Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

0.103.22Multilateral International Treaty16 set 1994

Concluso a Nuova York il 15 dicembre 1989
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19931
Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 16 giugno 1994
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 settembre 1994

(Stato 4 giugno 2024)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

persuasi che l’abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo progressivo dei diritti dell’uomo;

richiamando l’articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata il 10 dicembre 1948 come pure l’articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 19662;

rilevando che l’articolo 6 dei Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all’abolizione della pena di morte in termini che ne suggeriscono inecluivocabilmente l’auspicabilità;

persuasi che ogni misura adottata in vista dell’abolizione della pena di morte è da considerare un progresso riguardo alla tutela del diritto alla vita;

animati dal desiderio d’assumere, con il presente Protocollo, l’impegno internazionale per l’abolizione della pena di morte,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo può essere giustiziata.
  2. Ogni Stato parte adotta tutte le misure necessarie ai fini dell’abolizione della pena di morte nella sua giurisdizione.
Art. 2
  1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, fatta salva quella formulata in occasione della ratifica o dell’adesione, che prevede l’applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un crimine di carattere militare, di estrema gravità, commesso in tempo di guerra.
  2. Lo Stato parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, in occasione della ratifica o dell’adesione, le pertinenti disposizioni della sua legislazione interna che trovano applicazione in tempo di guerra.
  3. Lo Stato parte che formula tale riserva notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite la dichiarazione o la revoca dello stato di guerra sul proprio territorio.
Art. 3

Gli Stati parte al presente Protocollo menzioneranno, nei rapporti che presentano in virtù dell’articolo 40 del Patto al Comitato dei diritti dell’uomo3le misure che hanno adottato ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo.

Art. 4

Per quanto concerne gli Stati parte al Patto4che hanno fatto la dichiarazione prevista all’articolo 41, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie i propri obblighi si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell’adesione.

Art. 5

Per quanto concerne gli Stati parte al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni di privati cittadini soggetti alla loro giurisdizione s’estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell’adesione.

Art. 6
  1. Le disposizioni del presente Protocollo s’applicano in quanto disposizioni aggiuntive al Patto5.
  2. Impregiudicata la possibilità di formulare la riserva ai sensi dell’articolo 2 del presente Protocollo, il diritto garantito dall’articolo 1 paragrafo 1 del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe contemplate dall’articolo 4 del Patto.
Art. 7
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato firmatario del Patto6.
  2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato fra quelli che abbiano ratificato o aderito al Patto. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
  3. Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o che vi abbia aderito.
  4. L’adesione si effettuerà mediante deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
  5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato o aderito al presente Protocollo del deposito di ogni strumento di ratifica o d’adesione.
Art. 8
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data dei deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratifica o d’adesione.
  2. Per ogni Stato che procederà alla ratifica o adesione successivamente al deposito del secondo strumento di ratifica o d’adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data dei deposito dello strumento di ratifica o d’adesione.
Art. 9

Le disposizioni del presente Protocollo s’applicano senza eccezione o limitazione alcuna a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Art. 10

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati all’articolo 48 paragrafo 1 del Patto7:

  1. delle riserve, comunicazioni e notifiche ricevute secondo l’articolo 2 del presente Protocollo;
  2. delle dichiarazioni fatte in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Protocollo;
  3. delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e d’adesione depositati conformemente all’articolo 7 del presente Protocollo;
  4. della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all’articolo 8.
Art. 11
  1. Il presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all’articolo 48 del Patto8.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania17 ottobre2007 A17 ottobre2008
Andorra22 settembre200622 dicembre2006
Angola2 ottobre20192 gennaio2020
Argentina2 settembre20082 dicembre2008
Armenia18 marzo202118 giugno2021
Australia2 ottobre1990 A11 luglio1991
Austria**2 marzo19932 giugno1993
Azerbaigian*22 gennaio1999 A22 aprile1999
Belgio8 dicembre19988 marzo1999
Benin5 luglio2012 A5 ottobre2012
Bolivia12 luglio2013 A12 ottobre2013
Bosnia e Erzegovina16 marzo200116 giugno2001
Brasile*25 settembre2009 A25 dicembre2009
Bulgaria10 agosto199910 novembre1999
Canada25 novembre2005 A25 febbraio2006
Capo Verde19 maggio2000 A19 agosto2000
Ceca, Repubblica15 giugno2004 A15 settembre2004
Cile*26 settembre200826 dicembre2008
Cipro10 settembre1999 A10 dicembre1999
Colombia5 agosto1997 A5 novembre1997
Costa d’Avorio3 maggio2024 A3 agosto2024
Costa Rica5 giugno19985 settembre1998
Croazia12 ottobre1995 A12 gennaio1996
Danimarca24 febbraio199424 maggio1994
Dominicana, Repubblica21 settembre2016 A21 dicembre2016
Ecuador23 febbraio1993 A23 maggio1993
El Salvador*8 aprile2014 A8 luglio2014
Estonia30 gennaio2004 A30 aprile2004
Filippine20 novembre200720 febbraio2008
Finlandia**4 aprile199111 luglio1991
Francia**2 ottobre2007 A2 gennaio2008
Gabon2 aprile2014 A2 luglio2014
Gambia28 settembre201828 dicembre2018
Georgia22 marzo1999 A22 giugno1999
Germania**18 agosto199218 novembre1992
Gibuti5 novembre2002 A5 febbraio2003
Grecia*5 maggio1997 A5 agosto1997
Guinea-Bissau*24 settembre201324 dicembre2013
Honduras1° aprile20081° luglio2008
Irlanda**18 giugno1993 A18 settembre1993
Islanda2 aprile199111 luglio1991
Italia**14 febbraio199514 maggio1995
Kazakistan24 marzo202224 giugno2022
Kirghizistan6 dicembre2010 A6 marzo2011
Lettonia19 aprile2013 A19 luglio2013
Liberia16 settembre2005 A16 dicembre2005
Liechtenstein10 dicembre1998 A10 marzo1999
Lituania27 marzo200227 giugno2002
Lussemburgo12 febbraio199212 maggio1992
Macedonia del Nord26 gennaio1995 A26 aprile1995
Madagascar21 settembre201721 dicembre2017
Malta29 dicembre1994 A29 marzo1995
Messico26 settembre2007 A26 dicembre2007
Moldova*20 settembre2006 A20 dicembre2006
Monaco28 marzo2000 A28 giugno2000
Mongolia13 marzo2012 A13 giugno2012
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico21 luglio1993 A21 ottobre1993
Namibia28 novembre1994 A28 febbraio1995
Nepal4 marzo1998 A4 giugno1998
Nicaragua25 febbraio200925 maggio2009
Norvegia**5 settembre19915 dicembre1991
Nuova Zelanda22 febbraio199011 luglio1991
Paesi Bassi**a26 marzo199111 luglio1991
Curaçao26 marzo199111 luglio1991
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
26 marzo199111 luglio1991
Sint Maarten26 marzo199111 luglio1991
Palestina18 marzo2019 A18 giugno2019
Panama21 gennaio1993 A21 aprile1993
Paraguay18 agosto2003 A18 novembre2003
Polonia**25 aprile201425 luglio2014
Portogallo**17 ottobre199011 luglio1991
Regno Unito10 dicembre199910 marzo2000
Guernesey10 dicembre199910 marzo2000
Isola di Man10 dicembre199910 marzo2000
Jersey10 dicembre199910 marzo2000
Romania27 febbraio199111 luglio1991
Ruanda15 dicembre2008 A15 marzo2009
San Marino17 agosto200417 novembre2004
São Tomé e Príncipe10 gennaio201710 aprile2017
Seicelle15 dicembre1994 A15 marzo1995
Serbia6 settembre2001 A6 dicembre2001
Slovacchia22 giugno199922 settembre1999
Slovenia10 marzo199410 giugno1994
Spagna**11 aprile199111 luglio1991
Sudafrica28 agosto2002 A28 novembre2002
Svezia**11 maggio199011 luglio1991
Svizzera**16 giugno1994 A16 settembre1994
Timor-Leste18 settembre2003 A18 dicembre2003
Togo**14 settembre2016 A14 dicembre2016
Turchia2 marzo20062 giugno2006
Turkmenistan11 gennaio2000 A11 aprile2000
Ucraina25 luglio2007 A25 ottobre2007
Ungheria24 febbraio1994 A24 maggio1994
Uruguay21 gennaio199321 aprile1993
Uzbekistan23 dicembre2008 A23 marzo2009
Venezuela22 febbraio199322 maggio1993
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Al Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 1994 2201

  2. RS 0.103.2

  3. RS 0.103.2

  4. RS 0.103.2

  5. RS 0.103.2

  6. RS 0.103.2

  7. RS 0.103.2

  8. RS 0.103.2

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