Convenzione

0.132.349.16Bilateral International Treaty1 mag 2004

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese
concernente le rettifiche del confine tra il Cantone di Ginevra
e i Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia

Conclusa il 18 gennaio 2002
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 20022
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera l’8 luglio 2003
Entrata in vigore il 1° maggio 2004

(Stato 1° maggio 2004)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,

animati dal desiderio di rettificare il confine dei due Stati,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1
  1. Il confine è rettificato nei settori seguenti:
    1. all’altezza del ruscello dell’Ecraz, tra i termini di confine 130 e 133, Cantone di Ginevra, Comune di Satigny e il Dipartimento dell’Ain, Comune di Saint-Genis-Pouilly, per una superficie di 1060 m2, conformemente all’allegato 1;
    2. all’altezza dei boschi di Bois de Chancy, tra i termini di confine 10 e 25, Cantone di Ginevra, Comune di Chancy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comuni di Viry e Valleiry, per una superficie di 2842 m2, conformemente all’allegato 2;
    3. lungo la strada che collega Soral a Viry, tra i termini di confine 31 e 35, Cantone di Ginevra, Comune di Soral e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comune di Viry, per una superficie di 1326 m2, conformemente all’allegato 3;
    4. all’altezza del ruscello Le Chambet, tra i termini di confine 188 e 194, Cantone di Ginevra, Comune di Jussy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comune di Veigy-Foncenex, per una superficie di 350 m2, conformemente all’allegato 4.
  2. Gli allegati da 1 a 4 sono parte integrante della presente Convenzione3.
  3. Sono fatte salve le modifiche di lieve importanza che risultassero dall’apposizione dei termini del confine rettificato.
Art. 2
  1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, per quanto concerne i settori definiti nell’articolo 1:
    1. all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine;
    2. all’allestimento di tabelle, piani e descrizioni del confine.
  2. Non appena ultimati i lavori, un verbale con tabelle, piani e descrizioni del nuovo tracciato, comprovanti l’esecuzione della presente Convenzione, è allegato quale parte integrante alla presente Convenzione.
  3. I costi relativi all’esecuzione di detti lavori sono ripartiti per metà tra i due Stati.
Art. 3

Le disposizioni che precedono abrogano disposizioni antecedenti relative ai settori interessati incluse nei verbali preesistenti.

Art. 4

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica.

Fatto a Berna, il 18 gennaio 2002, in duplice esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Kurt Höchner
Per il
Presidente della Repubblica francese:
Philippe Jeantaud

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 2004 3941

  3. Gli all. alla presente Conv. non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.