Ordinanza sull’osservazione della congiuntura

951.951Federal Council Ordinance1 ott 1982

del 25 agosto 1982 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 14 della legge federale del 20 giugno 19801su l’osservazione della congiuntura e le indagini congiunturali,

ordina:

Sezione 1: Ricerca sulla congiuntura

Art. 1

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2assegna i mandati di ricerca e provvede affinché i risultati siano resi pubblici.

Sezione 2: Osservazione della congiuntura

Art. 2 Ricorso agli organi incaricati delle indagini
  1. Gli organi incaricati delle indagini le eseguono in modo che i risultati servano all’osservazione della congiuntura.
  2. Si accordano con la SECO sul modo di elaborazione di questi risultati. La SECO può incaricarli di eseguire analisi particolari.
Art. 3 Ricorso ad altre istituzioni
  1. .3
  2. La SECO può ricorrere ad altre istituzioni qualificate per osservare la congiuntura. Può concedere loro un’indennità.
Art. 4

Sezione 3: Indagini congiunturali

Art. 5 a 11

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12
Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1982.

Footnotes

  1. RS 951.95

  2. Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 2 n. 5 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. Abrogato dal n. II 13 dell’O del 12 set. 2007 concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).