0.132.136.52Bilateral International Treaty13 giu 1939
0.132.136.52
CS 11 54; FF 1938 II 509 ediz. ted. 513 ediz. franc.
Traduzione1
Conchiusa il 21 settembre 1938
Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19382
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1939
Entrata in vigore il 13 giugno 1939
(Stato 13 giugno 1939)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Cancelliere del Reich germanico,
animati dal desiderio di modificare il confine secondo i bisogni dei due Stati e di procedere a questo scopo a uno scambio di particelle di territorio d’uguale superficie, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno designato quali loro pienipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
I plenipotenziari, esaminati i loro pieni poteri e trovatili in debita forma, hanno convenuto quanto segue in merito alla modificazione dei confine stabilito con la convenzione tra il Cantone di Turgovia e il Granducato di Baden addì 28 marzo 1831 concernente la rettifica della frontiera presso Costanza, e con la Convenzione tra la Svizzera e l’Impero germanico del 24 giugno 18793concernente il regolamento della frontiera presso Costanza.
(1). La Svizzera cede al Reich germanico la particella della superficie totale di 27 a 79 m2, indicata nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnata con punteggiatura sui piani allegati A a C (allegato 2). (2). Il Reich germanico cede alla Svizzera la particella della superficie totale di 27 a 79 m2, indicata nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnata con tratteggi sui piani allegati A a C (allegato 2). (3). Il confine nella baia di Costanza fissato nell’articolo 1 della convenzione tra la Svizzera e l’Impero germanico del 24 giugno 1879 concernente il regolamento della frontiera presso Costanza sarà stabilito in conformità della descrizione data nella carta qui allegata (allegato 3). (4). L’elenco, i piani e la carta indicati nei capoversi 1 a 3 fanno parte integrante della presente convenzione.
(1). 1 registri fondiari e catastali relativi alle particelle scambiate (articolo 1) nonchè tutti i documenti, scritti e carte che vi si riferiscono saranno consegnati dalle autorità che tenevano finora il registro fondiario e il. catasto alle autorità dell’altro Stato in copie certificate conformi o, per quanto possibile, in originali. La consegna sarà fatta direttamente dalle autorità centrali interessate o dai servizi che ne saranno incaricati. (2). Le autorità centrali competenti sono, da parte svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, a Berna; da parte germanica, il Ministero della giustizia dei Reich e il Ministero dell’interno del Reich, a Berlino.
Gli Stati contraenti faranno in modo che le particelle scambiate vengano consegnate libere da qualsiasi onere.
Lo scambio dei territori si farà, per quanto concerne il registro fondiario ed il catasto, d’ufficio4, senza spese giudiziarie e oneri fiscali, e senza tasse. Lo stesso vale per quanto riguarda le operazioni necessarie allo sgravio delle particelle scambiate.
I tribunali dello Stato cedente restano competenti a giudicare le constatazioni relative a pretese su un fondo scambiato e pendenti all’entrata in vigore della presente convenzione. Gli accordi generali in vigore tra i due Stati contraenti sono applicabili al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze.
Le spese delle mutazioni e della terminazione, rese necessarie dalla presente convenzione, vengono sopportate, metà ciascuno, dai due Stati contraenti.
La presente convenzione è stesa in due esemplari originali.
La presente convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berlino. La convenzione entrerà in vigore 6 settimane dopo lo scambio delle ratificazioni.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 21 settembre 1938.
| Häusermann | Conrad Roediger |
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