Convenzione tra Confederazione Svizzera e Repubblica Italiana concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso

0.132.454.23Bilateral International Treaty18 apr 1953

Conchiusa il 5 aprile 1951
Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19511
Istrumenti di ratificazione scambiati il 18 aprile 1953
Entrata in vigore il 18 aprile 1953

(Stato 18 aprile 1953)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Italiana

in considerazione dell’intenso traffico automobilistico al varco stradale di Ponte Chiasso, della necessità di permettere un rapido disbrigo delle formalità doganali e di fare in modo che le operazioni relative al traffico delle merci siano effettuate separatamente da quelle concernenti le persone,

hanno deciso di procedere ad una rettifica della frontiera a detto varco stradale e di conchiudere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari,

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

A parziale modifica della Convenzione tra la Confederazione Svizzera ed il Regno d’Italia del 24 luglio 19412sulla determinazione della frontiera italosvizzera tra il Run Do o Cima Garibaldi ed il Monte Dolent, il tracciato di confine, al valico stradale Chiasso‑Ponte Chiasso, tra i cippi 65 L e 667, è fissato secondo il piano allegato, elaborato sulla base della proposta dell’Ufficio tecnico‑erariale di Corno in data del 17 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione3.

Art. 2

Alla Commissione permanente per la manutenzione dei confine italosvizzero vengono assegnati i seguenti compiti:

  1. controllo delle superfici da permutarsi, pareggiate non in base al valore del terreno, ma esclusivamente in base alla loro area. Si tratta di due superfici aventi 62 m2ciascuna, cioè complessivamente di 124 m2.
  2. incippamento, demarcazione e misurazione del nuovo tracciato della frontiera, nonchè modifica della documentazione.
Art. 3

Le spese inerenti ai compiti menzionati all’articolo 2 saranno sopportate per metà da ciascuna delle due Parti.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma. La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951.

Col. de RaemyGiuseppe Merla

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 n. 3 del DF del 3 ott. 1951 (RU 1953 413).

  2. RS 0.132.454.2

  3. Questo piano non é stato pubblicato nella RU.