Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

0.108Multilateral International Treaty26 apr 1997

Conclusa il 18 dicembre 1979
Approvata dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19961
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 1997
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1997

(Stato 19 aprile 2023)

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite2che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,

Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell’uomo3hanno il dovere di garantire l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna nell’esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,

Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l’esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell’eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell’uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo Paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro Paese e l’umanità tutta nella misura delle loro possibilità,

Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima agli alimenti, ai servizi medici, all’educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,

Convinti che l’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull’equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l’uguaglianza tra l’uomo e la donna,

Sottolineando che l’eliminazione dell’apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, d’aggressione, d’occupazione e dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l’attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l’affermazione dei principi della giustizia, dell’uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra Paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all’autodeterminazione e all’indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo completo di un Paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l’uomo, in tutti i campi,

Tenendo presente l’importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l’importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell’educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all’origine di discriminazioni e che l’educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,

Consapevole che il ruolo tradizionale dell’uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,

Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

convengono quanto segue:

Parte prima:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l’uomo e la donna.

Art. 2

Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:

  1. iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l’applicazione effettiva del suddetto principio;
  2. adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
  3. instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l’effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
  4. astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
  5. prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
  6. prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
  7. abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.
Art. 3

Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l’esercizio e il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 4
  1. L’adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.
  2. L’adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerato un atto discriminatorio.
Art. 5

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

  1. al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;
  2. per fare in modo che l’educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l’interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.
Art. 6

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

Parte seconda:

Art. 7

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del Paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

  1. di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
  2. di prendere parte all’elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
  3. di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del Paese.
Art. 8

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Art. 9
  1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possano influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
  2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell’uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

Parte terza:

Art. 10

Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l’educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l’uomo e la donna:

  1. le medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e conseguimento dei titoli di studio negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L’uguaglianza deve essere garantita sia nell’insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;
  2. l’accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
  3. l’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell’uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni forma di insegnamento, incoraggiando l’educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
  4. le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
  5. le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
  6. la riduzione del tasso d’abbandono femminile degli studi e l’organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
  7. le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sports e all’educazione fisica;
  8. l’accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.
Art. 11
  1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell’impiego ed assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:
    1. il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
    2. il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l’adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell’impiego;
    3. il diritto alla libera scelta della professione e dell’impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell’impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all’aggiornamento, compreso l’apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione permanente;
    4. il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all’uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all’uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;
    5. il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
    6. il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.
  2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:
    1. proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
    2. istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell’impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
    3. incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorire l’istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;
    4. assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.
  3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.
Art. 12
  1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
  2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l’allattamento.
Art. 13

Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

  1. il diritto agli assegni familiari;
  2. il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
  3. il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.
Art. 14
  1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell’economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
  2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:
    1. di partecipare pienamente all’elaborazione ed all’esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
    2. di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
    3. di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
    4. di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
    5. di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l’uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo;
    6. di partecipare ad ogni attività comunitaria;
    7. d’aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
    8. di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l’alloggio, il risanamento, la fornitura dell’acqua e dell’elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

Parte quarta:

Art. 15
  1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l’uomo di fronte alla legge.
  2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell’uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l’amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
  3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
  4. Gli Stati parte riconoscono all’uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.
Art. 16
  1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:
    1. lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
    2. lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
    3. gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell’ambito del matrimonio ed all’atto del suo scioglimento;
    4. gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale; nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l’interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
    5. gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all’educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
    6. i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l’interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;
    7. gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di un’occupazione;
    8. gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
  2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un’età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l’iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

Parte quinta:

Art. 17
  1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell’applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l’adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di un’equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.
  2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.
  3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l’indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.
  4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario generale nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
  5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.
  6. L’elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.
  7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.
  8. I membri del Comitato riceveranno, con l’approvazione dell’Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall’Assemblea considerata l’importanza delle funzioni del Comitato.
  9. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l’espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.
Art. 18
  1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:
    1. durante l’anno seguente all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
    2. quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.
  2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Art. 19
  1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
  2. Il Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.
Art. 20
  1. Il Comitato si riunisce normalmente ogni anno durante un periodo massimo di due settimane per esaminare i rapporti presentati in conformità all’articolo 18 della presente Convenzione.
  2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
Art. 21
  1. Il Comitato rende conto ogni anno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.
  2. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.
Art. 22

Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell’esame dell’applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell’ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull’applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell’ambito delle loro attività.

