Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass

0.132.454.29Bilateral International Treaty17 dic 1954

Conchiusa il 4 luglio 1952
Approvata dall’Assemblea federale il 27 marzo 19531
Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 dicembre 1954
Entrata in vigore il 17 dicembre 1954

(Stato 17 dicembre 1954)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Italiana

considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera italosvizzera in corrispondenza del Passo di Cornera o Kriegalppass, in quanto la linea di displuvio costituente confine corre su una spessa morena dorsale, soggetta ai movimenti del ghiacciaio sottostante per cui i cippi collocati a suo tempo sulla superficie della morena stessa sono tutti rimossi dalla loro posizione iniziale;

hanno deciso di conchiudere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato come loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

A parziale modifica della Convenzione fra la Confederazione Elvetica ed il Regno d’Italia per la determinazione del confine italo‑svizzero, nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 19412, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine al Passo di Cornera o Kriegalppass fra i territori dei comuni di Grengiols e Binn in parte svizzera e del comune di Baceno in parte italiana (Settore III ‑ Sezione 1), e di fissarlo lungo una linea retta con gli estremi su due punti della vecchia linea di frontiera situati su terreno sicuramente solido. Tale linea – indicata nella levata fotogrammetrica alla scala 1:5000 annessa alla presente Convenzione3e della quale è parte integrante – è tale da conservare la pratica equivalenza delle aree oggetto di scambio.

Art. 2

Della determinazione del nuovo confine è incaricata la Commissione permanente manutenzione confine italo‑svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti:

  1. tracciamento sul terreno della nuova linea di frontiera;
  2. materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera, secondo le norme in vigore fra i due Stati;
  3. rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa documentazione.
Art. 3

Le spese relative alla provvista e messa in opera dei termini saranno ripartite in parti uguali fra i due Stati, rimanendo invece a carico di ciascuno di essi quelle relative ai propri rappresentanti ufficiali.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Berna.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari sopranominati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Martigny il 4 luglio 1952.

Colonnello de RaemyGenerale Luigi Morosini

Footnotes

  1. RU 1955 567

  2. RS 0.132.454.2

  3. Questa levata, pubblicata nella RU (RU 1955 571), non é riprodotta nella presente Raccolta.

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