Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

0.108.1Multilateral International Treaty29 dic 2008

Concluso a New York il 6 ottobre 1999
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20081
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 29 settembre 2008
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 2008

(Stato 19 aprile 2023)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

visto lo Statuto delle Nazioni Unite2che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’individuo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell’uguaglianza dei diritti della donna e dell’uomo;

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso;

rammentando che i Patti internazionali relativi ai diritti dell’uomo e gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo proibiscono la discriminazione basata sul sesso;

rammentando inoltre che la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna3(«Convenzione»), nella quale gli Stati parte condannano tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e convengono di perseguire con tutti i mezzi adeguati e senza indugio una politica mirante all’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna;

ribadendo la loro determinazione a garantire il pieno e paritario esercizio da parte delle donne di tutti i diritti e le libertà fondamentali e di adottare le misure efficaci atte a prevenire la violazione di tali diritti e libertà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Stato parte al presente Protocollo («Stato parte») riconosce la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna («Comitato») a ricevere e prendere in esame le comunicazioni presentate conformemente all’articolo 2.

Art. 2

Possono essere presentate comunicazioni da parte di persone o gruppi di persone oppure a nome di persone o di gruppi di persone soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte che affermano di essere vittime della violazione da parte di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati nella Convenzione. La comunicazione a nome di persone o di gruppi di persone può essere presentata soltanto con il consenso degli interessati, salvo che l’autore della comunicazione possa giustificare di agire a loro nome senza siffatto consenso.

Art. 3

Le comunicazioni sono presentate per scritto e non possono essere anonime. Sono irricevibili le comunicazioni presentate al Comitato concernenti uno Stato parte alla Convenzione che non è Parte al presente Protocollo.

Art. 4
  1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza previa verifica che tutti i rimedi giuridici a livello nazionale siano stati esperiti, salvo che la procedura ricorsuale ecceda termini ragionevoli o sia improbabile che il ricorrente possa ottenere riparazione in tal modo.
  2. Il Comitato dichiara irricevibili le comunicazioni:
    1. concernenti una questione che ha già esaminato oppure che è già stata o che è oggetto di un esame nell’ambito di un’altra procedura d’inchiesta o di composizione internazionale;
    2. incompatibili con le disposizioni della Convenzione;
    3. manifestamente infondate o non sufficientemente motivate;
    4. che costituiscono un abuso del diritto di presentare siffatte comunicazioni;
    5. concernenti fatti anteriori alla data di entrata in vigore del presente Protocollo nei riguardi degli Stati parte interessati, salvo che tali fatti persistano dopo detta data.
Art. 5
  1. Ricevuta una comunicazione, e prima di essersi pronunciato nel merito, il Comitato può in qualsiasi momento sottoporre per verifica urgente allo Stato parte interessato una richiesta affinché adotti i provvedimenti cautelari necessari per evitare che le vittime della presunta violazione subiscano un danno irreparabile.
  2. Il fatto di esercitare la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica il giudizio del Comitato quanto alla ricevibilità o al merito della comunicazione.
Art. 6
  1. Salvo che la ritenga irricevibile senza riferirne allo Stato parte in questione e a condizione che la o le persone interessate acconsentano a rivelare la loro identità allo Stato parte, il Comitato sottopone a titolo confidenziale allo Stato parte interessato ogni comunicazione che gli è presentata in virtù del presente Protocollo.
  2. Lo Stato parte interessato presenta per scritto al Comitato, entro un termine di sei mesi, spiegazioni o dichiarazioni che elucidino l’affare in questione e indica, se del caso, le misure correttive che sono state adottate.
Art. 7
  1. Nell’esame delle comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo, il Comitato tiene conto di tutte le indicazioni comunicate dalle persone o dai gruppi di persone o in loro nome e dallo Stato parte interessato, fermo restando che tali informazioni devono essere comunicate alle parti interessate.
  2. Le comunicazioni presentate in virtù del presente Protocollo sono esaminate dal Comitato in seduta a porte chiuse.
  3. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interessate le sue constatazioni, allegandovi eventualmente le sue raccomandazioni.
  4. Lo Stato parte esamina debitamente le constatazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e, entro sei mesi, gli sottopone una risposta scritta nella quale lo informa segnatamente di quanto ha intrapreso alla luce delle constatazioni e raccomandazioni.
  5. Il Comitato può invitare lo Stato parte a sottoporgli informazioni più dettagliate circa le misure adottate in seguito alle constatazioni e alle eventuali raccomandazioni incluso, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, nei rapporti ulteriori che lo Stato parte è tenuto a presentargli conformemente all’articolo 18 della Convenzione.
Art. 8
  1. Qualora il Comitato venga a sapere, in base a informazioni attendibili, che uno Stato parte ha violato gravemente o sistematicamente i diritti enunciati nella Convenzione, invita detto Stato a discutere sugli elementi di cui è venuto a conoscenza e a presentare le proprie osservazioni in merito.
  2. Il Comitato, fondandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato parte interessato, nonché su qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, può incaricare uno o più dei suoi membri di effettuare un’inchiesta e di riferire in proposito senza indugio. Tale inchiesta può, ove giustificato e con l’accordo dello Stato parte, comportare visite sul territorio dello Stato in questione.
  3. Dopo aver verificato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li comunica allo Stato parte interessato corredati, se del caso, di osservazioni e raccomandazioni.
  4. Dopo essere stato informato dei risultati dell’inchiesta e aver ricevuto le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato, lo Stato parte presenta a quest’ultimo il suo parere in merito entro sei mesi.
  5. L’inchiesta è confidenziale; in tutte le fasi della procedura è sollecitata la cooperazione dello Stato parte.
Art. 9
  1. Il Comitato può invitare lo Stato parte interessato a includere nel rapporto da presentare conformemente all’articolo 18 della Convenzione chiarimenti sulle misure adottate in seguito a un’inchiesta effettuata in virtù dell’articolo 8 del presente Protocollo.
  2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 8 paragrafo 4, il Comitato può, se del caso, invitare lo Stato parte interessato a informarlo circa le misure adottate in seguito a detta inchiesta.
Art. 10
  1. Ogni Stato parte può, all’atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o quando vi aderisce, dichiarare di non riconoscere al Comitato la competenza conferita a quest’ultimo dagli articoli 8 e 9.
  2. Lo Stato parte che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario generale.
Art. 11