Parte sesta:

Art. 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le eventuali disposizioni più favorevoli a realizzare l’uguaglianza tra l’uomo e la donna già contenute:

  1. nella legislazione di uno Stato parte, oppure
  2. in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.
Art. 24

Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 25
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
  3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  4. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati. L’adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 26
  1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.
Art. 27
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d’adesione dello Stato medesimo.
Art. 28
  1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell’adesione.
  2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
  3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.
Art. 29
  1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.
  2. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.
  3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 30

La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a New York il 18 dicembre 1979.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan5 marzo20034 aprile2003
Albania11 maggio1994 A10 giugno1994
Algeria*22 maggio1996 A21 giugno1996
Andorra15 gennaio1997 A14 febbraio1997
Angola17 settembre1986 A17 ottobre1986
Antigua e Barbuda1° agosto1989 A31 agosto1989
Arabia Saudita*7 settembre20007 ottobre2000
Argentina*15 luglio198514 agosto1985
Armenia13 settembre1993 A13 ottobre1993
Australia*28 luglio198327 agosto1983
Austria**31 marzo198230 aprile1982
Azerbaigian10 luglio1995 A9 agosto1995
Bahamas*6 ottobre1993 A5 novembre1993
Bahrein*18 giugno2002 A18 luglio2002
Bangladesh*6 novembre1984 A6 dicembre1984
Barbados16 ottobre19803 settembre1981
Belarus4 febbraio19813 settembre1981
Belgio**10 luglio19859 agosto1985
Belize16 maggio199015 giugno1990
Benin12 marzo199211 aprile1992
Bhutan31 agosto198130 settembre1981
Bolivia8 giugno19908 luglio1990
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana13 agosto1996 A12 settembre1996
Brasile*1° febbraio19842 marzo1984
Brunei*24 maggio2006 A23 giugno2006
Bulgaria8 febbraio198210 marzo1982
Burkina Faso14 ottobre1987 A13 novembre1987
Burundi8 gennaio19927 febbraio1992
Cambogia15 ottobre1992 A14 novembre1992
Camerun23 agosto199422 settembre1994
Canada* **10 dicembre19819 gennaio1982
Capo Verde5 dicembre1980 A3 settembre1981
Ceca, Repubblica**22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Ciad9 giugno1995 A9 luglio1995
Cile*7 dicembre19896 gennaio1990
Cina*4 novembre19803 settembre1981
Hong Konga14 ottobre199613 novembre1996
Macao*b19 ottobre199920 dicembre1999
Cipro23 luglio1985 A22 agosto1985
Colombia19 gennaio198218 febbraio1982
Comore31 ottobre1994 A30 novembre1994
Congo (Brazzaville)26 luglio198225 agosto1982
Congo (Kinshasa)17 ottobre198616 novembre1986
Corea (Nord)*27 febbraio2001 A29 marzo2001
Corea (Sud)*27 dicembre198426 gennaio1985
Costa Rica4 aprile19864 maggio1986
Côte d’Ivoire18 dicembre199517 gennaio1996
Croazia9 settembre1992 S8 ottobre1991
Cuba*17 luglio19803 settembre1981
Danimarca* **21 aprile198321 maggio1983
Dominica15 settembre19803 settembre1981
Dominicana, Repubblica2 settembre19822 ottobre1982
Ecuador9 novembre19819 dicembre1981
Egitto*18 settembre198118 ottobre1981
El Salvador*19 agosto198118 settembre1981
