Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

0.131.11Multilateral International Treaty1 dic 1998

Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19981
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 1° settembre 1998
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 1998

(Stato 23 gennaio 2018)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa

firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali2(qui di seguito indicata come «Convenzione-quadro»),

nel riconoscere l’importanza della cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere;

intenzionati a prendere nuove misure intese a permettere la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;

desiderosi di facilitare e sviluppare la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere;

riconosciuta la necessità di adattare la Convenzione-quadro alla realtà europea;

considerata l’opportunità di completare la Convenzione-quadro in vista di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra collettività o autorità territoriali;

richiamata la Carta europea dell’autonomia locale3;

nello spirito della Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla cooperazione transfrontaliera in Europa enunciata in occasione del 40º anniversario del Consiglio d’Europa, che incoraggia, tra le altre attività, a proseguire nell’azione volta a sopprimere progressivamente gli ostacoli di ogni genere – amministrativi, giuridici, politici o psicologici – che potrebbero rallentare lo sviluppo di progetti transfrontalieri,

hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari:

Art. 1
  1. Ogni Parte contraente riconosce e rispetta il diritto delle collettività o autorità territoriali sottoposte alla propria giurisdizione e indicate negli articoli 1 e 2 della Convenzione-quadro di concludere, nei settori di competenze comuni, accordi di cooperazione transfrontaliera con le collettività o autorità territoriali di altri Stati, secondo le procedure previste dai loro statuti, in conformità con la legislazione nazionale e nel rispetto degli impegni internazionali presi dalle Parti.
  2. Un accordo di cooperazione transfrontaliera ricade esclusivamente sotto la responsabilità delle collettività o autorità territoriali che lo hanno concluso.
Art. 2

Le decisioni prese nell’ambito di un accordo di cooperazione transfrontaliera vengono attuate dalle collettività o autorità territoriali nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Le decisioni così messe in atto sono considerate come aventi il valore giuridico e gli effetti propri di atti compiuti da queste collettività o autorità nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Art. 3

Gli accordi di cooperazione transfrontaliera conclusi dalle collettività o autorità territoriali possono dare vita ad un organismo per la cooperazione transfrontaliera dotato o meno di personalità giuridica. Nell’accordo si indicherà se l’organismo, nel rispetto della legislazione interna e tenuto conto dei compiti attribuitigli, dovrà essere considerato, nell’ordinamento giuridico dello Stato cui appartengono le collettività o autorità che hanno concluso l’accordo, come un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.

Art. 4
  1. Qualora l’organismo per la cooperazione transfrontaliera abbia la personalità giuridica, questa è definita dalla legislazione della Parte contraente in cui ha la sua sede. Le altre Parti contraenti cui appartengono le collettività territoriali facenti parte dell’accordo riconoscono la personalità giuridica dell’organismo, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale.
  2. L’organismo di cooperazione transfrontaliera persegue gli obbiettivi che gli sono stati affidati dalle collettività o autorità territoriali in sintonia con i suoi fini e alle condizioni previste dal diritto nazionale cui è subordinato. Ne consegue che:
    1. gli atti dell’organismo di cooperazione transfrontaliera sono retti dal suo statuto e dalla legislazione dello Stato in cui ha sede;
    2. l’organismo di cooperazione transfrontaliera non è tuttavia abilitato a decidere di atti di portata generale o suscettibili di incidere sui diritti e sulle libertà dei singoli;
    3. l’organismo di cooperazione transfrontaliera è finanziato con contributi del bilancio delle collettività o autorità territoriali. Non ha facoltà di imporre prelievi di natura fiscale. Se del caso, può percepire introiti per servizi resi alle collettività o autorità territoriali, ad altri utenti o a terzi;
    4. l’organismo di cooperazione transfrontaliera predispone un bilancio di previsione annuale e un bilancio consuntivo che dovrà essere approvato da esperti indipendenti dalle collettività o autorità territoriali partecipanti all’accordo.
Art. 5
  1. Le Parti contraenti possono stabilire, se le rispettive legislazioni nazionali lo consentono, che l’organismo di cooperazione transfrontaliera è un organismo di diritto pubblico e che i suoi atti hanno, nell’ordinamento giuridico di ognuna delle Parti contraenti, lo stesso valore giuridico e gli stessi effetti di atti compiuti dalle collettività o autorità territoriali che hanno concluso l’accordo.
  2. L’accordo può tuttavia prevedere che competa alle collettività o autorità territoriali che hanno concluso l’accordo dare esecuzione a detti atti, in particolare qualora gli atti di cui trattasi risultino avere interferenze con i diritti, le libertà, gli interessi dei singoli. Inoltre una Parte contraente può prevedere che l’organismo di cooperazione transfrontaliera non possa avere un mandato generale né essere abilitato ad adottare misure aventi portata generale.
Art. 6
  1. Gli atti compiuti dalle collettività o autorità territoriali in virtù di un accordo di cooperazione transfrontaliera sono sottoposti ai medesimi controlli previsti dalla legislazione di ogni Parte contraente per gli atti delle collettività o autorità territoriali che hanno concluso l’accordo.
  2. Gli atti compiuti dagli organismi di cooperazione transfrontaliera, sorti in virtù di un accordo, sono sottoposti ai controlli previsti dal diritto dello Stato in cui l’organismo ha sede, senza trascurare per altro gli interessi delle collettività o autorità territoriali degli altri Stati. L’organismo di cooperazione transfrontaliera deve dar seguito alle richieste di informazione provenienti dalle autorità degli Stati cui appartengono le collettività o autorità territoriali. Le autorità di controllo delle Parti contraenti si adoperano in favore di un coordinamento e di una attività d’informazione adeguati.
  3. Gli atti compiuti dagli organismi previsti al paragrafo 1 dell’articolo 5 sono sottoposti ai medesimi controlli previsti dalla legislazione di ogni Parte contraente per gli atti delle collettività o autorità territoriali che hanno concluso l’accordo.
Art. 7

