Legge federale sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero

981Federal Act1 gen 1981

del 21 marzo 1980 (Stato 1° gennaio 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19792,

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina

  1. la determinazione delle pretese di indennità che la Confederazione deve far valere, conformemente al diritto internazionale, in ragione di interventi di Stati esteri su interessi di persone fisiche e giuridiche svizzere;
  2. l’esecuzione dei rispettivi accordi di indennità.
Art. 2 Determinazione delle pretese d’indennità
  1. Per far valere le pretese di indennità, il Dipartimento federale degli affari esteri può, mediante appello pubblico, invitare le persone interessate a notificare le loro pretese; esso può stabilire un termine di perenzione.
  2. Il Dipartimento accerta se i richiedenti adempiono le condizioni personali e materiali che consentano alla Confederazione di presentare una domanda d’indennità nell’ambito dei negoziati con Stati esteri; la sua decisione non pregiudica quella in merito all’indennità (art. 5 cpv. 3). .3.
  3. Il Consiglio federale può rinunciare a far valere casi d’importanza esigua.
Art. 3 Commissione

Il Consiglio federale istituisce una «Commissione delle indennità estere»4(Commissione) composta di rappresentanti dell’Amministrazione federale e di altri periti.

Art. 4 Esecuzione di accordi d’indennità
  1. Il Consiglio federale può incaricare la Commissione di eseguire gli accordi d’indennità.
  2. Ove circostanze particolari l’esigano, il Consiglio federale può parimenti affidare l’esecuzione ad altre autorità. Le disposizioni della presente legge e della sua ordinanza d’esecuzione5si applicano per analogia.
Art. 5 Compiti della Commissione
  1. Per l’esecuzione di un accordo d’indennità, la Commissione può, mediante appello pubblico, invitare le persone interessate a notificare le loro pretese; essa può stabilire un termine di perenzione.
  2. La Commissione può dispensare dall’obbligo di notificazione le persone le cui pretese già sono state notificate e incluse nei negoziati con Stati esteri, conformemente alla procedura di cui all’articolo 2.
  3. La Commissione determina se i richiedenti adempiono le condizioni personali e materiali cui è subordinata l’assegnazione di un’indennità; essa valuta i danni e ripartisce l’indennità fra gli aventi diritto.
  4. Il Consiglio federale può affidare alla Commissione altri compiti in materia di domande di indennità verso l’estero o in rapporto con prestazioni analoghe.
Art. 6 Diritto applicabile

La Commissione eseguisce gli accordi d’indennità conformemente alle disposizioni di questi ultimi e alle altre disposizioni del diritto federale, nonché ai principi generali del diritto internazionale.

Art. 7
Art. 8 Procedura di ricorso
  1. Il richiedente o l’avente diritto non è parte e non gode del diritto di ricorso contro decisioni relative a domande presentate da altre persone.
  2. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha diritto di ricorrere.6
  3. Non può essere invocata l’inadeguatezza.
  4. e5. 7
Art. 9 Disposizioni speciali applicabili ai casi d’importanza esigua

La Commissione può:

  1. rinunciare ad assegnare le indennità in casi d’importanza esigua;
  2. stabilire indennità uniformi per talune categorie di casi di importanza esigua;
  3. trattare talune categorie di casi d’importanza esigua secondo una procedura sommaria derogante alla legge del 20 dicembre 19688sulla procedura amministrativa.
Art. 10 Assistenza amministrativa e giudiziaria

Per l’accertamento dei fatti, le autorità federali e cantonali come anche le istituzioni che svolgono compiti amministrativi devono accordare gratuitamente l’assistenza amministrativa e giudiziaria nella procedura di determinazione delle pretese e nell’esecuzione degli accordi d’indennità.

Art. 11 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Esso emana le disposizioni esecutive.

Art. 12 Modificazione e abrogazioni
  1. ** La legge federale del 16 dicembre 19439sull’organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Art. 99 lett. i*.* 2. Sono abrogati:
    1. Il decreto federale del 21 dicembre 195010che istituisce una Commissione delle indennità di nazionalizzazione e una Commissione di ricorso;
    2. Gli articoli 7 e 8 del decreto federale del 13 giugno 195711concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all’estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945.
Art. 13 Disposizione transitoria

I compiti della Commissione per l’aiuto agli Svizzeri dell’estero vittime della guerra e quelli della Commissione di ricorso giusta il decreto federale del 13 giugno 195712incombono d’ora in poi alla Commissione delle indennità estere e alla Commissione di ricorso13.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198114

Footnotes

  1. [CS 1 3]

  2. FF 1979 II 1085

  3. Per. abrogato dal n. 149 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32 ).

  4. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ).

  5. RS 981.1

  6. Nuovo testo giusta il n. 149 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32 ).

  7. Abrogati dal n. 149 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32 ).

  8. RS 172.021

  9. [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899art. 118, 1959 921, 1969 755art. 80 lett. b784, 1977 237n. II 3862art. 52 n. 21323n. III, 1978 688art. 88 n. 31450, 1979 42, 1980 31n. IV1718art. 52 n. 2, 1982 1676all. n. 13, 1983 1886art. 36 n. 1, 1986 926art. 59 n. 1, 1987 226n. II 11665n. II, 1988 1776all. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 n. 11945all. n. 1, 1995 1227all. n. 34093all. n. 4, 1996 508art. 36750art. 171445all. n. 21498all. n. 2, 1997 1155all. n. 62465all. n. 5, 1998 2847all. n. 33033all. n. 2, 1999 1118all. n. 13071n. I 2, 2000 273all. n. 6416n. I 2505n. I 12355all. n. 12719, 2001 114n. I 4894art. 40 n. 31029art. 11 cpv. 2, 2002 863art. 351904art. 36 n. 12767n. II3988all. n. 1, 2003 2133all. n. 73543all. n. II 4 lett. a4557all. n. II 1, 2004 1985all. n. II 14719all. n. II 1, 2005 5685all. n. 7.RU 2006 1205art. 131 cpv. 1].

  10. [RU 1951 363]

  11. RS 983.1

  12. RS 983.1

  13. Ora: al Tribunale amministrativo federale.

  14. DCF del 1° gen. 1980 (RU 1980 1822)