Lo Stato parte adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le persone soggette alla sua giurisdizione non subiscano maltrattamenti o intimidazioni per aver comunicato con il Comitato.

Art. 12

Nel rapporto annuale che presenta conformemente all’articolo 21 della Convenzione, il Comitato riassume le attività svolte a norma del presente Protocollo.

Art. 13

Ogni Stato parte s’impegna a divulgare e diffondere su larga scala la Convenzione e il presente Protocollo, a facilitare l’accesso alle informazioni relative alle constatazioni e alle raccomandazioni del Comitato, in particolare per gli affari che concernono direttamente detto Stato parte.

Art. 14

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, al quale conformerà l’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dal presente Protocollo.

Art. 15
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.
  2. Il presente Protocollo può essere ratificato da ogni Stato che ha ratificato la Convenzione o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. Possono aderire al presente Protocollo gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.
  4. L’adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 16
  1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per lo Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui detto Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 17

Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.

Art. 18
  1. Ogni Stato parte può depositare una proposta di emendamento al presente Protocollo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica la proposta agli Stati parte invitandoli a notificargli se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte per esaminare e sottoporre la proposta a votazione. Qualora almeno un terzo degli Stati parte si dichiari favorevole, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida
    dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
  2. Gli emendamenti entrano in vigore non appena approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati dai due terzi degli Stati parte al presente Protocollo, conformemente alle procedure previste dalle rispettive costituzioni.
  3. Gli emendamenti entrati in vigore sono vincolanti per gli Stati parte che li hanno accettati, stante che gli altri Stati parti restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e dagli altri emendamenti precedentemente accettati.
Art. 19
  1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
  2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad essere applicabili alle comunicazioni presentate secondo l’articolo 2 o alle inchieste iniziate secondo l’articolo 8 prima della data in cui ha effetto la denuncia.
Art. 20

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati in merito a:

