Protocollo n. 11 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione

0.101.09Multilateral International Treaty1 nov 1998

Concluso a Strasburgo l’11 maggio 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 12 giugno 19951
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 13 luglio 1995
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1998

(Stato 16 marzo 2022)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502(dappresso denominata «la Convenzione»),

in considerazione della necessità impellente di ristrutturare il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione al fine di conservare e migliorare l’efficacia della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali previsti dalla Convenzione, in primo luogo a seguito dell’aumento dei ricorsi e del numero crescente dei membri del Consiglio d’Europa;

ritenendo pertanto auspicabile modificare alcune disposizioni della Convenzione al fine di sostituire, in modo particolare, le esistenti Commissione europea e Corte europea dei diritti dell’uomo con una nuova Corte permanente;

vista la Risoluzione n. 1 adottata nel corso della Conferenza ministeriale europea sui diritti dell’uomo, svoltasi a Vienna il 19 e 20 marzo 1985;

vista la Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 6 ottobre 1992;

vista la decisione presa sulla riforma del meccanismo di controllo della Convenzione dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa con la Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il testo dei titoli da II a IV della Convenzione3(art. da 19 a 56) ed il Protocollo n. 2 che conferisce alla Corte europea dei diritti dell’uomo la competenza di dare pareri consultivi vengono sostituiti dal seguente titolo II della Convenzione (art. da 19 a 51): Titolo II:. Art. 19 a 51.

Art. 2
  1. Il titolo V della Convenzione diviene il titolo III della Convenzione; l’articolo 57 della Convenzione diviene l’articolo 52 della Convenzione; gli articoli 58 e 59 della Convenzione vengono soppressi e gli articoli da 60 a 66 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli da 53 a 59 della Convenzione.
  2. Il titolo I della Convenzione si intitola . ed il nuovo titolo III della Convenzione . Le rubriche che figurano nell’allegato al presente Protocollo sono state attribuite agli articoli da 1 a 18 ed ai nuovi articoli da 52 a 59 della Convenzione.
  3. Nel nuovo articolo 56, al paragrafo 1, le . vengono inserite dopo le parole «si applicherà»; al paragrafo 4, le parole «Commissione» e «conformemente all’articolo 25 della presente Convenzione» sono rispettivamente sostituite dalle parole . e . Nel nuovo articolo 58 paragrafo 4, le parole «l’art. 63» sono sostituite dalle parole .
  4. Il Protocollo addizionale4alla Convenzione è emendato nel seguente modo:
    1. gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo; e
    2. all’articolo 4, ultima frase, le parole «dell’art. 63» sono sostituite con le parole «dell’art. 56».
  5. Il Protocollo n. 45è emendato nel seguente modo:
    1. gli articoli sono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo;
    2. all’articolo 5 paragrafo 3, le parole «dell’art. 64» sono sostituite dalle parole «dell’art. 56»; un nuovo paragrafo 5 viene aggiunto e si legge come segue:
    «Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne tutti o ciascuno degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo»; e c. il paragrafo 2 dell’articolo 6 è soppresso.
  6. Il Protocollo n. 66è emendato nel seguente modo:
    1. gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo; e
    2. all’articolo 4, le parole «in virtù dell’art. 64» sono sostituite dalle .
  7. Il Protocollo n. 77è emendato nel seguente modo:
    1. gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo;
    2. all’articolo 6 paragrafo 4, le parole «dell’art. 63» sono sostituite dalle parole .; un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto e si legge come segue:
    . c) il paragrafo 2 dell’articolo 7 viene soppresso.
  8. Il Protocollo n. 98è abrogato.
Art. 3
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
    1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
    2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
  2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 4

Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 3. L’elezione dei nuovi giudici potrà avere luogo e potranno essere prese tutte le altre misure necessarie all’istituzione della nuova Corte, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo.

