Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati

0.107.1Multilateral International Treaty26 lug 2002

Concluso a New York il 25 maggio 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 12 giugno 20021
Ratificato con strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 26 giugno 2002
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 luglio 2002

(Stato 20 aprile 2023)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

incoraggiati dal grande sostegno raccolto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo2, che denota una volontà generale di promuovere e tutelare i diritti dei fanciulli;

ribadendo che i diritti dei fanciulli necessitano di una protezione speciale e desiderosi di lanciare un appello al fine di migliorare incessantemente la situazione dei fanciulli, senza distinzione, e di permettere il loro sviluppo e la loro educazione in condizioni di pace e sicurezza;

preoccupati per gli effetti pregiudizievoli e estesi che i conflitti armati hanno sui fanciulli e per le loro ripercussioni a lunga scadenza sul mantenimento di una pace, di una sicurezza e di uno sviluppo sostenibili;

condannando il fatto che fanciulli siano utilizzati come bersaglio in conflitti armati, nonché gli attacchi diretti di luoghi protetti dal diritto internazionale, segnatamente luoghi in cui si trovano generalmente numerosi fanciulli, quali le scuole e gli ospedali;

prendendo atto dell’adozione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale3, che include segnatamente tra i crimini di guerra, nei conflitti armati internazionali come in quelli non internazionali, il reclutamento forzato o l’arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il loro impiego attivo nelle ostilità;

considerando pertanto che per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nell’ambito della Convenzione sui diritti del fanciullo è necessario migliorare la protezione dei fanciulli contro una loro partecipazione a conflitti armati;

facendo notare che l’articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo specifica che, ai sensi della Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile;

convinti del fatto che l’adozione di un protocollo facoltativo relativo alla Convenzione che aumenti l’età minima di un eventuale arruolamento nelle forze armate e della partecipazione alle ostilità contribuirà in maniera effettiva all’attuazione del processo secondo il quale l’interesse superiore del fanciullo deve essere poziore in tutte le decisioni che lo concernono;

facendo notare che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa svoltasi nel dicembre del 1995 ha raccomandato tra l’altro che le parti a un conflitto prendano tutte le misure possibili per evitare che fanciulli di età inferiore ai 18 anni prendano parte alle ostilità;

felicitandosi dell’adozione per consenso, nel giugno del 1999, della Convenzione n. 182 dell’Organizzazione internazionale del Lavoro concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo4sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione, che vieta il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego in conflitti armati;

condannando con una profonda inquietudine l’arruolamento, l’istruzione e l’impiego – dentro e fuori i confini nazionali – di fanciulli nelle ostilità da parte di gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità delle persone che reclutano, formano e impiegano fanciulli per questi scopi;

ricordando l’obbligo per ogni parte a un conflitto armato di conformarsi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario;

sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli obiettivi e i principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite5, segnatamente all’articolo 51, né le pertinenti norme del diritto umanitario;

coscienti del fatto che condizioni di pace e sicurezza fondate sul rispetto integrale degli obiettivi e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite e il rispetto degli strumenti relativi ai diritti dell’uomo applicabili sono essenziali per la piena protezione dei fanciulli, segnatamente durante i conflitti armati o durante un’occupazione straniera;

riconoscendo i bisogni particolari dei fanciulli che, a causa della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, rischiano in modo particolare di essere reclutati o impiegati in ostilità in violazione del presente Protocollo;

coscienti della necessità di tener conto delle cause economiche, sociali e politiche che stanno alla base della partecipazione di fanciulli a conflitti armati;

convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di garantire la riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento sociale dei fanciulli vittime di conflitti armati;

incoraggiando la partecipazione della comunità e, in particolare, dei fanciulli e delle giovani vittime, alla diffusione di programmi informativi e educativi concernenti l’applicazione del presente Protocollo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che i membri delle loro forze armate che non hanno ancora compiuto i 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2

Gli Stati parte garantiscono che le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni non vengano arruolate obbligatoriamente nelle loro forze armate.