  1. firme, ratifiche e adesioni;
  2. la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato a norma dell’articolo 18;
  3. ogni denuncia a norma dell’articolo 19.
Art. 21
  1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette una copia autenticata del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all’articolo 25 della Convenzione.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania23 giugno2003 A23 settembre2003
Andorra14 ottobre200214 gennaio2003
Angola1° novembre2007 A1° febbraio2008
Antigua e Barbuda5 giugno2006 A5 settembre2006
Argentina*20 marzo200720 giugno2007
Armenia14 settembre2006 A14 dicembre2006
Australia4 dicembre2008 A4 marzo2009
Austria6 settembre200022 dicembre2000
Azerbaigian1° giugno20011° settembre2001
Bangladesh*6 settembre200022 dicembre2000
Belarus3 febbraio20043 maggio2004
Belgio*17 giugno200417 settembre2004
Belize*9 dicembre2002 A9 marzo2003
Benin27 settembre201927 dicembre2019
Bolivia27 settembre200027 dicembre2000
Bosnia e Erzegovina4 settembre20024 dicembre2002
Botswana21 febbraio2007 A21 maggio2007
Brasile28 giugno200228 settembre2002
Bulgaria20 settembre200620 dicembre2006
Burkina Faso10 ottobre200510 gennaio2006
Cambogia13 ottobre201013 gennaio2011
Camerun7 gennaio2005 A7 aprile2005
Canada18 ottobre2002 A18 gennaio2003
Capo Verde10 ottobre2011 A10 gennaio2012
Ceca, Repubblica26 febbraio200126 maggio2001
Centrafricana, Repubblica11 ottobre2016 A11 gennaio2017
Cile*12 marzo202012 giugno2020
Cipro26 aprile200226 luglio2002
Colombia23 gennaio200723 aprile2007
Corea (Sud)18 ottobre2006 A18 gennaio2007
Costa d’Avorio20 gennaio2012 A20 aprile2012
Costa Rica20 settembre200120 dicembre2001
Croazia7 marzo20017 giugno2001
Danimarca31 maggio200022 dicembre2000
Dominicana, Repubblica10 agosto200110 novembre2001
Ecuador5 febbraio20025 maggio2002
Filippine12 novembre200312 febbraio2004
Finlandia29 dicembre200029 marzo2001
Francia9 giugno200022 dicembre2000
Gabon5 novembre2004 A5 febbraio2005
Georgia1° agosto2002 A1° novembre2002
Germania15 gennaio200215 aprile2002
Ghana3 febbraio20113 maggio2011
Grecia24 gennaio200224 aprile2002
Guatemala9 maggio20029 agosto2002
Guinea Equatoriale16 ottobre2009 A16 gennaio2010
Guinea-Bissau5 agosto20095 novembre2009
Irlanda7 settembre200022 dicembre2000
Islanda6 marzo20016 giugno2001
Isole Cook27 novembre2007 A27 febbraio2008
Italia22 settembre200022 dicembre2000
Kazakstan24 agosto200124 novembre2001
Kirghizistan22 luglio2002 A20 ottobre2002
Lesotho24 settembre200424 dicembre2004
Libia18 giugno2004 A18 settembre2004
Liechtenstein24 ottobre200124 gennaio2002
Lituania5 agosto20045 novembre2004
Lussemburgo1° luglio20031° ottobre2003
Macedonia del Nord17 ottobre200317 gennaio2004
Maldive13 marzo2006 A13 giugno2006
Mali5 dicembre2000 A5 marzo2001
Malta14 marzo2019 A14 giugno2019
Marshall, Isole29 gennaio2019 A29 aprile2019
Marocco22 aprile2022 A22 luglio2022
Maurizio31 ottobre200831 gennaio2009
Messico15 marzo200215 giugno2002
Moldova28 febbraio2006 A28 maggio2006
Monaco3 maggio2016 A3 agosto2016
Mongolia28 marzo200228 giugno2002
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Monzambico4 novembre2008 A4 febbraio2009
Namibia26 maggio200022 dicembre2000
Nepal15 giugno200715 settembre2007
Niger30 settembre2004 A30 dicembre2004
Nigeria22 novembre200422 febbraio2005
Norvegia5 marzo20025 giugno2002
Nuova Zelandaa7 settembre200022 dicembre2000
Paesi Bassib22 maggio200222 agosto2002
Aruba22 maggio200222 agosto2002
Curaçao22 maggio200222 agosto2002
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
22 maggio200222 agosto2002
Sint Maarten22 maggio200222 agosto2002
Palestina10 aprile2019 A10 luglio2019
Panama9 maggio20019 agosto2001
Paraguay14 maggio200114 agosto2001
Perù9 aprile20019 luglio2001
Polonia22 dicembre2003 A22 marzo2004
Portogallo26 aprile200226 luglio2002
Regno Unito17 dicembre2004 A17 marzo2005
Falkland, Isole17 dicembre200417 marzo2005
Man, Isola di17 dicembre200417 marzo2005
Romania25 agosto200325 novembre2003
Ruanda15 dicembre2008 A15 marzo2009
Russia28 luglio200428 ottobre2004
Saint Kitts e Nevis20 gennaio2006 A20 aprile2006
Salomone, Isole6 maggio2002 A6 agosto2002
San Marino15 settembre2005 A15 dicembre2005
São Tomé e Príncipe23 marzo201723 giugno2017
Seicelle1° marzo20111° giugno2011
Senegal26 maggio200022 dicembre2000
Serbia31 luglio2003 A31 ottobre2003
Slovacchia17 novembre200017 febbraio2001
Slovenia23 settembre200423 dicembre2004
Spagna6 luglio20016 ottobre2001
Sri Lanka15 ottobre2002 A15 gennaio2003
Sudafrica18 ottobre2005 A18 gennaio2006
Sudan del Sud30 aprile2015 A30 luglio2015
Svezia24 aprile200324 luglio2003
Svizzera29 settembre200829 dicembre2008
Tagikistan*22 luglio201422 ottobre2014
Tanzania12 gennaio2006 A12 aprile2006
Thailandia14 giugno200022 dicembre2000
Timor-Leste16 aprile2003 A16 luglio2003
Tunisia23 settembre2008 A23 dicembre2008
Turchia29 ottobre200229 gennaio2003
Turkmenistan20 maggio2009 A20 agosto2009
Ucraina26 settembre200326 dicembre2003
Ungheria22 dicembre2000 A22 marzo2001
Uruguay26 luglio200126 ottobre2001
Vanuatu17 maggio2007 A17 agosto2007
Venezuela13 maggio200213 agosto2002
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):https://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Prot. non si applica a Tokelau. b Al Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 2009 263

  2. RS 0.120

  3. RS 0.108

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