Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

0.105Multilateral International Treaty26 giu 1987

Conclusa a Nuova York il 10 dicembre 1984
Approvata dall’Assemblea federale il 6 ottobre 19861
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 dicembre 1986
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 giugno 1987

(Stato 15 febbraio 2022)

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

considerato che, conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite2, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

considerato che gli Stati sono tenuti, in virtù della Carta, e in particolare dell’articolo 55, a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

tenuto conto dell’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono entrambi che nessuno sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

tenuto ugualmente conto della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea generale il 9 dicembre 1975;

animati dal desiderio di aumentare l’efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero,

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima:

Art. 1
  1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.
  2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni strumento internazionale ed ogni legge nazionale che contiene o può contenere disposizioni di portata più ampia.
Art. 2
  1. Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione.
  2. Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d’instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura.
  3. L’ordine di un superiore o di un’autorità pubblica non può essere invocato in giustificazione della tortura.
Art. 3
  1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.
  2. Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’esistenza, nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell’uomo.
Art. 4
  1. Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque complicità o partecipazione all’atto di tortura.
  2. In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità.
Art. 5
  1. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere di tutti i reati di cui all’articolo 4, nei seguenti casi:
    1. qualora il reato sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di aeromobili o navi immatricolati in tale Stato;
    2. qualora il presunto autore del reato sia un cittadino del suddetto Stato;
    3. qualora la vittima sia un cittadino del suddetto Stato e quest’ultimo giudichi opportuno intervenire.
  2. Ogni Stato Parte prende ugualmente i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere dei suddetti reati qualora il presunto autore si trovi in un territorio sotto la sua giurisdizione e qualora il suddetto Stato non lo estradi, conformemente all’articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
  3. La presente Convenzione lascia impregiudicata la competenza penale esercitata conformemente alle leggi nazionali.
Art. 6
  1. Ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all’articolo 4, se ritiene che le circostanze lo giustificano e dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua disposizione, provvede alla sua detenzione o prende qualsiasi altro provvedimento giuridico necessario per assicurarne la presenza. Tale detenzione e tali provvedimenti devono essere conformi alla legislazione del suddetto Stato e possono essere mantenuti soltanto entro i termini necessari al promovimento di un procedimento penale o di estradizione.
  2. Il suddetto Stato procede immediatamente ad un’inchiesta preliminare per stabilire i fatti.
  3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o, se apolide, con il rappresentante dello Stato in cui abitualmente risiede.
  4. Lo Stato che detiene una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo, avverte immediatamente di questa detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5. Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo ne comunica con rapidità le conclusioni ai suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.
Art. 7
  1. Lo Stato Parte sul cui territorio il presunto autore di un reato di cui all’articolo 4 è scoperto, qualora non lo estradi, sottopone la causa, nei casi di cui all’articolo 5, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale.
  2. Tali autorità decidono come se si trattasse di un reato di diritto comune di carattere grave, in virtù del diritto nazionale. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5, le norme in materia di prove applicabili all’azione e alla condanna non sono in alcun modo meno rigorose di quelle applicabili nei casi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5.
  3. Qualsiasi persona perseguita per uno qualunque dei reati di cui all’articolo 4 fruisce della garanzia di un trattamento equo in ogni stadio del procedimento.
Art. 8
  1. I reati di cui all’articolo 4 sono inclusi di pieno diritto in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati Parte. Questi si impegnano ad includere i suddetti reati in qualsiasi trattato d’estradizione che concluderanno tra di loro.
  2. Lo Stato Parte che subordini l’estradizione all’esistenza di un trattato e sia investito di una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è vincolato da alcun trattato in proposito, può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico dell’estradizione per quanto riguarda i suddetti reati. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i suddetti reati come casi di estradizione alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  4. Tra Stati Parte i suddetti reati sono considerati, ai fini dell’estradizione, commessi sia nel luogo dove sono stati perpetrati sia sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 5.
Art. 9
  1. Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più vasta possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 4, compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova disponibili e necessari ai fini del procedimento.
  2. Gli Stati Parte adempiono i loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi trattato di assistenza giudiziaria esistente tra di loro.
Art. 10
  1. Ogni Stato Parte provvede affinché l’insegnamento e l’informazione sul divieto della tortura siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato dell’applicazione delle leggi, del personale medico, dei funzionari pubblici e delle altre persone che possono intervenire nella custodia, nell’interrogatorio o nel trattamento di qualsiasi persona arrestata, detenuta o imprigionata in qualunque maniera.
  2. Ogni Stato Parte include tale divieto nelle norme o direttive emanate riguardo agli obblighi ed ai compiti di tali persone.
Art. 11