Art. 3
  1. Gli Stati parte aumentano l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle loro forze armate nazionali fissata nell’articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, tenendo conto dei principi contenuti in detto articolo e riconoscendo che in virtù della Convenzione le persone di età inferiore ai 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
  2. Ogni Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell’adesione a questo strumento, una dichiarazione vincolante nella quale indica l’età minima a partire dalla quale autorizza l’arruolamento di volontari nelle sue forze armate nazionali e descrive le misure da esso previste per garantire che l’arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione.
  3. Gli Stati parte che autorizzano l’arruolamento di volontari di età inferiore ai 18 anni nelle loro forze armate nazionali prendono misure protettive che garantiscano almeno che:
    1. l’arruolamento sia effettivamente volontario;
    2. l’arruolamento avvenga previo consenso, con cognizione di causa, dei genitori o del tutore dell’interessato;
    3. gli interessati siano informati pienamente degli obblighi connessi al servizio militare;
    4. gli interessati presentino una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi al servizio militare.
  4. Ogni Stato parte può, in ogni momento, rafforzare la sua dichiarazione con una relativa notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà tutti gli altri Stati parte. La notifica diventa effettiva il giorno in cui il Segretario generale la riceve.
  5. L’obbligo di aumentare l’età minima di cui al paragrafo 1 non si applica alle scuole gestite o poste sotto il controllo delle forze armate degli Stati parte, conformemente agli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Art. 4
  1. I gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero in nessuna circostanza arruolare né impiegare in ostilità persone di età inferiore ai 18 anni.
  2. Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili per impedire l’arruolamento e l’impiego di queste persone, segnatamente la misure di ordine giuridico volte a vietare e punire penalmente siffatte pratiche.
  3. L’applicazione del presente articolo non ha effetti sullo statuto giuridico di una parte a un conflitto armato.
Art. 5

Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di impedire l’applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario più propizi alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6
  1. Ogni Stato parte prende tutte le misure di ordine giuridico, amministrativo o altro volte a garantire l’applicazione e il rispetto effettivi delle disposizioni del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
  2. Gli Stati parte si impegnano a far conoscere in maniera generale i principi e le disposizioni del presente Protocollo agli adulti e anche ai fanciulli, per mezzo di strumenti adeguati.
  3. Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che le persone rientranti nella loro competenza che sono arruolate o impiegate in ostilità in violazione del presente Protocollo siano smobilitate o liberate in altro modo dagli obblighi militari. Se necessario, gli Stati parte accordano a dette persone tutta l’assistenza adeguata ai fini della loro riabilitazione fisica e psichica e del loro reinserimento sociale.
Art. 7
  1. Gli Stati parte cooperano all’applicazione del presente Protocollo, segnatamente nell’ambito della prevenzione di qualsiasi attività contraria a quest’ultimo, nonché della riabilitazione e del reinserimento sociale delle persone vittime di atti contrari al presente Protocollo, anche attraverso la cooperazione tecnica e l’assistenza finanziaria. Quest’assistenza e questa cooperazione avvengono d’intesa con gli Stati parte interessati e le competenti organizzazioni internazionali.
  2. Gli Stati parte che sono in grado di farlo forniscono detta assistenza nell’ambito di programmi multilaterali, bilaterali o di altro tipo o, se del caso, nell’ambito di un fondo volontario istituito conformemente alle regole definite dall’Assemblea generale.
Art. 8
  1. Ogni Stato parte presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti da esso adottati per applicare le disposizioni del Protocollo, segnatamente quelle concernenti la partecipazione e l’arruolamento.
  2. Dopo aver presentato il proprio rapporto dettagliato, ogni Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, conformemente all’articolo 44 della Convenzione, tutti i dati ulteriori relativi all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parte al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
  3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parte ulteriori informazioni relative all’applicazione del presente Protocollo.
Art. 9
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte alla Convenzione o che l’hanno firmata.
  2. Il presente Protocollo sottostà alla ratifica ed è aperto all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione del deposito di ogni dichiarazione in virtù dell’articolo 3.
Art. 10
  1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo o che vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore un mese dopo la data del deposito da parte di detto Stato dello strumento di ratifica o di adesione.
Art. 11
  1. Ogni Stato parte può, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli altri Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia diventa effettiva un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Tuttavia, se alla scadenza del termine di un anno lo Stato parte autore della denuncia è coinvolto in un conflitto armato, questa diventerà effettiva soltanto alla fine del conflitto.
  2. La denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi in virtù del presente Protocollo nei confronti di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia diventa effettiva. La denuncia non compromette inoltre in nessun modo l’ulteriore esame di qualsiasi questione con cui il Comitato dei diritti del fanciullo è stato adito prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.
Art. 12
  1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi comunica in seguito la proposta di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di far sapere se siano favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte in vista dell’esame della proposta e della sua messa ai voti. Se entro quattro mesi dalla data della comunicazione almeno un terzo degli Stati parte si pronunciano in favore della convocazione di siffatta conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli emendamenti adottati dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza sono sottoposti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per approvazione.
