Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

0.107.2Multilateral International Treaty19 ott 2006

Concluso a New York il 25 maggio 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 24 marzo 20061
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 settembre 2006
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 ottobre 2006

(Stato 20 aprile 2023)

Gli Stati parti al presente Protocollo,

considerato che per proseguire nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione sui diritti del fanciullo2e nell’attuazione delle relative disposizioni, in particolare degli articoli 1, 11, 21 e 32–36, sarebbe opportuno ampliare i provvedimenti che gli Stati parti devono prendere per garantire la protezione del fanciullo contro la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia;

considerato parimenti che la Convenzione sui diritti del fanciullo sancisce il diritto del fanciullo di essere protetto dallo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale;

seriamente preoccupati del fatto che la tratta internazionale di fanciulli finalizzata alla vendita di fanciulli, alla prostituzione infantile e alla pedopornografia assume proporzioni considerevoli e sempre maggiori;

profondamente preoccupati della pratica diffusa e persistente del turismo del sesso, cui sono particolarmente esposti i fanciulli e che favorisce direttamente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia;

consapevoli del fatto che una serie di gruppi particolarmente a rischio, segnatamente le fanciulle, sono maggiormente esposti ai rischi dello sfruttamento sessuale e che fra le vittime dello sfruttamento sessuale si constata un numero straordinariamente elevato di fanciulle;

preoccupati dalla crescente offerta di materiale pornografico infantile in Internet e mediante altri supporti tecnologici e rammentando che, nelle conclusioni, la Conferenza internazionale per la lotta alla pedopornografia in Internet, svoltasi nel 1999 a Vienna, ha segnatamente chiesto che in tutto il mondo siano criminalizzati la produzione, la distribuzione, l’esportazione, l’importazione, la trasmissione, il possesso intenzionale e la pubblicità di materiale pornografico che coinvolge fanciulli, e ribadendo l’importanza di una cooperazione e di un partenariato più intensi fra gli enti pubblici e l’industria di Internet;

convinti che la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia saranno sconfitte più facilmente con l’adozione di un approccio globale che tiene conto dei fattori corresponsabili di tali fenomeni, quali il sottosviluppo, la povertà, le disparità economiche, l’iniquità delle strutture socioeconomiche, le disfunzioni familiari, la mancanza di educazione, l’esodo rurale, la discriminazione fondata sul sesso, il comportamento sessuale irresponsabile degli adulti, le pratiche tradizionali lesive, i conflitti armati e la tratta dei fanciulli;

considerato altresì che è necessaria un’azione di sensibilizzazione del pubblico, al fine di ridurre la domanda all’origine della vendita di fanciulli, della prostituzione infantile e della pedopornografia, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti gli attori, nonché migliorare l’applicazione delle leggi a livello nazionale;

tenuto conto delle disposizioni previste dagli strumenti giuridici internazionali concernenti la protezione dei fanciulli, segnatamente la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale3, la Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori4, la Convenzione dell’Aia concernente la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori5, e la Convenzione numero 182 dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione6;

stimolati dall’ampio consenso raccolto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che rivela una volontà generale di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo;

considerato che occorre applicare le disposizioni del Programma d’azione per la prevenzione della vendita di fanciulli, della prostituzione minorile e della pornografia implicante l’uso di fanciulli nonché della Dichiarazione e del Programma d’azione adottati nel 1996 dal Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali, tenutosi dal 27 al 31 agosto 1996 a Stoccolma, nonché tutte le altre pertinenti decisioni e raccomandazioni degli organismi internazionali interessati;

tenuto debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ogni popolo nell’ambito della protezione e dello sviluppo armonioso dei fanciulli,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parti vietano la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 2

Ai fini del presente Protocollo si intende:

  1. Per «vendita di fanciulli»: qualsiasi atto o transazione che implica il trasferimento di un fanciullo da una persona o da un gruppo di persone a un’altra persona o a un altro gruppo di persone contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;
  2. Per «prostituzione infantile»: l’utilizzazione di un fanciullo nell’ambito di attività sessuale contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;
  3. Per «pedopornografia»: qualsiasi rappresentazione di fanciulli, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di fanciulli a scopi prevalentemente sessuali.
Art. 3
  1. Ogni Stato parte veglia affinché il diritto penale interno contempli interamente almeno i seguenti atti e attività, indipendentemente dal fatto che i reati siano commessi a livello interno o transnazionale, da un individuo o in modo organizzato: a) in relazione alla vendita di fanciulli di cui all’articolo 2: (i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un fanciullo, indipendentemente dal mezzo utilizzato, al fine di: a. sfruttare il fanciullo a fini sessuali, b. trasferire gli organi del fanciullo contro remunerazione, c. costringere il fanciullo al lavoro forzato; (ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all’adozione di un fanciullo in violazione degli strumenti giuridici internazionali in materia di adozione; b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un fanciullo a fini di prostituzione conformemente alla definizione dell’articolo 2; c) il fatto di produrre, distribuire, trasmettere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere per i fini summenzionati materiale pedopornografico conformemente alla definizione dell’articolo 2.
  2. Fatte salve le normative interne dei singoli Stati parti, le stesse disposizioni si applicano in caso di tentata perpetrazione di tali atti, di complicità e di partecipazione.
  3. Ogni Stato parte commina per questi reati pene adeguate, che tengono conto della gravità dell’atto.
  4. Fatte salve le relative disposizioni interne, ogni Stato parte adotta i provvedimenti del caso al fine di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Conformemente ai principi giuridici dello Stato parte, la responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
  5. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti giuridici e amministrativi atti ad assicurare che tutte le persone coinvolte nell’adozione di un fanciullo agiscano nel rispetto delle disposizioni previste dagli strumenti giuridici internazionali applicabili.
Art. 4
  1. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati previsti dall’articolo 3 paragrafo 1 che sono stati commessi sul suo territorio o a bordo di un’imbarcazione o di un aeromobile immatricolati presso tale Stato.
  2. Ogni Stato parte può adottare i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati previsti dall’articolo 3 paragrafo 1, qualora:
    1. il presunto autore del reato sia cittadino di tale Stato o vi risieda abitualmente;
    2. la vittima sia cittadina di tale Stato.
  3. Ogni Stato parte adotta inoltre i provvedimenti del caso per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati summenzionati qualora il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e non lo estradi verso un altro Stato perché il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini.
  4. Il presente Protocollo non esclude l’applicazione di alcuna giurisdizione penale conformemente al diritto interno.
Art. 5
  1. I reati definiti dall’articolo 3 paragrafo 1 sono da considerarsi a tutti gli effetti in quanto reati contemplati dai trattati di estradizione in vigore fra gli Stati parti e saranno contemplati da tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro fra di essi, conformemente alle condizioni previste da tali trattati.
  2. Se subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato di estradizione, gli Stati parti che sono investiti di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con il quale non sono legati da un trattato di estradizione, possono considerare il presente Protocollo in quanto base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati menzionati. L’estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  3. Gli Stati parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato di estradizione riconoscono tali reati in quanto caso di estradizione fra di loro alle condizioni previste dalla normativa dello Stato richiesto.
  4. Fra gli Stati parti, ai fini dell’estradizione tali reati sono considerati come se fossero stati commessi non solo nel luogo della perpetrazione, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione dello Stato tenuto a stabilire la propria giurisdizione conformemente all’articolo 4.
  5. Se viene presentata una domanda di estradizione in relazione a un reato di cui all’articolo 3 paragrafo 1 e lo Stato parte richiesto non consegna o non vuole consegnare l’autore in ragione della sua cittadinanza, tale Stato adotta i provvedimenti necessari per sottoporre il caso alle autorità preposte all’azione.
Art. 6
  1. Gli Stati parti si accordano reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nell’ambito di qualsiasi indagine o procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all’articolo 3 paragrafo 1, compresa l’acquisizione dei mezzi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
  2. Gli Stati parti adempiono gli obblighi che conferisce loro il paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi accordo o trattato di assistenza giudiziaria che può esistere fra di loro. In assenza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono assistenza secondo la loro legislazione interna.
Art. 7