Emirati Arabi Uniti*6 ottobre2004 A5 novembre2004
Eritrea5 settembre1995 A5 ottobre1995
Estonia**21 ottobre1991 A20 novembre1991
Eswatini26 marzo2004 A25 aprile2004
Etiopia*10 settembre198110 ottobre1981
Figi28 agosto1995 A27 settembre1995
Filippine5 agosto19814 settembre1981
Finlandia**4 settembre19864 ottobre1986
Francia* **14 dicembre198313 gennaio1984
Gabon21 gennaio198320 febbraio1983
Gambia16 aprile199316 maggio1993
Georgia26 ottobre1994 A25 novembre1994
Germania* **10 luglio19859 agosto1985
Ghana2 gennaio19861° febbraio1986
Giamaica*19 ottobre198418 novembre1984
Giappone25 giugno198525 luglio1985
Gibuti2 dicembre1998 A1° gennaio1999
Giordania*1° luglio199231 luglio1992
Grecia**7 giugno19837 luglio1983
Grenada30 agosto199029 settembre1990
Guatemala12 agosto198211 settembre1982
Guinea9 agosto19828 settembre1982
Guinea equatoriale23 ottobre1984 A22 novembre1984
Guinea-Bissau23 agosto198522 settembre1985
Guyana17 luglio19803 settembre1981
Haiti20 luglio19813 settembre1981
Honduras3 marzo19832 aprile1983
India*9 luglio19938 agosto1993
Indonesia*13 settembre198413 ottobre1984
Iraq*13 agosto1986 A12 settembre1986
Irlanda* **23 dicembre1985 A22 gennaio1986
Islanda18 giugno198518 luglio1985
Isole Cook11 agosto2006 A10 settembre2006
Isole Marshall2 marzo2006 A1° aprile2006
Israele* **3 ottobre19912 novembre1991
Italia**10 giugno198510 luglio1985
Kazakstan26 agosto1998 A25 settembre1998
Kenya9 marzo1984 A8 aprile1984
Kirghizistan10 febbraio1997 A12 marzo1997
Kiribati17 marzo2004 A16 aprile2004
Kuwait*2 settembre1994 A2 ottobre1994
Laos14 agosto198113 settembre1981
Lesotho*22 agosto199521 settembre1995
Lettonia**14 aprile1992 A14 maggio1992
Libano*16 aprile1997 A21 maggio1997
Liberia17 luglio1984 A16 agosto1984
Libia*16 maggio1989 A15 giugno1989
Liechtenstein*22 dicembre1995 A21 gennaio1996
Lituania18 gennaio1994 A17 febbraio1994
Lussemburgo2 febbraio19894 marzo1989
Macedonia del Nord18 gennaio1994 S17 novembre1991
Madagascar17 marzo198916 aprile1989
Malawi*12 marzo1987 A11 aprile1987
Malaysia*5 luglio1995 A4 agosto1995
Maldive*1° luglio1993 A31 luglio1993
Mali10 settembre198510 ottobre1985
Malta*8 marzo1991 A7 aprile1991
Marocco*21 giugno1993 A21 luglio1993
Mauritania*10 maggio2001 A9 giugno2001
Maurizio*9 luglio1984 A8 agosto1984
Messico* **23 marzo19813 settembre1981
Micronesia*1° settembre2004 A1° ottobre2004
Moldova1° luglio1994 A31 luglio1994
Monaco*18 marzo2005 A17 aprile2005
Mongolia20 luglio19813 settembre1981
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico21 aprile1997 A16 maggio1997
Myanmar*22 luglio1997 A21 agosto1997
Namibia23 novembre1992 A23 dicembre1992
Nauru23 giugno2011 A23 luglio2011
Nepal22 aprile199122 maggio1991
Nicaragua27 ottobre198126 novembre1981
Niger*8 ottobre1999 A7 novembre1999
Nigeria13 giugno198513 luglio1985
Norvegia**21 maggio19813 settembre1981
Nuova Zelanda*10 gennaio19859 febbraio1985
Niue*10 gennaio19859 febbraio1985
Oman*7 febbraio2006 A9 marzo2006
Paesi Bassi* **c23 luglio199122 agosto1991
Aruba23 luglio199122 agosto1991
Curaçao23 luglio199122 agosto1991
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
23 luglio199122 agosto1991
Sint Maarten23 luglio199122 agosto1991
Pakistan*12 marzo1996 A11 aprile1996
Palestina2 aprile2014 A2 maggio2014
Panama29 ottobre198128 novembre1981
Papua Nuova Guinea12 gennaio1995 A11 febbraio1995
Paraguay6 aprile1987 A6 maggio1987
Perù13 settembre198213 ottobre1982
Polonia**30 luglio19803 settembre1981
Portogallo**30 luglio19803 settembre1981