  2. Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea generale e accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte.
  3. Se entra in vigore, un emendamento è vincolante per gli Stati parte che l’hanno accettato, mentre per gli altri Stati parte continuano ad applicarsi le disposizioni del presente Protocollo e gli emendamenti anteriori da essi accettati.
Art. 13
  1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite farà pervenire copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan*24 settembre2003 A24 ottobre2003
Albania*9 dicembre2008 A9 gennaio2009
Algeria*6 maggio2009 A6 giugno2009
Andorra*30 aprile200112 febbraio2002
Angola*11 ottobre2007 A11 novembre2007
Arabia Saudita*10 giugno2011 A10 luglio2011
Argentina*10 settembre200210 ottobre2002
Armenia*30 settembre200530 ottobre2005
Australia*26 settembre200626 ottobre2006
Austria*1° febbraio200212 febbraio2002
Azerbaigian*3 luglio20023 agosto2002
Bahama*28 settembre2015 A28 ottobre2015
Bahrein*21 settembre2004 A21 ottobre2004
Bangladesh*6 settembre200012 febbraio2002
Belarus*25 gennaio2006 A25 febbraio2006
Belgio*a6 maggio20026 giugno2002
Belize*1° dicembre20031° gennaio2004
Benin*31 gennaio200528 febbraio2005
Bhutan*9 dicembre20099 gennaio2010
Bolivia*22 dicembre2004 A22 gennaio2005
Bosnia e Erzegovina*10 ottobre200310 novembre2003
Botswana*4 ottobre20044 novembre2004
Brasile*27 gennaio200426 febbraio2004
Brunei*17 maggio2016 A17 giugno2016
Bulgaria*12 febbraio200212 marzo2002
Burkina Faso*6 luglio20075 agosto2007
Burundi*24 giugno200824 luglio2008
Cambogia*16 luglio200416 agosto2004
Camerun*4 febbraio20134 marzo2013
Canada*7 luglio200012 febbraio2002
Capo Verde*10 maggio2002 A10 giugno2002
Ceca, Repubblica*30 novembre200112 febbraio2002
Centrafricana, Repubblica*21 settembre201721 ottobre2017
Ciad*28 agosto200228 settembre2002
Cile*31 luglio200331 agosto2003
Cina*20 febbraio200820 marzo2008
Hong Kong20 febbraio200820 marzo2008
Macao20 febbraio200820 marzo2008
Cipro***2 luglio20102 agosto2010
Colombia*25 maggio200525 giugno2005
Congo (Brazzaville)*24 settembre2010 A24 ottobre2010
Congo (Kinshasa)*11 novembre200112 febbraio2002
Corea (Sud)*24 settembre200424 ottobre2004
Costa d’Avorio*12 marzo2012 A12 aprile2012
Costa Rica*24 gennaio200324 febbraio2003
Croazia*1° novembre20021° dicembre2002
Cuba*9 febbraio20079 marzo2007
Danimarca*27 agosto200227 settembre2002
Groenlandia23 ottobre200423 novembre2004
Isole Faeröer23 ottobre200423 novembre2004
Dominica*20 settembre2002 A20 ottobre2002
Dominicana, Repubblica*14 ottobre201414 novembre2014
Ecuador*7 giugno20047 luglio2004
Egitto*6 febbraio2007 A6 marzo2007
El Salvador*18 aprile200218 maggio2002
Eritrea*16 febbraio2005 A16 marzo2005
Estonia*12 febbraio201412 marzo2014
Eswatini24 settembre2012 A24 ottobre2012
Etiopia*14 maggio201414 giugno2014
Figi*29 marzo202129 aprile2021
Filippine*26 agosto200326 settembre2003
Finlandia***10 aprile200210 maggio2002
Francia*5 febbraio20035 marzo2003
Gabon*21 settembre201021 ottobre2010
Gambia*27 settembre201927 ottobre2019
Georgia*3 agosto2010 A3 settembre2010
Germania***13 dicembre200413 gennaio2005
Ghana*9 dicembre20149 gennaio2015
Giamaica*9 maggio20029 giugno2002
Giappone*2 agosto20042 settembre2004
Gibuti*27 aprile201127 maggio2011
Giordania*23 maggio200723 giugno2007
Grecia*22 ottobre200322 novembre2003
Grenada*6 febbraio2012 A6 marzo2012
Guatemala*9 maggio20029 giugno2002
Guinea*8 aprile2016 A8 maggio2016
Guinea-Bissau*24 settembre201424 ottobre2014
Guyana*11 agosto2010 A11 settembre2010
Honduras*14 agosto2002 A14 settembre2002
India*30 novembre200530 dicembre2005
Indonesia*24 settembre201224 ottobre2012
Iraq*24 giugno2008 A24 luglio2008
Irlanda*18 novembre200218 dicembre2002
Islanda*1° ottobre200112 febbraio2002
Isole Salomone*20 gennaio202320 febbraio2023
Israele*18 luglio200518 agosto2005
Italia*9 maggio20029 giugno2002
Kazakistan*10 aprile200310 maggio2003
Kenya*28 gennaio200212 febbraio2002
Kirghizistan*13 agosto2003 A13 settembre2003
Kiribati*16 settembre2015 A16 ottobre2015
Kuwait*26 agosto2004 A26 settembre2004
