Piz Lad al M. Dolent hanno risoluto di concludere, a tale scopo, una convenzione e nominato i loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto:
Le norme per la manutenzione dei termini dell’intero confine italo‑svizzero da Piz Lat o Piz Lad al M. Dolent sono contenute nel Regolamento annesso alla presente convenzione.
Eventuali modificazioni a tale Regolamento considerate come utili o necessarie potranno essere apportate di comune accordo mediante semplice scambio di note fra i due Governi.
La presente convenzione, che annulla ogni precedente disposizione in argomento stipulata fra i due Stati, sarà ratificata e le ratifiche relative saranno scambiate a Roma il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratifica.
La convenzione è redatta in italiano e in tedesco e in duplice originale. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Berna, li 24 luglio 1941.
| Pilet‑Golaz | Tamaro |
|---|
A) – Ritenuto che gli scopi da raggiungere sono:
Sorveglianza dell’incippamento per mantenere la linea di confine in perfette condizioni di demarcazione materiale;
Segnalazione reciproca dei termini guasti, manomessi od asportati;
Ripristino, restauro e sostituzione dei termini;
i due Stati si impegnano:
B) – Modalità circa il ripristino, il restauro o la sostituzione dei termini
Circa le modalità per il ripristino, il restauro o la sostituzione dei termini rimane accordato quanto segue:
Ciascun lavoro dovrà essere sancito da apposito verbale, redatto in duplice originale, per ciascun termine. I verbali, firmati dai rappresentanti dei due Stati, verranno poi annessi a quelli originali dei termini facendone apposita annotazione sulla prima pagina di ciascuno di essi nelle righe propriamente riservate a tali annotazioni.
C) – Lavori e provvista dei materiali necessari per il ripristino e la sostituzione
dei termini
Rimane concordato che per quanto riguarda i lavori e la provvista dei materiali necessari a mantenere in efficienza l’incippamento esistente, sarà di massima provveduto:
D) – Spese
Di massima le spese relative alla provvista e messa in opera dei termini saranno ripartite in parti uguali fra i due Stati, rimanendo invece a carico di ciascuno di essi quella relativa ai propri rappresentanti ufficiali.
Qualora siano colti in flagrante a compiere danni ai termini, cittadini di uno dei due Stati, tutte le spese inerenti alla riparazione o alla sostituzione dei termini stessi (per il personale e per il materiale) saranno a carico dello Stato cui appartiene l’individuo che ha prodotto il danno.
I rimborsi delle spese fra i due Stati saranno effettuati volta per volta a lavoro ultimato.
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