Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente la rettifica del confine franco-svizzero in ragione del raccordo autostradale tra Bardonnex (Cantone di Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Dipartimento dell’Alta Savoia)

0.132.349.18Bilateral International Treaty1 mar 2000

Conclusa il 18 settembre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19972
Ratificata con strumenti scambiati il 31 gennaio 2000
Entrata in vigore il 1° marzo 2000

(Stato 1° marzo 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,

desiderosi di conferire piena efficacia alle disposizioni dell’Accordo del 27 settembre 19843relativo al raccordo autostradale tra Bardonnex (Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Alta Savoia), segnatamente agli articoli 1 numero 5 e 4 numero 1,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Il tracciato del confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Alta Savoia nei settori compresi, da un lato, tra i termini n. 34 e n. 47 nonché tra i termini n. 48 e n. 50 e, dall’altro, tra i termini n. 64 e n. 70, è rettificato, in ragione dello scambio di uguali parcelle di territorio, conformemente al piano d’insieme in scala 1:5000 allegato alla presente Convenzione (allegato 1) di cui costituisce parte integrante4.
  2. Sono fatte salve le modifiche di poca importanza che possono risultare dall’apposizione dei termini del confine rettificato.
Art. 2
  1. A contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, relativamente ai settori definiti nell’articolo 1:
    1. all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine;
    2. all’allestimento di tabelle, piani d’insieme e descrizioni del confine.
  2. Terminati detti lavori, un verbale è redatto unitamente a tabelle, piani d’insieme e descrizione del nuovo tracciato. Dopo l’approvazione da parte dei due Governi mediante scambio di note, il verbale avrà forza di legge pari alla presente Convenzione.
  3. I costi derivanti dalla modifica dell’apposizione dei termini resa necessari dalla presente Convenzione sono sostenuti per metà da ciascuna delle due Parti contraenti.
Art. 3
  1. Il sedime dell’opera, ampliato sui due lati longitudinali da una striscia di terreno larga sei metri, di una superficie di 11641 m2come stabilito nel piano d’insieme allegato (allegato 2), è ceduto gratuitamente in proprietà alla Parte francese, libero da oneri e servitù, a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione5.
  2. I lavori di riporto parziale, totale o compensatorio del sito dell’opera principale, a vantaggio della Parte svizzera, sono regolati da un accordo separato.
Art. 4

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica.

Fatto a Berna, il 18 settembre 1996, in due esemplari in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Mathias Krafft
Per il
Presidente della Repubblica francese:
Bernard Garcia

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta

  2. RU 2000 2384

  3. RS 0.725.141

  4. Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.

  5. Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.

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