Laos*20 settembre2006 A20 ottobre2006
Lesotho*24 settembre200324 ottobre2003
Lettonia*19 dicembre200519 gennaio2006
Libia*29 ottobre2004 A28 novembre2004
Liechtenstein*4 febbraio20054 marzo2005
Lituania*20 febbraio200320 marzo2003
Lussemburgo*4 agosto20044 settembre2004
Macedonia del Nord*12 gennaio200412 febbraio2004
Madagascar*22 settembre200422 ottobre2004
Malawi*21 settembre201021 ottobre2010
Malaysia*12 aprile2012 A12 maggio2012
Maldive*29 dicembre200429 gennaio2005
Mali*16 maggio200216 giugno2002
Malta*9 maggio20029 giugno2002
Marocco*22 maggio200222 giugno2002
Maurizio*12 febbraio200912 marzo2009
Messico*15 marzo200215 aprile2002
Micronesia*26 ottobre201526 novembre2015
Moldova*7 aprile20047 maggio2004
Monaco*13 novembre200112 febbraio2002
Mongolia*6 ottobre20046 novembre2004
Montenegro*2 maggio2007 S3 giugno2007
Mozambico*19 ottobre2004 A19 novembre2004
Myanmar*27 settembre201927 ottobre2019
Namibia*16 aprile200216 maggio2002
Nepal*3 gennaio20073 febbraio2007
Nicaragua*17 marzo2005 A17 aprile2005
Niger*13 marzo2012 A13 aprile2012
Nigeria*25 settembre201225 ottobre2012
Norvegia***23 settembre200323 ottobre2003
Nuova Zelanda*b12 novembre200112 febbraio2002
Oman*17 settembre2004 A17 ottobre2004
Paesi Bassi**24 settembre200924 ottobre2009
Pakistan*17 novembre201617 dicembre2016
Palestina*7 aprile2014 A7 maggio2014
Panama*8 agosto200112 febbraio2002
Paraguay*27 settembre200227 ottobre2002
Perù*8 maggio20028 giugno2002
Polonia***7 aprile20057 maggio2005
Portogallo**19 agosto200319 settembre2003
Qatar*25 luglio2002 A25 agosto2002
Regno Unito***24 giugno200324 luglio2003
Alderney4 novembre20204 novembre2020
Isola di Man14 aprile202314 aprile2023
Jersey29 aprile201429 aprile2014
Romania**10 novembre200112 febbraio2002
Ruanda*23 aprile2002 A23 maggio2002
Russia*24 settembre200824 ottobre2008
Saint Vincent e Grenadine*29 marzo2011 A29 aprile2011
Samoa*17 maggio2016 A17 giugno2016
San Marino*26 settembre201126 ottobre2011
Santa Lucia*15 gennaio201415 febbraio2014
Santa Sede*24 ottobre200112 febbraio2002
Seicelle*10 agosto201010 settembre2010
Senegal*3 marzo20043 aprile2004
Serbia*31 gennaio200328 febbraio2003
Sierra Leone*15 maggio200215 giugno2002
Singapore*11 dicembre200811 gennaio2009
Siria*17 ottobre2003 A17 novembre2003
Slovacchia*7 luglio20067 agosto2006
Slovenia*23 settembre200423 ottobre2004
Spagna***8 marzo20028 aprile2002
Sri Lanka*8 settembre200012 febbraio2002
Stati Uniti*23 dicembre200223 gennaio2003
Sudafrica*24 settembre200924 ottobre2009
Sudan del Sud*27 settembre2018 A27 ottobre2018
Sudan*26 luglio200526 agosto2005
Suriname*16 novembre202116 dicembre2021
Svezia***20 febbraio200320 marzo2003
Svizzera*26 giugno200226 luglio2002
Tagikistan*5 agosto2002 A5 settembre2002
Tanzania*11 novembre2004 A11 dicembre2004
Thailandia*27 febbraio2006 A27 marzo2006
Timor-Leste*2 agosto2004 A2 settembre2004
Togo*28 novembre200528 dicembre2005
Tunisia*2 gennaio20032 febbraio2003
Turchia*4 maggio20044 giugno2004
Turkmenistan*29 aprile2005 A29 maggio2005
Ucraina*11 luglio200511 agosto2005
Uganda*6 maggio2002 A6 giugno2002
Ungheria***24 febbraio201024 marzo2010
Uruguay*9 settembre20039 ottobre2003
Uzbekistan*23 dicembre2008 A23 gennaio2009
Vanuatu*26 settembre200726 ottobre2007
Venezuela*23 settembre200323 ottobre2003
Vietnam*20 dicembre200112 febbraio2002
Yemen*2 marzo2007 A2 aprile2007
Zimbabwe*22 maggio2013 A22 giugno2013
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La firma é effettuata per il Regno del Belgio. Questa impegna pure la comunità francese, fiamminga e germanofona. b La presente accettazione non s’applicherà a Tokelau che a far data dal momento in cui il Governo neozelandese a tal proposito avrà depositato una dichiarazione presso il depositario.
Svizzera 6Il Governo svizzero dichiara in accordo con l’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo che l’età minima per l’arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni. Tale età è prevista dall’ordinamento giuridico svizzero.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 12 giu. 2002 (RU 2002 3578).

  2. RS 0.107

  3. RS 0.312.1

  4. RS 0.822.728.2

  5. RS 0.120

  6. Art. 1 cpv. 3 del DF del 12 giu. 2002 (RU 2002 3578).

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