Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

0.101.093Multilateral International Treaty1 lug 2003

Concluso a Vilnius il 3 maggio 2002
Ratificato con strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 3 maggio 2002
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2003

(Stato 1° giugno 2016)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l’abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502(di seguito denominata «la Convenzione»);

rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l’abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 19833, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Art. 2 Divieto di deroghe

Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 3 Divieto di riserve

Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione territoriale
  1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
  2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
  3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 5 Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Art. 6 Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 7 Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.
  2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Art. 8 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo .Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d’Europa.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania6 febbraio20071° giugno2007
Andorra26 marzo20031° luglio2003
Austria12 gennaio20041° maggio2004
Belgio23 giugno20031° ottobre2003
Bosnia e Erzegovina29 luglio20031° novembre2003
Bulgaria13 febbraio20031° luglio2003
Ceca, Repubblica2 luglio20041° novembre2004
Cipro12 marzo20031° luglio2003
Croazia3 febbraio20031° luglio2003
Danimarca28 novembre20021° luglio2003
Groenlandia1° maggio20041° maggio2004
Isole Faeröer1° novembre20031° novembre2003
Estonia25 febbraio20041° giugno2004
Finlandia29 novembre20041° marzo2005
Francia10 ottobre20071° febbraio2008
Georgia*22 maggio20031° settembre2003
Germania11 ottobre20041° febbraio2005
Grecia1° febbraio20051° giugno2005
Irlanda3 maggio20021° luglio2003
Islanda10 novembre20041° marzo2005
Italia3 marzo20091° luglio2009
Lettonia26 gennaio20121° maggio2012
Liechtenstein5 dicembre20021° luglio2003
Lituania29 gennaio20041° maggio2004
Lussemburgo21 marzo20061° luglio2006
Macedonia13 luglio20041° novembre2004
Malta3 maggio20021° luglio2003
Moldova*18 ottobre20061° febbraio2007
Monaco30 novembre20051° marzo2006
Montenegro6 giugno2006 S6 giugno2006
Norvegia16 agosto20051° dicembre2005
Paesi Bassia10 febbraio20061° giugno2006
Aruba10 febbraio20061° giugno2006
Curaçao10 febbraio20061° giugno2006
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)10 febbraio20061° giugno2006
Sint Maarten10 febbraio20061° giugno2006
Polonia23 maggio20141° settembre2014
Portogallo3 ottobre20031° febbraio2004
Regno Unito10 ottobre20031° febbraio2004
Akrotiri e Dhekelia1° aprile20041° agosto2004
Anguilla30 gennaio20071° maggio2007
Bermuda30 gennaio20071° maggio2007
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud30 gennaio20071° maggio2007
Gibilterra30 gennaio20071° maggio2007
Guernesey16 aprile20041° agosto2004
Isola di Man16 aprile20041° agosto2004
Isole Falkland30 gennaio20071° maggio2007
Isole Turche e Caicos30 gennaio20071° maggio2007
Jersey16 aprile20041° agosto2004
Montserrat30 gennaio20071° maggio2007
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da
Cunha)
30 gennaio20071° maggio2007
Romania7 aprile20031° agosto2003
San Marino25 aprile20031° agosto2003
Serbia3 marzo20041° luglio2004
Slovacchia18 agosto20051° dicembre2005
Slovenia4 dicembre20031° aprile2004
Spagna*16 dicembre20091° aprile2010
Svezia22 aprile20031° agosto2003
Svizzera3 maggio20021° luglio2003
Turchia20 febbraio20061° giugno2006
Ucraina11 marzo20031° luglio2003
Ungheria16 luglio20031° novembre2003
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Al Regno in Europa.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RS 0.101

  3. RS 0.101.06

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