Ogni Stato Parte esercita una sorveglianza sistematica sulle norme, direttive, metodi e pratiche d’interrogatorio e sulle disposizioni concernenti la custodia e il trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualunque maniera in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione, al fine di evitare qualsiasi caso di tortura.

Art. 12

Ogni Stato Parte provvede affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un’inchiesta imparziale ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione.

Art. 13

Ogni Stato Parte assicura ad ogni persona che affermi di essere stata sottoposta a tortura in un territorio sotto la sua giurisdizione il diritto di sporgere denuncia dinanzi alle sue autorità competenti, che procederanno ad un esame immediato ed imparziale della causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del denunciante e dei testimoni da qualsiasi maltrattamento o intimidazione causati dalla denuncia sporta o da qualsiasi deposizione.

Art. 14
  1. Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile. Se la vittima muore in seguito ad un atto di tortura, gli aventi causa hanno diritto ad un risarcimento.
  2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni diritto ad un risarcimento di cui la vittima, o qualsiasi altra persona, gode in virtù delle leggi nazionali.
Art. 15

Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta.

Art. 16
  1. Ogni Stato Parte si impegna a proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione altri atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura quale definita all’articolo 1, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso a tacito. Gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13, in particolare, sono applicabili sostituendo la menzione di tortura con quella di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
  2. Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi altro strumento internazionale o della legge nazionale che proibiscono le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti o che concernono l’estradizione o l’espulsione.

Parte seconda:

Art. 17
  1. È istituito un Comitato contro la tortura (in seguito chiamato il Comitato) con le funzioni qui di seguito definite. Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell’uomo, che partecipano a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parte tenendo conto di un’equa ripartizione geografica e dell’interesse che rappresenta per i lavori del Comitato la partecipazione di alcune persone con esperienza giuridica.
  2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare un candidato scelto tra i suoi cittadini. Gli Stati Parte tengono conto dell’interesse di presentare candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell’uomo istituito in virtù del Patto internazionale sui diritti civili e politici e che siano disposti a partecipare al Comitato contro la tortura.
  3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte convocate dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni, in cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
  4. La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invia, almeno quattro mesi prima di ogni elezione, una lettera agli Stati Parte per invitarli a presentare le candidature entro un termine di tre mesi e compila una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, indicando gli Stati Parte che li hanno presentati, e ne dà comunicazione agli Stati Parte.
  5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili se nuovamente designati. Tuttavia, il mandato di cinque membri tra quelli eletti alla prima elezione, termina dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo procede all’estrazione a sorte del nome di questi cinque membri.
  6. Lo Stato Parte che ha designato un membro del Comitato, qualora questi muoia, si dimetta o non sia più in grado, per una ragione o per l’altra, di svolgere i suoi compiti, nomina tra i suoi cittadini un altro esperto che partecipa al Comitato per la rimanente durata del mandato, fatta salva l’approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera acquisita a meno che la metà o più degli Stati Parte non pronunci un’opinione sfavorevole entro un termine di sei settimane dal momento in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.
  7. Gli Stati Parte sostengono le spese dei membri del Comitato per il periodo in cui questi adempiono le loro funzioni al Comitato.
Art. 18
  1. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni. 1 membri di tale Ufficio sono rieleggibili.
  2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che deve, tuttavia, contenere segnatamente le disposizioni seguenti:
    1. il quorum è di sei membri;
    2. le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei membri presenti.
  3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette il personale e gli impianti materiali necessari a disposizione del Comitato per l’efficiente adempimento delle funzioni attribuitegli in virtù della presente Convenzione.
  4. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. In seguito, il Comitato si riunisce in tutte le occasioni previste dal suo regolamento interno.
  5. Gli Stati Parte sostengono le spese di convocazione delle loro riunioni e di quelle del Comitato, compreso il rimborso di tutte le spese all’Organizzazione delle Nazioni Unite, quali spese per il personale e costo degli impianti materiali, da essa sostenute conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 19
  1. Gli Stati Parte presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti da loro presi per svolgere i compiti che spettano loro in virtù della presente Convenzione, entro il termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della Convenzione nello Stato Parte interessato. Presentano in seguito rapporti complementari quadriennali su qualsiasi nuovo provvedimento preso e qualunque altro rapporto richiesto dal Comitato.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti a tutti gli Stati Parte.
  3. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato che può fare i commenti di carattere generale che ritiene opportuni e che trasmette allo Stato Parte interessato. Quest’ultimo può comunicare, in risposta al Comitato, qualsiasi osservazione giudicata utile.
  4. Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nel rapporto annuale redatto conformemente all’articolo 24 qualsiasi commento formulato in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, unito alle osservazioni ricevute in proposito dallo Stato Parte interessato. Il Comitato, qualora lo Stato Parte interessato lo richieda, può anche riprodurre il rapporto presentato secondo il disposto dei paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 20
  1. Il Comitato, qualora riceva informazioni credibili che gli sembrano contenere indicazioni fondate concernenti la pratica sistematica della tortura sul territorio di uno Stato Parte, invita tale Stato a collaborare all’esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in proposito.
  2. Il Comitato, tenuto conto di tutte le eventuali osservazioni presentate dallo Stato Parte interessato e di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, può, se lo giudica opportuno, incaricare uno o più membri di procedere ad un’inchiesta confidenziale e di trasmettergli d’urgenza un rapporto.
  3. Il Comitato, qualora si proceda ad un’inchiesta in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, chiede la collaborazione dello Stato Parte interessato. Tale inchiesta può comportare, d’intesa con il suddetto Stato, una visita sul suo territorio.
  4. Il Comitato, una volta esaminate le conclusioni che il membro od i membri gli sottopongono conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le trasmette allo Stato Parte interessato unitamente a qualsiasi commento o suggerimento ritenuto opportuno considerata la situazione.
  5. Tutti i lavori del Comitato menzionati ai paragrafi 1 a 4 del presente articolo sono di carattere confidenziale e ci si sforza sempre, in qualunque stadio dei lavori, di ottenere la collaborazione dello Stato Parte. Il Comitato può, una volta terminati questi lavori relativi ad un’inchiesta condotta in virtù del paragrafo 2 e dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, decidere di inserire un breve resoconto dei risultati dei lavori nel rapporto annuale redatto conformemente all’articolo 24.
