Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte

0.101.06Multilateral International Treaty1 nov 1987

Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19871
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 13 ottobre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1987
Emendato dal Prot. n. 11 dell’11 mag. 19942

(Stato 29 giugno 2020)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19503(qui di seguito denominata «la Convenzione»),

considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d’Europa esprimono una tendenza generale a favore dell’abolizione della pena di morte:

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

Art. 3 Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.

Art. 5 Applicazione territoriale
  1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.
  2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
  3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 6 Rapporti con la Convenzione

Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

Art. 7 Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 8 Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 7.
  2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Art. 9 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne darà copia conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania21 settembre20001° ottobre2000
Andorra22 gennaio19961° febbraio1996
Armenia29 settembre20031° ottobre2003
Austria5 gennaio19841° marzo1985
Azerbaigian*15 aprile20021° maggio2002
Belgio10 dicembre19981° gennaio1999
Bosnia e Erzegovina12 luglio20021° agosto2002
Bulgaria29 settembre19991° ottobre1999
Ceca, Repubblica18 marzo19921° gennaio1993
Cipro19 gennaio20001° febbraio2000
Croazia5 novembre19971° dicembre1997
Danimarca1° dicembre19831° marzo1985
Estonia17 aprile19981° maggio1998
Finlandia10 maggio19901° giugno1990
Francia17 febbraio19861° marzo1986
Georgia13 aprile20001° maggio2000
Germania*5 luglio19891° agosto1989
Grecia8 settembre19981° ottobre1998
Irlanda24 giugno19941° luglio1994
Islanda22 maggio19871° giugno1987
Italia29 dicembre19881° gennaio1989
Lettonia7 maggio19991° giugno1999
Liechtenstein15 novembre19901° dicembre1990
Lituania8 luglio19991° agosto1999
Lussemburgo19 febbraio19851° marzo1985
Macedonia del Nord10 aprile19971° maggio1997
Malta26 marzo19911° aprile1991
Moldova12 settembre19971° ottobre1997
Monaco30 novembre20051° dicembre2005
Montenegro6 giugno2006 S6 giugno2006
Norvegia25 ottobre19881° novembre1988
Paesi Bassi*
Aruba25 aprile19861° maggio1986
Curaçao25 aprile19861° maggio1986
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)25 aprile19861° maggio1986
Sint Maarten25 aprile19861° maggio1986
Polonia30 ottobre20001° novembre2000
Portogallo2 ottobre19861° novembre1986
Regno Unito20 maggio19991° giugno1999
Guernesey20 maggio19991° giugno1999
Isola di Man20 maggio19991° giugno1999
Jersey20 maggio19991° giugno1999
Romania20 giugno19941° luglio1994
San Marino22 marzo19891° aprile1989
Serbia3 marzo20041° aprile2004
Slovacchia18 marzo19921° gennaio1993
Slovenia28 giugno19941° luglio1994
Spagna14 gennaio19851° marzo1985
Svezia9 febbraio19841° marzo1985
Svizzera13 ottobre19871° novembre1987
Turchia12 novembre20031° dicembre2003
Ucraina*4 aprile20001° maggio2000
Ungheria5 novembre19921° dicembre1992
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 20 mar. 1987 (RU 1987 1806).

  2. VediRS 0.101.09 art. 2 n. 6

  3. RS 0.101

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