del 12 dicembre 1977 (Stato 1° novembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19761su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (legge),
ordina:
Sezione 1: In generale
Art. 1 Uffici federali
- Gli uffici federali seguenti sono incaricati dell’esecuzione della legge:
- 2 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)3del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)4.
- Il Consiglio federale o il dipartimento competente può incaricare altri uffici e servizi federali di eseguire i provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario.
Art. 2 Competenza, gradi di collaborazione
- Rientrano nella competenza degli uffici federali:
- la preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento;
- 5 la gestione dei crediti d’impegno;
- la preparazione e la discussione di singoli provvedimenti, svolti autonomamente o con i compartecipanti e gli intermediari;
- la cura dei rapporti con compartecipanti o intermediari;
- l’esecuzione e la valutazione di singoli provvedimenti.
- Nel caso in cui un ufficio abbia il diritto di concorrere con il proprio parere, l’ufficio federale competente non è vincolato al parere espresso.6
- L’ufficio federale competente, se opera d’intesa con un altro, può prendere decisioni soltanto con l’assenso di questo.
Art. 3 Modalità
- Sono provvedimenti bilaterali segnatamente:
- i progetti della Confederazione, eseguiti direttamente o in regìa;
- i progetti eseguiti in favore di Paesi compartecipanti dalla Confederazione, in collaborazione con altri Stati;
- i contributi e altre prestazioni a intermediari, come istituzioni private o pubbliche, Cantoni e Comuni;
- i contributi e le altre prestazioni a organizzazioni internazionali per progetti eseguiti in Paesi o regioni determinate.
- Sono provvedimenti multilaterali i contributi e le altre prestazioni a organizzazioni internazionali, in particolare per l’attuazione dei loro programmi generali.
- Sono provvedimenti autonomi quelli che la Confederazione attua unilateralmente in favore di uno o di parecchi Paesi oppure, nel quadro di compiti particolari, per promuovere in generale la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.
Sezione 2: Cooperazione allo sviluppo
Art. 4 Concezione globale
La DSC7e la SECO, come anche l’Amministrazione federale delle finanze, elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La coordinazione incombe alla DSC.
Art. 5 Concorso all’elaborazione della politica internazionale di sviluppo
- Il DFAE e il DEFR elaborano in comune la posizione del nostro Paese, al momento in cui, in conferenze internazionali e nel quadro d’organizzazioni e di enti internazionali, sono trattati simultaneamente problemi generali o più forme della cooperazione allo sviluppo. Se necessario, altri dipartimenti partecipano a questo lavoro preparatorio. La coordinazione incombe all’ufficio federale competente per la conferenza, l’organizzazione o l’ente.
- Questo ufficio federale rappresenta la Svizzera alla conferenza, oppure nell’organizzazione o nell’ente; alle trattative partecipano, se necessario, altri uffici o servizi federali.
Art. 6 Cooperazione tecnica
- La DSC è competente per la cooperazione tecnica; la SECO ha il diritto di esprimere il proprio parere.
- Le borse di formazione in Svizzera per cittadini dei Paesi in sviluppo possono pure essere concesse, in virtù del pertinente decreto federale, sulla concessione di borse a studenti stranieri in Svizzera. In questo caso, il Dipartimento federale dell’interno e la Commissione federale delle borse di studio, in cui è rappresentata la DSC, sono competenti.
Art. 7 Aiuto finanziario bilaterale
- La DSC è competente per l’aiuto finanziario bilaterale, in collaborazione con la SECO.
- Se l’aiuto bilaterale assume la forma di crediti misti o di provvedimenti simili, è competente la SECO in collaborazione con la DSC.
- La DSC e la SECO determinano in comune, per tutti i provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale, i Paesi beneficiari, gli importi loro assegnati e le condizioni alle quali è attuato il provvedimento.
- La DSC e la SECO conducono in comune i negoziati sui provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale secondo il capoverso 1, se questi negoziati sono connessi con altre trattative inerenti ad accordi economici oppure se lo esige la loro rilevanza economica per la Svizzera.
- Il Consiglio federale può, in singoli casi, disciplinare diversamente le competenze.
Art. 8 Aiuto finanziario multilaterale
- L’aiuto finanziario multilaterale è un compito comune della DSC e della SECO.
- La DSC e la SECO determinano in comune, per tutti i provvedimenti d’aiuto finanziario multilaterale, le istituzioni beneficiarie, gli importi loro assegnati e le condizioni alle quali è attuato il provvedimento. Essi stabiliscono in comune la posizione del nostro Paese negli organi direttivi delle istituzioni internazionali e regionali di finanziamento dello sviluppo.
