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951.95 ΓÇó Legge federale sull’osservazione congiunturale
del 20 giugno 1980 (Stato 1° gennaio 2009)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 3quinquiescapoversi 1 e 5 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 19792,
decreta:
La Confederazione può promuovere la ricerca sulla congiuntura, in particolare affidando mandati di ricerca. Provvede affinché i risultati delle ricerche siano resi pubblici.
L’Ufficio federale dei problemi congiunturali4è incaricato di osservare la congiuntura. Fa appello alle unità amministrative della Confederazione responsabili delle rilevazioni dei dati economici e ad altre istituzioni qualificate.
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19815
[CS 1 3; RU 1978 485]. Vedi ora l’art. 100 cpv. 1 e 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
FF 1980 I 277 ↩
Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RS 431.01 ). ↩
Ora: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia,RS 172.216.1 ,RU 2000 187art. 19). ↩
DCF del 15 dic. 1980 (RU 1981 17). ↩