Art. 21
  1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni con cui uno Stato Parte dichiara che un altro Stato Parte non adempie i suoi obblighi verso le disposizioni della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate conformemente al presente articolo unicamente se emanano da uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione di riconoscimento, per quanto lo riguarda, della competenza del Comitato. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. La seguente procedura si applica alle comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo:
    1. uno Stato Parte della presente Convenzione, qualora ritenga che un altro Stato ugualmente Parte della Convenzione non ne applichi le disposizioni, può richiamare, con comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato sulla questione. Lo Stato destinatario, entro un termine di tre mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione, fa pervenire allo Stato d’invio spiegazioni o altre dichiarazioni scritte che delucidano la questione e che devono contenere, per quanto possibile e utile, indicazioni sulle norme procedurali e sui rimedi giuridici già esperiti, pendenti o proponibili;
    2. se, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia stata composta a soddisfazione di entrambi, uno o l’altro degli Stati Parte interessati ha il diritto di sottoporla al Comitato indirizzando una notifica al Comitato ed una all’altro Stato interessato;
    3. il Comitato può conoscere di una controversia sottopostagli in virtù del presente articolo unicamente dopo essersi assicurato che tutti i ricorsi interni disponibili sono stati esperiti ed esauriti, conformemente ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Tale norma non si applica ai casi in cui i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli né ai casi in cui è poco probabile che essi diano soddisfazione alla persona vittima della violazione della presente Convenzione;
    4. il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo, si riunisce a porte chiuse;
    5. il Comitato, fatte salve le disposizioni del capoverso c), mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parte interessati, al fine di giungere ad una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal proposito, il Comitato può, se lo ritiene opportuno, istituire una commissione di conciliazionead hoc ;
    6. il Comitato può, per ogni controversia sottopostagli in virtù del presente articolo, domandare agli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) di fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
    7. gli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) hanno il diritto di farsi rappresentare durante l’esame della controversia da parte del Comitato e di formulare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;
    8. il Comitato deve presentare un rapporto entro un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al capoverso b):
    9. il Comitato, qualora si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;
    ii) il Comitato, qualora non si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed i processi verbali delle osservazioni orali degli Stati Parte interessati sono uniti al rapporto. Per ogni controversia, il rapporto è comunicato agli Stati Parte interessati.
  2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli altri Stati Parte. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun’altra comunicazione di uno Stato Parte è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la notifica del ritiro, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Art. 22
  1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da, o per conto di, privati soggetti alla sua giurisdizione che sostengano di essere vittima di una violazione, commessa da uno Stato Parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione.
  2. Il Comitato dichiara irricevibile ogni comunicazione presentata in virtù del presente articolo che sia anonima, o che ritenga abusiva rispetto al diritto di presentare tali comunicazioni o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
  3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato richiama su ogni comunicazione sottopostagli l’attenzione dello Stato Parte della presente Convenzione che abbia fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 e che, a quanto si afferma, ha violato una qualunque delle disposizioni della Convenzione. Durante i sei mesi seguenti, il suddetto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che delucidino la questione e indichino, se è il caso, i provvedimenti presi per rimediare alla situazione.
  4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo, tenendo conto di tutte le informazioni fornitegli dal, o per conto del, privato e dallo Stato Parte interessato.
  5. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un privato conformemente al presente articolo senza essersi assicurato che:
    1. la stessa questione non sia stata o non sia in esame dinanzi ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di componimento;
    2. il privato abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; tale norma non si applica se i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli o se è poco probabile che essi diano soddisfazione al privato vittima della violazione della presente Convenzione.
  6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo, si riunisce a porte chiuse.
  7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato Parte interessato e al privato.
  8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli Stati Parte. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun’altra comunicazione presentata da, o per conto di, un privato è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto la notifica dei ritiro a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Art. 23

