Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo

0.101.3Multilateral International Treaty1 gen 1999

Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996
Firmato dalla Svizzera il 27 agosto 19981
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1999

(Stato 2 luglio 2020)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali2, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (chiamata in seguito «la Convenzione»);

visto l’Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure penali davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell’uomo3, firmata a Londra il 6 maggio 1969;

visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione4, firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994 (chiamato in seguito «Protocollo n. 11 alla Convenzione»), che istituisce una nuova Corte permanente europea dei diritti dell’uomo (chiamata in seguito «la Corte») in sostituzione della Commissione e della Corte europee dei diritti dell’uomo;

considerato, alla luce di questo sviluppo, che, onde meglio realizzare gli obiettivi della Convenzione, alle persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte debbono essere accordate determinate immunità e facilitazioni per il tramite di un nuovo accordo, l’Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (chiamato in seguito «l’Accordo»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Il presente Accordo si applica alle seguenti persone: (a) ogni persona che partecipa alla procedura davanti alla Corte, sia in quanto parte, sia come rappresentante o consulente di una parte; (b) i testimoni, i periti chiamati dalla Corte, e le altre persone invitate dal Presidente della Corte a partecipare alla procedura.
  2. Per l’applicazione del presente Accordo, la parola «Corte» designa i comitati, le camere, il collegio della Grande Camera, la Grande Camera e i giudici. L’espressione «partecipare alla procedura» designa inoltre ogni comunicazione preliminare relativa all’introduzione di un’istanza diretta contro uno Stato parte alla Convenzione.
  3. Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio da parte del Comitato dei Ministri delle funzioni che gli sono devolute in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione, una persona designata nel primo paragrafo del presente articolo sia chiamata a comparire davanti al Comitato o a sottoporgli delle dichiarazioni scritte, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ugualmente a questa persona.
Art. 2
  1. Le persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo godono dell’immunità di giurisdizione per quel che concerne le loro dichiarazioni orali o scritte alla Corte e i documenti che queste persone sottomettono alla Corte.
  2. Questa immunità non si applica alla comunicazione al di fuori della Corte delle dichiarazioni fatte o di documenti prodotti davanti alla Corte.
Art. 3
  1. Le Parti contraenti rispettano il diritto delle persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo di corrispondere liberamente con la Corte.
  2. Per quel che concerne le persone detenute, l’esercizio di questo diritto implica in particolare quanto segue: (a) la loro corrispondenza deve essere trasmessa e consegnata loro senza indugi eccessivi e inalterata; (b) queste persone non possono essere oggetto di misura disciplinare alcuna in relazione a una comunicazione trasmessa alla Corte per le vie appropriate; (c) queste persone hanno il diritto, in merito a un’istanza alla Corte e a ogni procedura che ne risulti, di corrispondere con un consulente ammesso a patrocinare davanti ai tribunali del Paese dove esse sono detenute e di intrattenersi con lo stesso senza essere ascoltate da qualsiasi altra persona.
  3. Nell’applicazione dei precedenti paragrafi non vi deve essere ingerenza di un’autorità pubblica, salvo che si tratti di un’ingerenza prevista dalla legge e che costituisce una misura necessaria, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla ricerca e all’incriminazione di un delitto o alla protezione della salute.
Art. 4
  1. (a) Le Parti contraenti s’impegnano a non impedire alle persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo di circolare e viaggiare liberamente per assistere alla procedura davanti alla Corte e di ritornarne. (b) Nessun’altra restrizione può essere imposta a tali movimenti e spostamenti se non quelle, previste dalla legge, costituenti misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei delitti, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
  2. (a) Nei Paesi di transito e nel Paese dove si svolge la procedura, queste persone non possono essere né perseguite, né detenute, né sottoposte ad alcuna altra restrizione della libertà personale, per fatti o condanne anteriori all’inizio del viaggio. (b) Ogni Parte contraente può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione del presente Accordo, dichiarare che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno ai propri cittadini. Una tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
  3. Le Parti contraenti s’impegnano a lasciar rientrare queste persone sul loro territorio allorché le stesse vi hanno iniziato il viaggio.
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano d’essere applicate quando la persona interessata ha avuto la possibilità, durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalla Corte, di rientrare nel Paese dal quale era iniziato il suo viaggio.
  5. In caso di conflitto tra i doveri risultanti per una Parte contraente dal paragrafo 2 del presente articolo e i doveri risultanti da una convenzione del Consiglio d’Europa o da un trattato d’estradizione o da altro trattato relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale concluso con altre Parti contraenti, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono poziori.
Art. 5
  1. Le immunità e facilitazioni sono accordate alle persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo unicamente per assicurare loro la libertà di parola e l’indipendenza necessarie al compimento delle funzioni, dei compiti o doveri, o all’esercizio dei loro diritti davanti alla Corte.

  2. (a) Soltanto la Corte ha facoltà di decidere che l’immunità prevista al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente Accordo sia levata totalmente o parzialmente; essa non ha soltanto il diritto ma il dovere di levare l’immunità in tutti quei casi dove, a suo parere, la stessa impedisca di far giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa. (b) L’immunità può essere levata dalla Corte sia d’ufficio, sia su richiesta di ogni Parte contraente o di qualsiasi persona interessata. (c) Le decisioni che pronunciano o rifiutano la levata dell’immunità sono motivate.