Su riserva delle disposizioni delle loro normative interne, gli Stati parti: a) adottano i provvedimenti adeguati per consentire, se del caso, il sequestro o la confisca: (i) di beni quali documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati previsti dal presente Protocollo o per facilitarne la perpetrazione, (ii) dei proventi di tali reati; b) danno seguito alle domande di sequestro o di confisca di beni o prodotti di cui alla lettera a) provenienti da un altro Stato parte; c) adottano provvedimenti per chiudere provvisoriamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Art. 8
  1. Gli Stati parti adottano, in tutte le fasi del procedimento penale, i provvedimenti necessari per tutelare i diritti e gli interessi dei fanciulli vittime delle pratiche bandite dal presente Protocollo, in particolare:
    1. riconoscono la vulnerabilità dei fanciulli vittime adattando le procedure in modo da tenere conto dei loro bisogni specifici, segnatamente in quanto testimoni;
    2. informano i fanciulli vittime dei loro diritti, del loro ruolo, della portata, delle scadenze e dello svolgimento del procedimento e della decisione pronunciata nella loro causa;
    3. permettono che le opinioni, i bisogni o le preoccupazioni dei fanciulli vittime siano presentati ed esaminati durante il procedimento se sono in gioco i loro interessi personali, conformemente alle norme procedurali previste dal diritto interno;
    4. forniscono un’assistenza adeguata ai fanciulli vittime in tutte le fasi del procedimento giudiziario;
    5. proteggono, se del caso, la vita privata e l’identità dei fanciulli vittime, adottando provvedimenti conformi al diritto interno, al fine di prevenire la diffusione di qualsiasi informazione suscettibile di condurre alla loro identificazione;
    6. provvedono, se del caso, affinché i fanciulli vittime, le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
    7. evitano qualsiasi ritardo nell’emanazione delle sentenze e nell’esecuzione delle decisioni e sentenze che prevedono un indennizzo a favore dei fanciulli vittime.
  2. Gli Stati parti vigilano affinché l’incertezza relativa all’età reale della vittima non ostacoli l’avvio di un’inchiesta penale, segnatamente di inchieste volte a determinare l’età.
  3. Gli Stati parti vigilano affinché il sistema giudiziario penale tenga conto dell’interesse supremo del fanciullo in quanto considerazione prima nei procedimenti relativi a fanciulli vittime dei reati descritti nel presente Protocollo.
  4. Gli Stati parti adottano provvedimenti affinché le persone che si occupano delle vittime dei reati previsti dal presente Protocollo siano adeguatamente formate, in particolare per quanto concerne gli aspetti giuridici e psicologici.
  5. Gli Stati parti provvedono affinché siano garantite la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi preposti alla prevenzione e/o alla protezione e alla riabilitazione delle vittime di tali reati.
  6. Nessuno delle disposizioni del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo e imparziale o è incompatibile con tale diritto.
Art. 9
  1. Gli Stati parti adottano o potenziano, applicano e diffondono le leggi, i provvedimenti amministrativi e politici, nonché i programmi sociali per prevenire i reati previsti dal presente Protocollo. Prestano un’attenzione speciale ai fanciulli particolarmente esposti a tali pratiche.
  2. Mediante l’informazione con tutti gli strumenti del caso, nonché l’educazione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il grande pubblico, compresi i fanciulli, sui provvedimenti atti a prevenire le pratiche bandite dal presente Protocollo e sugli effetti nefasti che derivano da tali pratiche. Per adempiere gli obblighi che scaturiscono dal presente articolo, gli Stati parti promuovono la partecipazione delle collettività, e in particolare dei fanciulli e dei fanciulli vittime, ai programmi di informazione, di educazione e di formazione, anche a livello internazionale.
  3. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti materialmente possibili per assicurare la massima assistenza alle vittime dei reati previsti dal presente Protocollo, segnatamente una completa reintegrazione sociale e un completo ristabilimento fisico e psicologico.
  4. Gli Stati parti vigilano affinché tutti i fanciulli vittime dei reati previsti dal presente Protocollo abbiano accesso ai procedimenti che consentono loro, senza discriminazione alcuna, di chiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
  5. Gli Stati parti prendono tutti i provvedimenti adeguati per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione di materiale che pubblicizza pratiche bandite dal presente Protocollo.
Art. 10
  1. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti necessari per intensificare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali che si prefiggono di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di fanciulli, alla prostituzione infantile, alla pornografia e al turismo pedofilo, nonché di indagare su tali atti. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionali fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali e le organizzazioni internazionali.
  2. Gli Stati parti promuovono la cooperazione internazionale per favorire la riabilitazione fisica e psicologica, nonché la reintegrazione e il rimpatrio dei fanciulli vittime.
  3. Gli Stati parti si impegnano a intensificare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori che espongono i fanciulli alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili, quali la povertà e il sottosviluppo.
  4. Gli Stati parti che ne hanno le possibilità forniscono un aiuto finanziario, tecnico o d’altro tipo nell’ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altro.
Art. 11