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc, eventualmente nominati conformemente al capoverso a) del paragrafo 1 dell’articolo 21, hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, quali enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Art. 24

Il Comitato presenta agli Stati Parte e all’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

Parte terza:

Art. 25
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
  2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 26

Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione tramite il deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 27
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La Convenzione, per ogni Stato che la ratificherà o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratifica o di adesione.
Art. 28
  1. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza attribuita al Comitato ai sensi dell’articolo 20.
  2. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, ritirare tale riserva tramite una notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 29
  1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può proporre un emendamento e depositare la propria proposta presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che la comunicherà agli Stati Parte e domanderà loro di fargli sapere se siano favorevoli all’organizzazione di una conferenza degli Stati Parte per esaminare e mettere ai voti tale proposta. Qualora, durante i quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sia pronunciato in favore di tale conferenza, il Segretario generale la organizza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale sottopone all’accettazione di tutti gli Stati Parte ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza.
  2. Un emendamento adottato secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando i due terzi degli Stati Parte della presente Convenzione avranno informato il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di averlo accettato conformemente alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
  3. Gli emendamenti, una volta entrati in vigore, hanno forza vincolante per gli Stati Parte che li hanno accettati; gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti i precedenti emendamenti da loro accettati.
Art. 30
  1. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, non risolvibile tramite negoziazione, è sottoposta a arbitrato a richiesta di uno di questi Stati. Qualora, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano giunte ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, ciascuna di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite deposito di una domanda conforme allo Statuto della Corte.
  2. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che abbia formulato tale riserva.
  3. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può ritirarla in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 31
  1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.
  2. Tale denuncia non svincola lo Stato Parte dagli obblighi che gli incombono in virtù della presente Convenzione in ciò che concerne qualsiasi atto o omissione compiuto anteriormente alla data in cui la denuncia ha effetto e non pregiudica in alcun modo il proseguimento dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato sia già investito alla data in cui la denuncia ha effetto.
  3. Il Comitato non procede all’esame di alcuna nuova questione concernente uno Stato Parte la cui denuncia sia già divenuta effettiva.
Art. 32

