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0.132.454.27•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione del confine nello stretto di Lavena e sulla Tresa
0.132.454.27Bilateral International Treaty17 giu 1963
Conchiusa il 16 maggio 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19612
Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 giugno 1963
Entrata in vigore il 17 giugno 1963
(Stato 17 giugno 1963)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Italiana,
vista la convenzione del 17 settembre 19553tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano;
considerata la necessità d’un adattamento dei confine italo‑svizzero nello stretto di Lavena e sulla Tresa,
hanno risolto di conchiudere una convenzione. A tale scopo, esse hanno nominato per loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto:
A parziale modificazione della convenzione del 24 luglio 19414fra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia per la determinazione del confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do e il Monte Dolent, il tracciato del confine nello stretto di Lavena e lungo la Tresa tra Ponte Tresa e Madonnone è fissato sull’asse del corso d’acqua, corretto in conformità del progetto tecnico menzionato nell’articolo 1 della convenzione del 17 settembre 1955 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione dei lago di Lugano e approvato dalle due parti contraenti.
Il tracciato del confine nei tratti menzionati nel capoverso 1 del presente articolo è rappresentato sui due piani seguenti, allegati alla convenzione5):
Sono riservate le modificazioni di poco conto che risultassero dalla terminazione del confine modificato. Sono, del pari, riservate le modificazioni che fossero apportate al progetto di correzione, previsto nell’articolo VI capoverso 2 della convenzione del 17 settembre 1955 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano.
Non appena i due Governi avranno approvato il processo verbale di collaudo, previsto nell’articolo VII della convenzione del 17 settembre 1955 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano, la Commissione per la manutenzione del confine italo‑svizzero procederà: a. alla determinazione definitiva del nuovo tracciato; b*.* alla terminazione della nuova linea di confine secondo le norme in vigore tra i due Stati; c. alla compilazione della documentazione descrittiva del nuovo tracciato.
Le spese per le operazioni della commissione per la manutenzione del confine italo‑svizzero, conformemente all’art. 2, saranno divise in parte uguale tra i due Stati; ciascuno Stato sosterrà quelle dei suoi rappresentanti ufficiali.
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Ivrea, il 16 maggio 1961, in duplice originale, in lingua francese.
| Per la Confederazione Svizzera: E. Huber | Per la Repubblica Italiana: Generale di Brigata Ermanno Rossi |
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