Nessuna delle disposizioni del presente Protocolla pregiudica le disposizioni più favorevoli all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono essere previste:

  1. dalla normativa interna di uno Stato parte; o
  2. dal diritto internazionale in vigore per tale Stato.
Art. 12
  1. Ogni Stato parte presenta, entro due anni a contare dall’entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi riguardi, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo che informa in modo dettagliato sui provvedimenti adottati per attuare le disposizioni del presente Protocollo.
  2. Dopo aver presentato il rapporto dettagliato, ogni Stato parte allega ai rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo conformemente all’articolo 44 della Convenzione qualsiasi complemento d’informazione relativo all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
  3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti un complemento d’informazione relativo al presente Protocollo.
Art. 13
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte della Convenzione o che l’hanno firmata.
  2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica ed è aperto all’adesione di qualsiasi Stato che è parte alla Convenzione o che l’ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 14
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo l’entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo che lo Stato in questione avrà depositato lo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 15
  1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che informa gli altri Stati parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
  2. La denuncia non esonera lo Stato parte in questione dagli obblighi derivanti dal Protocollo in relazione ai reati perpetrati prima che la denuncia abbia effetto, così come non ostacola in alcun modo l’esame di tutte le questioni che sono state sottoposte al Comitato precedentemente a tale data.
Art. 16
  1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
  2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
  3. L’emendamento che entra in vigore ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati alle disposizioni della presente Convenzione e a tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Art. 17
  1. Il presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti della Convenzione e a tutti gli Stati che l’hanno firmata.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan19 settembre2002 A19 ottobre2002
Albania5 febbraio2008 A5 marzo2008
Algeria27 dicembre2006 A27 gennaio2007
Andorra30 aprile200118 gennaio2002
Angola24 marzo2005 A24 aprile2005
Antigua e Barbuda30 aprile200230 maggio2002
Arabia Saudita18 agosto2010 A18 settembre2010
Argentina*25 settembre200325 ottobre2003
Armenia30 giugno200530 luglio2005
Australia8 gennaio20078 febbraio2007
Austria**6 maggio20046 giugno2004
Azerbaigian3 luglio20023 agosto2002
Bahama28 settembre2015 A28 ottobre2015
Bahrein21 settembre2004 A21 ottobre2004
Bangladesh6 settembre200018 gennaio2002
Belarus23 gennaio2002 A23 febbraio2002
Belgio*a17 marzo200617 aprile2006
Belize1° dicembre20031° gennaio2004
Benin31 gennaio200528 febbraio2005
Bhutan26 ottobre200926 novembre2009
Bolivia3 giugno20033 luglio2003
Bosnia e Erzegovina4 settembre20024 ottobre2002
Botswana24 settembre2003 A24 ottobre2003
Brasile27 gennaio200427 febbraio2004