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:

  1. le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
  2. la data d’entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell’articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell’articolo 29;
  3. le denunce ricevute in applicazione dell’articolo 31.
Art. 33
  1. La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Afghanistan1° aprile198726 giugno1987
Albania11 maggio1994 A10 giugno1994
Algeria12 settembre198912 ottobre1989
Andorra22 settembre200622 ottobre2006
Angola2 ottobre20191° novembre2019
Antigua e Barbuda19 luglio1993 A18 agosto1993
Arabia Saudita*23 settembre1997 A23 ottobre1997
Argentina24 settembre198626 giugno1987
Armenia13 settembre1993 A13 ottobre1993
Australia**8 agosto19897 settembre1989
Austria* **29 luglio198728 agosto1987
Azerbaigian16 agosto1996 A15 settembre1996
Bahamas*31 maggio201830 giugno2018
Bahrein*6 marzo1998 A5 aprile1998
Bangladesh*5 ottobre1998 A4 novembre1998
Belarus13 marzo198726 giugno1987
Belgio**25 giugno199925 luglio1999
Belize17 marzo1986 A26 giugno1987
Benin12 marzo1992 A11 aprile1992
Bolivia12 aprile199912 maggio1999
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana*8 settembre20008 ottobre2000
Brasile28 settembre198928 ottobre1989
Bulgaria16 dicembre198626 giugno1987
Burkina Faso4 gennaio1999 A3 febbraio1999
Burundi18 febbraio1993 A20 marzo1993
Cambogia15 ottobre1992 A14 novembre1992
Camerun19 dicembre1986 A26 giugno1987
Canada* **24 giugno198724 luglio1987
Capo Verde4 giugno1992 A4 luglio1992
Ceca, Repubblica**22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Centrafricana, Repubblica11 ottobre2016 A11 ottobre2016
Ciad9 giugno1995 A9 luglio1995
Cile*30 settembre198810 ottobre1988
Grenada26 settembre2019 A26 ottobre2019
Cina*4 ottobre19883 novembre1988
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Macaob13 dicembre199920 dicembre1999
Cipro18 luglio199117 agosto1991
Colombia8 dicembre19877 gennaio1988
Comore25 maggio201724 giugno2017
Congo (Brazzaville)30 luglio2003 A29 agosto2003
Congo (Kinshasa)18 marzo1996 A17 aprile1996
Corea (Sud)9 gennaio1995 A8 febbraio1995
Costa Rica11 novembre199311 dicembre1993
Côte d’Ivoire18 dicembre1995 A17 gennaio1996
Croazia12 ottobre1992 S8 ottobre1991
Cuba*17 maggio199516 giugno1995
Danimarca**27 maggio198726 giugno1987
Dominicana, Repubblica24 gennaio201223 febbraio2012
Ecuador*30 marzo198829 aprile1988
Egitto25 giugno1986 A26 giugno1987
El Salvador17 giugno1996 A17 luglio1996
Emirati Arabi Uniti*19 luglio2012 A18 agosto2012
Eritrea*25 settembre2014 A25 ottobre2014
Estonia21 ottobre1991 A20 novembre1991
Eswatini26 marzo2004 A25 aprile2004
Etiopia14 marzo1994 A13 aprile1994
Figi*14 marzo201613 aprile2016
Filippine18 giugno1986 A26 giugno1987
Finlandia**30 agosto198929 settembre1989
Francia* **18 febbraio198626 giugno1987
Gabon8 settembre20008 ottobre2000
Gambia28 settembre201828 ottobre2018
Georgia26 ottobre1994 A25 novembre1994
Germania* **1° ottobre199031 ottobre1990
Ghana*7 settembre20007 ottobre2000
Giappone29 giugno1999 A29 luglio1999
Gibuti5 novembre2002 A5 dicembre2002
Giordania13 novembre1991 A13 dicembre1991
Grecia**6 ottobre19885 novembre1988
Guatemala5 gennaio1990 A4 febbraio1990
Guinea10 ottobre19899 novembre1989
Guinea equatoriale*8 ottobre2002 A7 novembre2002
Guinea-Bissau24 settembre201324 ottobre2013
Guyana19 maggio198818 giugno1988
Honduras5 dicembre1996 A4 gennaio1997
Indonesia*28 ottobre199827 novembre1998
Iraq7 luglio2011 A6 agosto2011
Irlanda**11 aprile200211 maggio2002
Islanda23 ottobre199622 novembre1996
Israele*3 ottobre19912 novembre1991
Italia**12 gennaio198911 febbraio1989
Kazakstan26 agosto1998 A25 ottobre1998
Kenya21 febbraio1997 A23 marzo1997
Kirghizistan5 settembre1997 A5 ottobre1997
Kiribati22 luglio2019 A21 agosto2019
Kuwait*8 marzo1996 A7 aprile1996
Laos*26 settembre201226 ottobre2012
Lesotho12 novembre2001 F12 dicembre2001
Lettonia**14 aprile1992 A14 maggio1992
Libano5 ottobre2000 A4 novembre2000
Liberia22 settembre2004 A22 ottobre2004
Libia16 maggio1989 A15 giugno1989
Liechtenstein2 novembre19902 dicembre1990
Lituania1° febbraio1996 A2 marzo1996
Lussemburgo* **29 settembre198729 ottobre1987
Macedonia del Nord12 dicembre1994 S17 novembre1991
Madagascar13 dicembre200512 gennaio2006
Malawi11 giugno1996 A11 luglio1996
Maldive22 aprile2004 A20 maggio2004
Mali26 febbraio1999 A28 marzo1999
Malta13 settembre1990 A13 ottobre1990
Marocco*21 giugno199321 luglio1993
Marshall, Isole12 marzo2018 A11 aprile2018
Mauritania*17 novembre2004 A17 dicembre2004
Maurizio9 dicembre1992 A8 gennaio1993
Messico23 gennaio198626 giugno1987
Moldova28 novembre1995 A28 dicembre1995
Monaco*6 dicembre1991 A5 gennaio1992
Mongolia24 gennaio2002 A23 febbraio2002
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico14 settembre1999 A14 ottobre1999
Namibia28 novembre1994 A28 dicembre1994