Art. 5
  1. Fatte salve le disposizioni dei successivi paragrafi 3 e 4, il mandato dei giudici, dei membri della Commissione, del cancelliere e del vice-cancelliere termina alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
  2. I ricorsi pendenti davanti alla Commissione che non sono ancora stati dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono esaminati dalla Corte conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
  3. I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere esaminati dai membri della Commissione nell’arco dell’anno successivo. Tutti i ricorsi il cui esame non è stato terminato nel periodo soprammenzionato vengono trasmessi alla Corte che provvederà ad esaminarli, quali ricorsi ricevibili conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
  4. Per i ricorsi per i quali la Commissione, successivamente all’entrata in vigore del presente Protocollo, ha adottato un rapporto conformemente al vecchio articolo 31 della Convenzione, il rapporto viene trasmesso alle Parti, che non hanno la facoltà di pubblicarlo. Conformemente alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, una causa può essere rimessa alla Corte. Il collegio della sezione allargata stabilisce se una delle sezioni o la sezione allargata deve pronunciarsi sulla causa. Se una sezione si pronuncia sulla causa, la sua decisione è definitiva. Le cause che non sono rimesse alla Corte vengono esaminate dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente alle disposizioni del vecchio articolo 32 della Convenzione9.
  5. Le cause pendenti davanti alla Corte non ancora decise alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono trasmesse alla sezione allargata della Corte che le esamina conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
  6. La cause pendenti davanti al Comitato dei Ministri non ancora decise in virtù del vecchio articolo 32 della Convenzione alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono definite dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente con tale articolo.
Art. 6

Nel caso in cui un’Alta Parte contraente abbia riconosciuto la competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte mediante la dichiarazione prevista dai vecchi articoli 25 o 46 della Convenzione10limitatamente alle questioni sorte successivamente o basate su fatti che si sono verificati dopo una tale dichiarazione, tale restrizione rimane valida per la giurisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo.

Art. 7

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
  3. la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di qualsiasi sua disposizione conformemente all’articolo 4; e
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, l’11 maggio 1994, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.(Seguono le firme)

Rubriche degli articoli da inserire nel testo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi protocolli

Articolo 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

Articolo 2 Diritto alla vita

Articolo 3 Divieto di tortura

Articolo 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati

Articolo 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza

Articolo 6 Diritto ad un processo equo

Articolo 7 Nessuna pena senza legge

Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Articolo 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Articolo 10 Libertà di espressione

Articolo 11 Libertà di riunione ed associazione

Articolo 12 Diritto al matrimonio

Articolo 13 Diritto ad un ricorso effettivo

Articolo 14 Divieto di discriminazione

Articolo 15 Deroga in caso di emergenze

Articolo 16 Restrizione all’attività politica degli stranieri

Articolo 17 Divieto dell’abuso di diritto

Articolo 18 Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti

[.]

Articolo 52 Richieste del Segretario generale

Articolo 53 Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti

Articolo 54 Poteri del Comitato dei Ministri

Articolo 55 Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Articolo 56 Applicazione territoriale

Articolo 57 Riserve

Articolo 58 Denuncia

Articolo 59 Firma e ratifica

Protocollo addizionale

Articolo 1 Tutela della proprietà

Articolo 2 Diritto all’educazione

Articolo 3 Diritto a libere elezioni

Articolo 4 Applicazione territoriale

Articolo 5 Rapporti con la Convenzione

Articolo 6 Firma e ratifica

Protocollo n. 4

Articolo 1 Divieto di pena detentiva per inadempimento di obbligazioni con trattuali