Eventuali contenziosi risultanti dal funzionamento dell’organismo di cooperazione transfrontaliera vengono giudicati dai tribunali aventi competenza in virtù del diritto interno o di un accordo internazionale.

Art. 8
  1. Ogni Parte contraente dichiara, al momento della firma del presente Protocollo o al momento del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, se intende applicare le disposizioni degli articoli 4 e 5 o di uno solo di questi articoli.
  2. Questa dichiarazione può sempre essere modificata in seguito.
Art. 9

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 10
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione-quadro, i quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati nei modi seguenti:
    1. apposizione di firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o
    2. apposizione di firma con riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
  2. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, o depositare uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, se non ha già depositato o se non deposita simultaneamente uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione della Convenzione-quadro.
  3. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 11
  1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, il loro consenso a considerarsi vincolati dal Protocollo.
  2. Per quanto riguarda gli Stati membri che esprimeranno in seguito il loro consenso a considerarsi vincolati ad esso, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.
Art. 12
  1. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo potrà aderirvi ogni Stato che ha aderito alla Convenzione-quadro.
  2. L’adesione avverrà con il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.
Art. 13
  1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
  2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Art. 14

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

  1. ogni dichiarazione notificata da una Parte contraente in conformità all’articolo 8;
  2. ogni firma;
  3. il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
  4. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità agli articoli 11 e 12;
  5. ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 1995, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albaniaa11 dicembre200112 marzo2002
Armeniaa31 ottobre20031° febbraio2004
Austriab17 marzo200418 giugno2004
Azerbaigian*b30 marzo20041° luglio2004
Belgio*12 giugno200913 settembre2009
Bosnia e Erzegovinaa7 ottobre20088 gennaio2009
Bulgariab30 giugno20051° ottobre2005
Cipro*17 aprile201418 luglio2014
Franciab4 ottobre19995 gennaio2000
Germaniab16 settembre199817 dicembre1998
Lettoniab1° dicembre19982 marzo1999
Lituaniaa26 novembre200227 febbraio2003
Lussemburgoa25 febbraio19971° dicembre1998
Moldova27 giugno2001 F28 settembre2001
Monacob18 settembre200719 dicembre2007
Montenegrob8 dicembre20109 marzo2011
Norvegia*18 ottobre201019 gennaio2011
Paesi Bassiac9 maggio19971° dicembre1998
Russiaa27 novembre200828 febbraio2009
Slovacchiab1° febbraio20002 maggio2000
Sloveniaa17 settembre200318 dicembre2003
Sveziab9 novembre19951° dicembre1998
Svizzerab1° settembre19981° dicembre1998
Ucrainaa4 novembre20045 febbraio2005
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Conformemente all’art. 8 par. 1 del Prot. aggiuntivo, questa Parte contraente ha dichiarato che applicherà le disposizioni degli art. 4 e 5. b Conformemente all’art. 8 par. 1 del Prot. aggiuntivo, questa Parte contraente ha dichiarato che applicherà soltanto le disposizioni dell’art. 4. c Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 9. giu. 1998 (RU 2002 3496).

  2. RS 0.131.1

  3. RS 0.102

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