Nauru26 settembre201226 ottobre2012
Nepal14 maggio1991 A13 giugno1991
Nicaragua5 luglio20054 agosto2005
Niger5 ottobre1998 A4 novembre1998
Nigeria28 giugno200128 luglio2001
Norvegia**9 luglio198626 giugno1987
Nuova Zelanda*10 dicembre19899 gennaio1990
Oman*9 giugno2020 A9 luglio2020
Paesi Bassi* **c21 dicembre198820 gennaio1989
Aruba21 dicembre198820 gennaio1989
Curaçao21 dicembre198820 gennaio1989
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
21 dicembre198820 gennaio1989
Sint Maarten21 dicembre198820 gennaio1989
Pakistan*23 giugno201023 luglio2010
Palestina2 aprile2014 A2 maggio2014
Panama*24 agosto198723 settembre1987
Paraguay12 marzo199011 aprile1990
Perù7 luglio19886 agosto1988
Polonia**26 luglio198925 agosto1989
Portogallo**9 febbraio198911 marzo1989
Qatar*11 gennaio2000 A10 febbraio2000
Regno Unito* **8 dicembre19887 gennaio1989
Anguilla8 dicembre19887 gennaio1989
Bermuda8 dicembre19928 dicembre1992
Gibilterra8 dicembre19887 gennaio1989
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
8 dicembre19887 gennaio1989
Guernesey8 dicembre19928 dicembre1992
Isola di Man8 dicembre19888 dicembre1988
Isole Caimane8 dicembre19887 gennaio1989
Isole Falkland8 dicembre19887 gennaio1989
Isole Turche e Caicos8 dicembre19887 gennaio1989
Isole Vergini britanniche8 dicembre19887 gennaio1989
Jersey8 dicembre19928 dicembre1992
Montserrat8 dicembre19887 gennaio1989
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da
Cunha)
8 dicembre19887 gennaio1989
Romania**18 dicembre1990 A17 gennaio1991
Ruanda15 dicembre2008 A14 gennaio2009
Russia3 marzo198726 giugno1987
Saint Kitts e Nevis21 settembre2020 A21 ottobre2020
Saint Vincent e Grenadine1° agosto2001 A31 agosto2001
Samoa*28 marzo2019 A27 aprile2019
San Marino27 novembre200627 dicembre2006
Santa Sede*26 giugno2002 A26 luglio2002
São Tomé e Príncipe10 gennaio20179 febbraio2017
Seicelle*5 maggio1992 A4 giugno1992
Senegal21 agosto198626 giugno1987
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone25 aprile200125 maggio2001
Siria*19 agosto2004 A18 settembre2004
Slovacchia**28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia16 luglio1993 A15 agosto1993
Somalia24 gennaio1990 A23 febbraio1990
Spagna**21 ottobre198720 novembre1987
Sri Lanka3 gennaio1994 A2 febbraio1994
Stati Uniti d’America* **21 ottobre199420 novembre1994
Sudafrica*10 dicembre19989 gennaio1999
Sudan del Sud30 aprile2015 A30 maggio2015
Sudan*10 agosto20219 settembre2021
Suriname16 novembre2021 A16 dicembre2021
Svezia**8 gennaio198626 giugno1987
Svizzera**2 dicembre198626 giugno1987
Tagikistan11 gennaio1995 A10 febbraio1995
Thailandia*2 ottobre2007 A1° novembre2007
Timor-Leste16 aprile2003 A16 maggio2003
Togo*18 novembre198718 dicembre1987
Tunisia*23 settembre198823 ottobre1988
Turchia*2 agosto19881° settembre1988
Turkmenistan25 giugno1999 A25 luglio1999
Ucraina*24 febbraio198726 giugno1987
Uganda3 novembre1986 A26 giugno1987
Ungheria**15 aprile198726 giugno1987
Uruguay24 ottobre198626 giugno1987
Uzbekistan28 settembre1995 A28 ottobre1995
Vanuatu12 luglio2011 A11 agosto2011
Venezuela29 luglio199128 agosto1991
Vietnam*5 febbraio20157 marzo2015
Yemen5 novembre1991 A5 dicembre1991
Zambia7 ottobre1998 A6 novembre1998
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.orgoppure richiesto alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dall’8 ott. 1992 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Dal 28 giu. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. c Al Regno in Europa.
AlgeriaMalta
AndorraMoldova
ArgentinaMonaco
AustraliaMontenegro
AustriaNorvegia
BelgioNuova Zelanda
BoliviaPaesi Bassi
BulgariaParaguay
CamerunPerù
CanadaPolonia
Ceca, RepubblicaPortogallo
CileRegno Unito
CiproRussia
Corea del SudSan Marino
Costa RicaSenegal
CroaziaSerbia
DanimarcaSlovacchia
EcuadorSlovenia
FinlandiaSpagna
FranciaStati Uniti d’America
GeorgiaSudafrica
GermaniaSvezia
GhanaSvizzera3
GiapponeTogo
GreciaTunisia
Guinea-BissauTurchia
IrlandaUcraina
IslandaUganda
ItaliaUngheria
KazakistanUruguay
LiechtensteinVenezuela
Lussemburgo
AlgeriaLiechtenstein
AndorraLussemburgo
ArgentinaMalta
AustraliaMarocco
AustriaMessico
AzerbaigianMoldova
BelgioMonaco
BoliviaMontenegro
Bosnia ed ErzegovinaNorvegia
BrasileNuova Zelanda
BulgariaPaesi Bassi
BurundiParaguay
CamerunPerù
CanadaPolonia
Ceca, RepubblicaPortogallo
CileRussia
CiproSan Marino
Corea del SudSeicelle
Costa RicaSenegal
CroaziaSerbia
DanimarcaSlovacchia
EcuadorSlovenia
FinlandiaSpagna
FranciaSri Lanka
GeorgiaSudafrica
GermaniaSvezia
GhanaSvizzera4
GreciaTogo
GuatemalaTunisia
Guinea-BissauTurchia
IrlandaUcraina
IslandaUngheria
ItaliaUruguay
KazakistanVenezuela

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 6 ott. 1986 (RU 1987 1306).

  2. RS 0.120

  3. Art. 1 cpv. 2 del DF del 6 ott. 1986 (RU 1987 1306).

  4. Art. 1 cpv. 2 del DF del 6 ott. 1986 (RU 1987 1306).