Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la determinazione del confine nel Lago Lemano

0.132.349.14Bilateral International Treaty10 set 1957

Conchiusa il 25 febbraio 1953
Approvata dall’Assemblea federale il 23 dicembre 19532
Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 settembre 1957
Entrata in vigore il 10 settembre 1957

(Stato 10 settembre 1957)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,

animati dal desiderio di determinare il tracciato del confine nel Lago Lemano, hanno deciso di conchiudere a tale scopo una convenzione e hanno designato come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il tracciato del confine nel Lago Lemano è determinato da una linea mediana e da due linee trasversali a Hermance e a St‑Gingolph.

La linea mediana è determinata teoricamente dai centri di circoli descritti tra le sponde svizzera e francese.

Per motivi pratici, siffatta linea teorica è tuttavia sostituita da una linea poligonale di sei lati, che attua il conguaglio delle superficie.

Art. 2

Alle linee trasversali, il confine è determinato da due perpendicolari alla linea mediana del lago tracciate dai due punti che formano il confine sulla sponda a Hermance e a St‑Gingolph.

Le due perpendicolari saranno contrassegnate nel punto in cui tagliano le due sponde mediante cippi collocati a Hermance, a Coppet, a St‑Gingolph e a Vevey.

Art. 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 sono rappresentate nel piano allegato, che forma parte integrante della presente convenzione.3

Art. 4

Le spese risultanti dall’esecuzione della presente convenzione saranno ripartite in parti eguali tra i due Stati.

Art. 5

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Parigi.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 25 febbraio 1953.

de RaemyLobut

Footnotes

  1. RU 1957 908; FF 1953 III 71 ediz. ted. e franc Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Art. 1 cpv. 1 n. 3 del DF del 23 dic. 1953 (RU 1957 889).

  3. Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1957 910), non è riprodotto nella presente Raccolta.

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