Brunei21 novembre2006 A21 dicembre2006
Bulgaria12 febbraio200212 marzo2002
Burkina Faso31 marzo200630 aprile2006
Burundi6 novembre2007 A6 dicembre2007
Cambogia30 maggio200230 giugno2002
Canada14 settembre200514 ottobre2005
Capo Verde10 maggio2002 A10 giugno2002
Ceca, Repubblica**26 agosto201326 settembre2013
Centrafricana, Repubblica24 ottobre201224 novembre2012
Ciad28 agosto200228 settembre2002
Cile6 febbraio20036 marzo2003
Cinab3 dicembre20023 gennaio2003
Macao3 dicembre20023 gennaio2003
Cipro**6 aprile20066 maggio2006
Colombia*11 novembre200311 dicembre2003
Comore23 febbraio2007 A23 marzo2007
Congo (Brazzaville)27 ottobre2009 A27 novembre2009
Congo (Kinshasa)11 novembre2001 A18 gennaio2002
Corea (Sud)*24 settembre200424 ottobre2004
Corea del Nord10 novembre201410 dicembre2014
Costa d’Avorio19 settembre2011 A19 ottobre2011
Costa Rica9 aprile20029 maggio2002
Croazia13 maggio200213 giugno2002
Cuba25 settembre200118 gennaio2002
Danimarca*c24 luglio200324 agosto2003
Dominica20 settembre2002 A20 ottobre2002
Dominicana, Repubblica6 dicembre2006 A6 gennaio2007
Ecuador30 gennaio200429 febbraio2004
Egitto12 luglio2002 A12 agosto2002
El Salvador*17 maggio200417 giugno2004
Emirati Arabi Uniti*2 marzo2016 A2 aprile2016
Eritrea16 febbraio2005 A16 marzo2005
Estonia3 agosto20043 settembre2004
Eswatini24 settembre2012 A24 ottobre2012
Etiopia25 marzo2014 A25 aprile2014
Figi9 marzo20219 aprile2021
Filippine28 maggio200228 giugno2002
Finlandia1° giugno20121° luglio2012
Francia**5 febbraio20035 marzo2003
Gabon1° ottobre20071° novembre2007
Gambia8 aprile20108 maggio2010
Georgia28 giugno2005 A28 luglio2005
Germania**15 luglio200915 agosto2009
Giamaica26 agosto201126 settembre2011
Giappone24 gennaio200524 febbraio2005
Gibuti27 aprile201127 maggio2011
Giordania4 dicembre20064 gennaio2007
Grecia22 febbraio200822 marzo2008
Grenada6 febbraio2012 A6 marzo2012
Guatemala9 maggio20029 giugno2002
Guinea16 novembre2011 A16 dicembre2011
Guinea equatoriale7 febbraio2003 A7 marzo2003
Guinea-Bissau1° novembre20101° dicembre2010
Guyana30 luglio2010 A30 agosto2010
Haiti9 settembre20149 ottobre2014
Honduras8 maggio2002 A8 giugno2002
India16 agosto200516 settembre2005
Indonesia24 settembre201224 ottobre2012
Iran26 settembre2007 A26 ottobre2007
Iraq24 giugno2008 A24 luglio2008
Islanda9 luglio200118 gennaio2002
Isole Salomone5 maggio20225 giugno2022
Israele*23 luglio200823 agosto2008
Italia9 maggio20029 giugno2002
Kazakstan24 agosto200118 gennaio2002
Kirghizistan12 febbraio2003 A12 marzo2003
Kiribati16 settembre2015 A16 ottobre2015
Kuwait*26 agosto2004 A26 settembre2004
Laos*20 settembre2006 A20 ottobre2006
Lesotho24 settembre200324 ottobre2003
Lettonia22 febbraio200622 marzo2006
Libano8 novembre20048 dicembre2004
Libia18 giugno2004 A18 luglio2004
Liechtenstein30 gennaio201328 febbraio2013
Lituania5 agosto2004 A5 settembre2004
Lussemburgo2 settembre20112 ottobre2011
Macedonia del Nord17 ottobre200317 novembre2003
Madagascar22 settembre200422 ottobre2004
Malawi7 ottobre20097 novembre2009
Malaysia*12 aprile2012 A12 maggio2012
Maldive10 maggio200210 giugno2002
Mali16 maggio2002 A16 giugno2002
Malta28 settembre201028 ottobre2010
Marocco2 ottobre200118 gennaio2002
Marshall, Isole29 gennaio2019 A28 febbraio2019
Mauritania23 aprile2007 A23 maggio2007
Maurizio14 giugno201114 luglio2011
Messico15 marzo200215 aprile2002
