Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una rettificazione dei confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain

0.132.349.27Bilateral International Treaty1 giu 1967

Conchiusa il 3 dicembre 1959
Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 19601
Istrumemi di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960
Entrata in vigore con scambio di note il 1° giugno 1967

(Stato 1° giugno 1967)

Il Consiglio federale svizzero
e
Il Presidente della Repubblica francese,
Presidente della Comunità,

considerato che l’attuazione d’opere di pubblica utilità necessita a rettificare il confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain;

visto la convenzione firmata oggi circa la correzione del ruscello «Le Boiron»2;

hanno convenuto di conchiudere la presente convenzione e, a tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno risolto:

Art. 1

Il confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain, nel tratto compreso fra i termini n. 287 e 299, è stabilito secondo il rilievo alla scala 1:1000, allegato alla presente convenzione e della quale è parte integrante3, che prevede la permuta di particelle con superfici equivalenti.

Art. 2

I delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco‑svizzero sono incaricati, con l’entrata in vigore della presente convenzione, di procedere, per quanto riguarda il confine fra i termini n. 287 e 299:

  1. alla terminazione e misurazione del confine;
  2. alla compilazione di rilievi, di descrizioni del confine e di tabelle concernenti le modificazioni particellari per l’inscrizione nel registro fondiario.

Ultimati i lavori, sarà aggiunto alla presente convenzione, della quale formerà parte integrante, un processo verbale, corredato di rilievi e descrizioni dei nuovo tracciato4, confermante l’esecuzione della stessa.

Le spese attenenti all’esecuzione di questi lavori saranno addossate alla Svizzera.

Art. 3

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna. La data dell’entrata in vigore verrà stabilita mediante uno scambio di note tra i due Governi, accertante la compiuta attuazione dei lavori.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:
Bindschedler
Per il
Presidente della Repubblica Francese,
Presidente della Comunità:
J. D. Jurgensen

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 n. 3 del DF del 30 giu. 1960 (RU 1960 1547).

  2. RS 0.721.193.496

  3. Questo rilievo non è stato pubblicato nella RU.

  4. Questi documenti non sono stati pubblicati nella RU.

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