Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente una rettificazione del confine franco‑svizzero

0.132.349.111Bilateral International Treaty11 lug 1967

Conchiusa il 23 agosto 1963
Approvata dall’Assemblea federale il 21 febbraio 1964^1^
Istrumenti di ratificazione scambiati il 15 dicembre 1964
Entrata in vigore con scambio di note l’11 luglio 1967

(Stato 11 luglio 1967)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Francese,

visto la convenzione, firmata oggi, tra la Svizzera e la Francia, concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson,2

considerato la necessità di rettificare il confine franco‑svizzero per attuare la sistemazione menzionata, conformemente agli interessi rispettivi dei due Stati,

hanno risolto di conchiudere, a tale scopo, una convenzione e hanno designato i loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Le Alte Parti Contraenti convengono, modificando parzialmente la convenzione franco‑svizzera del 10 giugno 18913per la determinazione dei confini fra il Mont Dolent e il lago di Ginevra, di procedere ad una rettificazione del confine tra il Cantone del Vallese e il Dipartimento dell’Alta Savoia e di permutare, a tal fine, un territorio di superficie uguale.

Il nuovo tracciato del confine è determinato secondo il piano alla scala di 1:10 000, allegato alla presente convenzione4. Tale piano indica l’ubicazione delle superfici permutate.

Restano riservate le modificazioni di lieve importanza che potessero risultare dalla terminazione della frontiera modificata.

Art. 2

Dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, i delegati permanenti della terminazione del confine franco‑svizzero devono procedere, nel termine più breve, alla sistemazione dei cippi confinari in base al piano menzionato nell’articolo 1.

Le spese attenenti ai lavori sono a carico dell’impresa idroelettrica concessionaria.

Art. 3

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione verranno scambiati a Parigi.

Essa entra in vigore non appena le due Alte Parti contraenti hanno preso conoscenza, mediante uno scambio di note, della stesura del processo verbale previsto nell’articolo 24 della convenzione del 23 agosto 19635tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Sion, il 23 agosto 1963, in due esemplari originali, in lingua francese.

Per la
Confederazione Svizzera:
Bindschedler
Per la
Repubblica Francese:
Jordan

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 n. 2 del DF del 21 feb. 1964 (RU 1964 1285).

  2. RS 0.721.809.349.1

  3. RS 0.132.349.11

  4. Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1964 1306 e segg.), non è riprodotto nella presente Raccolta.

  5. RS 0.721.809.349.1

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