  3. Se una Parte contraente attesta che la levata dell’immunità prevista al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente Accordo è necessaria per perseguire un delitto contro la sicurezza nazionale, la Corte deve levare l’immunità nella misura specificata nell’attestazione.

  4. Ove sia scoperto un fatto che eserciti un influsso decisivo e che all’epoca della decisione negante la levata dell’immunità era sconosciuto all’autore della richiesta, quest’ultimo può presentare alla Corte una nuova richiesta.

Art. 6

Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come limitativa dei doveri assunti dalle Parti contraenti in virtù della Convenzione o dei suoi Protocolli.

Art. 7
  1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante: (a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o (b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, dall’accettazione o dall’approvazione.
  2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 8
  1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dall’Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, se a questa data il Protocollo n. 11 alla Convenzione è entrato in vigore, o alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione in caso contrario.
  2. Per ogni Stato membro che esprimerà in seguito il suo consenso a essere vincolato dall’Accordo, esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 9
  1. Ogni Stato contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o a qualsiasi altro momento successivo, estendere l’applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è competente a stipulare.
  2. Il presente Accordo entrerà in vigore per ogni territorio designato in virtù del paragrafo precedente il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevuta della dichiarazione da parte del Segretario generale.
  3. Ogni dichiarazione in virtù del primo paragrafo potrà essere ritirata, per quel che concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, alle condizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo.
Art. 10
  1. Il presente Accordo resterà in vigore senza limiti di durata.
  2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la concerne, disdire il presente Accordo mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
  3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo la data della ricevuta della notificazione da parte del Segretario generale. Tuttavia, una tale disdetta non può aver per effetto di svincolare la Parte contraente interessata dagli obblighi che, in virtù del presente Accordo, fossero sorti nei confronti di una persona designata nel primo paragrafo dell’articolo 1.
Art. 11

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio: (a) ogni firma; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; (c) ogni data d’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9; (d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Strasburgo, il 5 marzo 1996, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania26 febbraio20031° aprile2003
Andorra24 novembre19981° gennaio1999
Austria10 gennaio20011° marzo2001
Belgio29 giugno20001° agosto2000
Bulgaria*31 maggio20011° luglio2001
Ceca, Repubblica*24 giugno19981° gennaio1999
Cipro9 febbraio20001° aprile2000
Croazia*2 dicembre19991° febbraio2000
Danimarca28 agosto19981° gennaio1999
Estonia*9 gennaio20121° marzo2012
Finlandia23 dicembre19981° febbraio1999
Francia*17 novembre19981° gennaio1999
Georgia*10 maggio2001 F1° luglio2001
Germania11 settembre20011° novembre2001
Grecia*7 febbraio20051° aprile2005
Irlanda7 maggio19991° luglio1999
Islanda4 novembre19981° gennaio1999
Italia*6 marzo19981° gennaio1999
Lettonia*27 luglio20061° settembre2006
Liechtenstein*21 gennaio1999 F1° marzo1999
Lituania18 febbraio20031° aprile2003
Lussemburgo12 marzo19991° maggio1999
Malta*5 febbraio20151° aprile2015
Moldova*8 novembre20011° gennaio2002
Monaco*19 marzo20071° maggio2007
Norvegia12 dicembre2001 F1° febbraio2002
Paesi Bassi*a21 gennaio19971° gennaio1999
Aruba21 gennaio19971° gennaio1999
Curaçao21 gennaio19971° gennaio1999
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachioe Saba)
21 gennaio19971° gennaio1999
Sint Maarten21 gennaio19971° gennaio1999
Polonia*6 dicembre20121° febbraio2013
Portogallo11 aprile20181° giugno2018
Regno Unito9 novembre20011° gennaio2002
Guernsey3 marzo20153 marzo2015
Isola di Man2 ottobre20031° novembre2003
Romania9 aprile19991° giugno1999
San Marino28 agosto20151° ottobre2015
Slovacchia*21 maggio20031° luglio2003
Slovenia29 novembre20011° gennaio2002
Spagna*19 gennaio20011° marzo2001
Svezia30 settembre19981° gennaio1999
Svizzera*27 agosto1998 F1° gennaio1999
Turchia*6 ottobre20041° dicembre2004
Ucraina4 novembre20041° gennaio2005
Ungheria*1° aprile19981° gennaio1999
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | a Per il Regno in Europa. | | --- |
Svizzera A causa di un errore di trasmissione, la firma dell’Accordo non ha potuto essere corredata della dichiarazione seguente del Consiglio federale svizzero, di cui si sarebbe dovuto tenere conto nel processo verbale di firma:«Le disposizioni del paragrafo 2 lettera a dell’articolo 4 dell’Accordo non si applicano ai cittadini svizzeri sottoposti a un procedimento penale o condannati in Svizzera per un crimine grave contro lo Stato, la difesa nazionale o il potenziale militare del Paese.»

Footnotes

  1. Senza riserva di ratifica.

  2. RS 0.101

  3. RS 0.101.1

  4. RS 0.101.09

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