Micronesia23 aprile201223 maggio2012
Moldova*12 aprile200712 maggio2007
Monaco24 settembre200824 ottobre2008
Mongolia27 giugno200327 luglio2003
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico6 marzo2003 A6 aprile2003
Myanmar16 gennaio2012 A16 febbraio2012
Namibia16 aprile200216 maggio2002
Nepal20 gennaio200620 febbraio2006
Nicaragua2 dicembre2004 A2 gennaio2005
Niger26 ottobre200426 novembre2004
Nigeria27 settembre201027 ottobre2010
Norvegia**2 ottobre200118 gennaio2002
Nuova Zelandad20 settembre201120 ottobre2011
Oman*17 settembre2004 A17 ottobre2004
Paesi Bassie23 agosto200523 settembre2005
Aruba17 ottobre200617 ottobre2006
Curaçao20 settembre202220 settembre2022
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)10 ottobre201010 ottobre2010
Pakistan5 luglio20115 agosto2011
Palestina29 dicembre2017 A29 gennaio2018
Panama9 febbraio200118 gennaio2002
Paraguay18 agosto200318 settembre2003
Perù8 maggio20028 giugno2002
Polonia4 febbraio20054 marzo2005
Portogallo16 maggio200316 giugno2003
Qatar14 dicembre2001 A18 gennaio2002
Regno Unito**20 febbraio200920 marzo2009
Alderney4 novembre20204 novembre2020
Guernesey4 novembre20204 novembre2020
Isola di Man14 aprile202314 aprile2023
Jersey29 aprile201429 aprile2014
Romania18 ottobre200118 gennaio2002
Ruanda14 marzo2002 A14 aprile2002
Russia24 settembre201324 ottobre2013
Saint Vincent e Grenadine15 settembre2005 A15 ottobre2005
Samoa29 aprile2016 A29 maggio2016
San Marino26 settembre201126 ottobre2011
Santa Lucia8 ottobre20138 novembre2013
Santa Sede24 ottobre200118 gennaio2002
Seicelle11 dicembre201211 gennaio2013
Senegal5 novembre20035 dicembre2003
Serbia10 ottobre200210 novembre2002
Sierra Leone17 settembre200118 gennaio2002
Siria*15 maggio2003 A15 giugno2003
Slovacchia25 giugno200425 luglio2004
Slovenia23 settembre200423 ottobre2004
Spagna**18 dicembre200118 gennaio2002
Sri Lanka22 settembre200622 ottobre2006
Stati Uniti*23 dicembre200223 gennaio2003
Sudafrica30 giugno2003 A30 luglio2003
Sudan2 novembre2004 A2 dicembre2004
Sudan del Sud27 settmbre2018 A27 ottobre2018
Suriname18 maggio201218 giugno2012
Svezia* **19 gennaio200719 febbraio2007
Svizzera19 settembre200619 ottobre2006
Tagikistan5 agosto2002 A5 settembre2002
Tanzania24 aprile2003 A24 maggio2003
Thailandia11 gennaio2006 A11 febbraio2006
Timor-Leste16 aprile2003 A16 maggio2003
Togo2 luglio20042 agosto2004
Tunisia13 settembre200213 ottobre2002
Turchia*19 agosto200219 settembre2002
Turkmenistan28 marzo2005 A28 aprile2005
Ucraina3 luglio20033 agosto2003
Uganda30 novembre2001 A18 gennaio2002
Ungheria**24 febbraio201024 marzo2010
Uruguay3 luglio20033 agosto2003
Uzbekistan23 dicembre2008 A23 gennaio2009
Vanuatu17 maggio200717 giugno2007
Venezuela8 maggio20028 giugno2002
Vietnam20 dicembre200118 gennaio2002
Yemen15 dicembre2004 A15 gennaio2005
Zimbabwe14 febbraio2012 A14 marzo2012
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unitehttp://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno del Belgio. b Il Prot. non si applica alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong. c Il Prot. facoltativo è applicabile alle Isole Faeröer e alla Groenlandia. d Il Prot. non si applica a Tokelau. e Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 24 mar. 2006 (RU 2006 5437).

  2. RS 0.107

  3. RS 0.211.221.311

  4. RS 0.211.230.02

  5. Non pubblicato nella RU.

  6. RS 0.822.728.2