- La DSC coordina il complesso dell’aiuto finanziario multilaterale, in particolare la preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento. Amministra i crediti d’impegno.8
- Il Consiglio federale stabilisce quale dei due uffici federali assicura la coordinazione per ciascuna delle istituzioni internazionali o regionali di finanziamento dello sviluppo e agisce, rispetto ad essa, come ufficio federale competente.
Art. 9 Provvedimenti di politica commerciale
La SECO è competente per i provvedimenti di politica commerciale nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo; la DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.
Art. 10 Provvedimenti per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata
La SECO è competente per i provvedimenti intesi a promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. La DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.
Art. 11 Nuove forme e forme miste
Le nuove forme e le forme miste sono di competenza, secondo le loro caratteristiche, della DSC o della SECO oppure di altri uffici o servizi federali.
Sezione 3: Aiuto umanitario
Art. 12 Concezione globale
La DSC e l’Amministrazione federale delle finanze elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera all’aiuto umanitario internazionale. La coordinazione incombe alla DSC.
Art. 13 Concorso all’elaborazione dell’aiuto umanitario internazionale
- Il DFAE elabora la posizione del nostro Paese nelle conferenze internazionali e nelle organizzazioni e negli enti internazionali, che si occupano dell’aiuto umanitario. Se necessario, altri dipartimenti partecipano all’elaborazione. La coordinazione incombe all’ufficio federale competente per la conferenza, l’organizzazione o l’ente.
- Questo ufficio federale rappresenta la Svizzera alla conferenza, nell’organizzazione o nell’ente; alle trattative partecipano, se necessario, altri uffici o servizi federali.
Art. 14 Provvedimenti
- La DSC è competente per i provvedimenti d’aiuto umanitario.9
- Per l’aiuto umanitario operativo la DSC dispone del Corpo svizzero per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero (ASC). Questo Corpo è diretto dal Delegato per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero.10
- Sono riservate le competenze secondo il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 197211per l’esecuzione dell’accordo internazionale sui cereali del 1971 (Convenzione concernente l’aiuto alimentare).
- La DSC e l’Ufficio dell’agricoltura12del DEFR attuano i provvedimenti secondo il decreto federale concernente le forniture di latticini nel quadro dell’aiuto alimentare.
Sezione 4: Competenze finanziarie, controllo dell’impiego dei fondi
Art. 15 Competenze finanziarie nel quadro della cooperazione allo sviluppo
- Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo prevedibile supera 20 milioni di franchi.13
- Le competenze finanziarie dei singoli dipartimenti e uffici federali sono stabilite nell’allegato 1.
Art. 16 Competenze finanziarie nel quadro dell’aiuto umanitario
- Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo prevedibile supera 20 milioni di franchi.14
- I provvedimenti il cui costo prevedibile ammonta fino a 20 milioni di franchi sono decisi dalla DSC.15
Art. 17 Superamento dei costi
Se le spese d’attuazione di provvedimenti previsti non superano il credito concesso di più di un quarto, i costi suppletivi possono essere decretati dai dipartimenti o dagli uffici federali competenti, nell’ambito delle loro competenze finanziarie.
Art. 18 Modificazioni
Gli uffici federali competenti possono ove occorra decidere di mutare un provvedimento, se non risultano costi suppletivi.
Art. 19 Forma delle decisioni
I provvedimenti, i costi suppletivi e i mutamenti sono motivati e decisi per scritto.
Art. 20 Controllo dell’impiego dei fondi
- Gli uffici federali competenti esercitano il controllo sull’impiego dei fondi, che mettono a disposizione dei compartecipanti o degli intermediari.
- Questi uffici emanano, se necessario, prescrizioni particolari sulle prove da fornire circa l’impiego dei fondi, in collaborazione con il Controllo federale delle finanze.
Sezione 5: Esecuzione
Art. 21 Conclusione d’accordi
- Se la natura dei provvedimenti lo consente, sono conclusi, con i compartecipanti e gli intermediari, accordi d’attuazione.
- Gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto internazionale di portata limitata, come anche accordi di diritto pubblico o privato, purché i crediti siano stati stanziati. Gli accordi di diritto internazionale che non sono di portata limitata e si riferiscono a progetti o programmi possono essere conclusi dal Dipartimento competente purché i crediti siano stati stanziati.
