Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una rettificazione del confine sulla Hermance

0.132.349.17Bilateral International Treaty1 dic 1960

Conchiusa il 3 dicembre 1959
Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 19601
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960
Entrata in vigore il 1° dicembre 1960

(Stato 1° dicembre 1960)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
Il Presidente della Repubblica Francese,
Presidente della Comunità,

considerato che i lavori di correzione della Hermance necessitano a rettificare il confine, il quale segue la mezzeria della medesima,

visto la convenzione, firmata oggi, concernente la correzione della Hermance2, hanno risolto di conchiudere la presente convenzione. A tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno convenuto:

Art. 1

Il confine franco‑svizzero sulla Hermance, tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Alta Savoia, nel tratto compreso fra i termini n. 214, dall’una parte, e n. 215/215bis, dall’altra, è stabilito sull’asse del corso d’acqua corretto secondo la convenzione firmata oggi tra i due Stati.

Per pareggiare le aree permutate fra i termini 214 e 215/215bis, il termine 213 è spostato di 2.24 m perpendicolarmente alla retta collegante i termini 212 e 214, verso sud‑ovest.

Il confine fra i termini 212 e 215/215bisè rappresentato, secondo le modificazioni menzionate nei capoversi 1 e 2 del presente articolo, nel piano alla scala di 1:2500, allegato alla presente convenzione (allegato I) della quale è parte integrante3.

Art. 2

Nel tratto compreso fra i termini 215/215bis, dall’una parte, e 219/219bis, dall’altra, il confine segue la mezzeria del corso naturale della Hermance, corso il quale è rappresentato nel piano alla scala di 1: 2500, allegato alla presente convenzione (allegato II) della quale è parte integrante4.

Art. 3

Come prima la presente convenzione sarà entrata in vigore, i delegati permanenti alla terminazione franco‑svizzera, imprenderanno, quanto al confine tra i termini n. 212 e n. 219/219bis:

  1. la terminazione e la misurazione del confine;
  2. la compilazione dei piani, della descrizione del confine e delle tavole delle mutazioni particellari per l’iscrizione nel registro fondiario.

Compiuti i detti lavori, alla presente convenzione sarà aggiunto, come parte integrante e confermativa dell’attuazione della medesima, un processo verbale, con i piani e le descrizioni della nuova linea confinaria.

Le spese attenenti all’esecuzione di questi lavori saranno ripartite per metà tra i due Stati.

Art. 4

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati in Berna. Essa entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il:
Consiglio Federale Svizzero:
Bindschedler
Per il Presidente della Repubblica francese,
Presidente della Comunità:
J. D. Jurgensen

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 n. 2 del DF del 30 giu. 1960 (RU 1960 1547).

  2. RS 0.721.193.493

  3. Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1960 dopo la pag. 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.

  4. Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1960 dopo la pag. 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.

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