Articolo 2 Libertà di circolazione

Articolo 3 Divieto di espulsione di cittadini

Articolo 4 Divieto di espulsione collettiva di stranieri

Articolo 5 Applicazione territoriale

Articolo 6 Rapporti con la Convenzione

Articolo 7 Firma e ratifica

Protocollo n. 6

Articolo 1 Abolizione della pena di morte

Articolo 2 Pena di morte in tempo di guerra

Articolo 3 Divieto di deroghe

Articolo 4 Divieto di riserve

Articolo 5 Applicazione territoriale

Articolo 6 Rapporti con la Convenzione

Articolo 7 Firma e ratifica

Articolo 8 Entrata in vigore

Articolo 9 Funzioni del depositario

Protocollo n. 7

Articolo 1 Garanzie processuali in ordine all’espulsione di stranieri

Articolo 2 Diritto di ricorso in materia penale

Articolo 3 Indennizzo per detenzione iniqua

Articolo 4Ne bis in idem

Articolo 5 Eguaglianza tra coniugi

Articolo 6 Applicazione territoriale

Articolo 7 Rapporti con la Convenzione

Articolo 8 Firma e ratifica

Articolo 9 Entrata in vigore

Articolo 10 Funzioni del depositario

Stati partecipantiRatificaEntrata in vigore
Albania2 ottobre19961° novembre1998
Andorra22 gennaio19961° novembre1998
Armenia26 aprile200226 aprile2002
Austria3 agosto19951° novembre1998
Azerbaigian15 aprile200215 aprile2002
Belgio10 gennaio19971° novembre1998
Bosnia e Erzegovina12 luglio200212 luglio2002
Bulgaria3 novembre19941° novembre1998
Cipro28 giugno19951° novembre1998
Croazia5 novembre19971° novembre1998
Danimarca18 luglio19961° novembre1998
Estonia16 aprile19961° novembre1998
Finlandia12 gennaio19961° novembre1998
Francia3 aprile19961° novembre1998
Georgia20 maggio199920 maggio1999
Germania2 ottobre19951° novembre1998
Grecia9 gennaio19971° novembre1998
Irlanda16 dicembre19961° novembre1998
Islanda29 giugno19951° novembre1998
Italia1° ottobre19971° novembre1998
Lettonia27 giugno19971° novembre1998
Liechtenstein14 novembre19951° novembre1998
Lituania20 giugno19951° novembre1998
Lussemburgo10 settembre19961° novembre1998
Macedonia del Nord10 aprile19971° novembre1998
Malta11 maggio19951° novembre1998
Moldova12 settembre19971° novembre1998
Monaco30 novembre200530 novembre2005
Norvegia24 luglio19951° novembre1998
Paesi Bassi21 gennaio19971° novembre1998
Aruba21 gennaio19971° novembre1998
Curaçao21 gennaio19971° novembre1998
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
21 gennaio19971° novembre1998
Sint Maarten21 gennaio19971° novembre1998
Polonia20 maggio19971° novembre1998
Portogallo14 maggio19971° novembre1998
Regno Unito9 dicembre19941° novembre1998
Guernesey9 dicembre19941° novembre1998
Isola di Man9 dicembre19941° novembre1998
Jersey9 dicembre19941° novembre1998
Repubblica Ceca28 aprile19951° novembre1998
Romania11 agosto19951° novembre1998
San Marino5 dicembre19961° novembre1998
Serbia3 marzo20043 marzo2004
Slovacchia28 settembre19941° novembre1998
Slovenia28 giugno19941° novembre1998
Spagna16 dicembre19961° novembre1998
Svezia21 aprile19951° novembre1998
Svizzera13 luglio19951° novembre1998
Turchia11 luglio19971° novembre1998
Ucraina11 settembre19971° novembre1998
Ungheria26 aprile19951° novembre1998

Footnotes

  1. RU 1998 2992

  2. RS 0.101

  3. Le mod. qui appresso sono inserite nella Conv. menzionata.

  4. Prot. non ratificato dalla Svizzera.

  5. Prot. non ratificato dalla Svizzera.

  6. RS 0.101.06 . Le mod. qui appresso sono inserite nel Prot. menzionato.

  7. RS 0.101.07 . Le mod. qui appresso sono inserite nel Prot. menzionato.

  8. [RU 1995 3950]

  9. RU 1974 2151

  10. RU 1974 2151

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