Qatar*29 aprile2009 A29 maggio2009
Regno Unito* **7 aprile19867 maggio1986
Anguilla*16 marzo201616 marzo2016
Bermuda*16 marzo201716 marzo2017
Cayman, Isole*16 marzo201616 marzo2016
Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud*
7 aprile19867 maggio1986
Isola di Man*7 aprile19867 maggio1986
Isole Falkland*7 aprile19867 maggio1986
Isole Turche e Caicos*7 aprile19867 maggio1986
Isole Vergini britanniche*7 aprile19867 maggio1986
Jersey*16 febbraio202116 febbraio2021
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
16 marzo201716 marzo2017
Rep. Centrafricana21 giugno1991 A21 luglio1991
Romania**7 gennaio19826 febbraio1982
Ruanda2 marzo19813 settembre1981
Russia23 gennaio19813 settembre1981
Saint Kitts e Nevis25 aprile1985 A25 maggio1985
Saint Lucia8 ottobre1982 A7 novembre1982
Saint Vincent e Grenadine4 agosto1981 A3 settembre1981
Salomone, Isole6 maggio2002 A5 giugno2002
Samoa25 settembre1992 A25 ottobre1992
São Tomé e Príncipe3 giugno20033 luglio2003
Seicelle5 maggio19924 giugno1992
Senegal5 febbraio19857 marzo1985
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone11 novembre198811 dicembre1988
Singapore*5 ottobre1995 A4 novembre1995
Siria*28 marzo2003 A27 aprile2003
Slovacchia**28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna* **5 gennaio19844 febbraio1984
Sri Lanka5 ottobre19814 novembre1981
Sudafrica15 dicembre199514 gennaio1996
Sudan del Sud30 aprile2015 A30 maggio2015
Suriname1° marzo1993 A31 marzo1993
Svezia**2 luglio19803 settembre1981
Svizzera*27 marzo199726 aprile1997
Tagikistan26 ottobre1993 A25 novembre1993
Tanzania20 agosto198519 settembre1985
Thailandia*9 agosto1985 A8 settembre1985
Timor-Leste16 aprile2003 A16 maggio2003
Togo26 settembre1983 A26 ottobre1983
Trinidad e Tobago*12 gennaio199011 febbraio1990
Tunisia*20 settembre198520 ottobre1985
Turchia*20 dicembre1985 A19 gennaio1986
Turkmenistan1° maggio1997 A31 maggio1997
Tuvalu6 ottobre1999 A5 novembre1999
Ucraina12 marzo19813 settembre1981
Uganda22 luglio198521 agosto1985
Ungheria**22 dicembre19803 settembre1981
Uruguay9 ottobre19818 novembre1981
Uzbekistan19 luglio1995 A18 agosto1995
Vanuatu8 settembre1995 A8 ottobre1995
Venezuela*2 maggio19831° giugno1983
Vietnam*17 febbraio198219 marzo1982
Yemen*30 maggio1984 A29 giugno1984
Zambia21 giugno198521 luglio1985
Zimbabwe13 maggio1991 A12 giugno1991
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):https://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Fino al 30 giu. 1997, la Conv. è stata applicata a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° lugl. 1997, Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa specile (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dic. 1984, gli acc. che sono stati applicati a Hong Kong prima della sua retrocessione. b Dal 27 apr. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. c Per il Regno in Europa.

Riserva

Svizzera4

a.  Riserva relativa all’articolo 7 lettera b:5

.

b.  Riserva relativa all’articolo 16 paragrafo 1 lettera g:6

.

c.  Riserva relativa all’articolo 15 paragrafo 2 e all’articolo 16 paragrafo 1 lettera h:

Le disposizioni si applicano facendo salve determinate disposizioni transitorie del regime dei beni matrimoniali (art. 9e e 10 tit. fin. CC).

Footnotes

  1. RU 1999 1577

  2. RS 0.120

  3. RS 0.103.1 / .2

  4. Art. 1 cpv. 1 del DF del 4 ott. 1996 (RU 1999 1577).

  5. RU 2004 3651

  6. RU 2013 4341

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