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951.951 ΓÇó Ordinanza sull’osservazione della congiuntura
951.951Federal Council Ordinance1 ott 1982
del 25 agosto 1982 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 14 della legge federale del 20 giugno 19801su l’osservazione della congiuntura e le indagini congiunturali,
ordina:
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2assegna i mandati di ricerca e provvede affinché i risultati siano resi pubblici.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1982.
RS 951.95 ↩
Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 2 n. 5 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Abrogato dal n. II 13 dell’O del 12 set. 2007 concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525). ↩