Convenzione tra la Svizzera e l’Impero Germanico per regolarizzazione di confine presso Costanza

0.132.136.51Bilateral International Treaty14 ago 1879

Conchiusa il 24 giugno 1879
Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 agosto 1879
Entrata in vigore il 14 agosto 1879

(Stato 14 agosto 1879)

La Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia,
in nome dell’Impero Germanico,

allo scopo di conferire alla convenzione stata conchiusa il 28 aprile 18782tra la Svizzera e Baden per regolarizzazione di confine presso Costanza, un vigore obbligatorio in diritto per l’Impero Germanico, e volendo per ciò tra loro intendersi, hanno nominato a plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali comunicatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

sonosi messi d’accordo su quanto segue:

Art. 1

La convenzione del 28 aprile 1878 stata conchiusa tra la Svizzera e Baden per regolarizzazione di confine presso Costanza di cui qui si unisce copia3, insieme col relativo Protocollo finale dei medesimo giorno, del quale parimenti è qui unita copia4, è riconosciuta come obbligatoria per l’Impero Germanico.

Art. 2

Il presente accordo sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche seguirà al più presto possibile.

In fede di che, due plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.Così fatto a Berna, il 24 giugno 1879.

HammerRöder

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. RS 0.132.136.5

  3. RS 0.132.136.5

  4. RS 0.132.136.5

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