Art. 22 Personale
I servizi federali competenti possono assumere, in virtù di contratti di diritto privato, collaboratori qualificati per l’esecuzione dei provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario. Ai collaboratori è impartita, per il loro intervento, una formazione personale e, se necessario, professionale.
Art. 23 Acquisto di materiale
All’acquisto di materiale è applicabile l’ordinanza dell’8 dicembre 197516sugli acquisti. Occorre tener conto delle condizioni esistenti nello Stato compartecipante e dell’effetto generale sullo sviluppo.
Sezione 6: Organi particolari
Art. 24 Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali
- Il Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali (CISCI) è composto di rappresentanti della DSC, della SECO e dell’Amministrazione federale delle finanze. Possono partecipare alle sedute del CISCI rappresentanti di altri servizi federali, in particolare della Direzione politica del DFAE, dell’Ufficio federale della cultura e dell’Ufficio federale della sanità pubblica del Dipartimento federale dell’interno, della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione17e dell’Ufficio federale dell’agricoltura del DEFR, dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e della Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia, se sono trattati temi di loro competenza.18
- Al CISCI incombe segnatamente di:
- elaborare decisioni del Consiglio federale sulla concezione del contributo svizzero alla cooperazione internazionale allo sviluppo;
- elaborare decisioni del Consiglio federale su singoli temi e provvedimenti nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, che assumono un’importanza fondamentale;
- prendere decisioni, in caso di dubbio, circa l’esecuzione dell’ordinanza, tenuto conto che i temi rilevanti sono sottoposti al Consiglio federale;
- deliberare sul piano finanziario per l’«aiuto pubblico allo sviluppo», della Svizzera.
- La DSC assume la presidenza, coordina i lavori e assicura la segreteria. Ciascuno dei servizi rappresentati nel CISCI può chiedere la convocazione d’una seduta.
Art. 25 Commissione consultiva per la cooperazione internazionale
- La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale (Commissione consultiva) è composta al massimo di 15 membri. Questi ultimi non devono fare parte dell’Amministrazione federale.19
- La Commissione consultiva:
- assiste il Consiglio federale in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, di aiuto umanitario e di cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
- esamina in particolare gli obiettivi, le priorità e la concezione generale alla base dei provvedimenti in materia di cooperazione;
- può sottoporre proposte.20
- Le sedute comuni con la Commissione consultiva di politica commerciale sono dirette dai presidenti delle due commissioni. Le sedute sono convocate secondo il bisogno, su iniziativa dei due presidenti oppure a domanda di una delle due commissioni.
- La DSC cura la segreteria della Commissione consultiva e delle sedute comuni.
Art. 26
Sezione 7: Compiti particolari
Art. 27 Informazione e relazioni in Svizzera
- Gli uffici federali competenti informano l’opinione pubblica circa la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali in generale e la contribuzione svizzera.21
- Essi curano le relazioni con i Cantoni, i Comuni e le università, come pure con le organizzazioni svizzere e le cerchie private, nella misura in cui dette relazioni servono a promuovere la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.
- La DSC coordina la compilazione e la pubblicazione della statistica su l’«aiuto pubblico allo sviluppo», della Svizzera.
Art. 28 Conferenza della cooperazione allo sviluppo
- La DSC e la SECO organizzano annualmente la conferenza per la cooperazione allo sviluppo. Invitano a parteciparvi rappresentanti delle cerchie interessate a temi di cooperazione internazionale allo sviluppo.
- La conferenza serve allo scambio di opinioni ed esperienze concernenti problemi attuali della cooperazione allo sviluppo e deve promuovere la comprensione del pubblico per la politica di sviluppo.
- Per la preparazione e lo svolgimento della conferenza possono essere chiamate a collaborare persone e istituzioni estranee all’amministrazione federale.
Art. 29 Ricerca e insegnamento
- La DSC promuove la ricerca scientifica e incoraggia la formazione accademica e, in generale, l’insegnamento nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. La SECO ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.
- La SECO può affidare mandati di ricerca nel quadro della sua competenza.
Sezione 8: …
Art. 30
Sezione 8a: .
Art. 30a a 30d
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 31 Abrogazione
È segnatamente abrogata l’ordinanza del 13 settembre 197222concernente la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 32 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978.
Disposizioni transitorie della modifica del 5 marzo 2010
Allegato 1
(art. 15 cpv. 2)
Competenze finanziarie dei dipartimenti e degli uffici federali nel settore della cooperazione allo sviluppo
Allegato 2