Legge federale sull’osservazione congiunturale

951.95Federal Act1 gen 1981

del 20 giugno 1980 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 3quinquiescapoversi 1 e 5 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 19792,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio
  1. La Confederazione valuta continuativamente la situazione e l’evoluzione congiunturali a livello nazionale e regionale (osservazione della congiuntura).
  2. Rileva i dati economici necessari e li analizza.3
Art. 2 Ricerca sulla congiuntura

La Confederazione può promuovere la ricerca sulla congiuntura, in particolare affidando mandati di ricerca. Provvede affinché i risultati delle ricerche siano resi pubblici.

Sezione 2: Osservazione della congiuntura

Art. 3 Ufficio federale dei problemi congiunturali

L’Ufficio federale dei problemi congiunturali4è incaricato di osservare la congiuntura. Fa appello alle unità amministrative della Confederazione responsabili delle rilevazioni dei dati economici e ad altre istituzioni qualificate.

Art. 4

Sezione 3: Indagini congiunturali

Art. 5 a 11

Sezione 4: Disposizioni penali

Art. 12 e 13

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19815

Footnotes

  1. [CS 1 3; RU 1978 485]. Vedi ora l’art. 100 cpv. 1 e 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ).

  2. FF 1980 I 277

  3. Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RS 431.01 ).

  4. Ora: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia,RS 172.216.1 ,RU 2000 187art. 19).

  5. DCF del 15 dic. 1980 (RU 1981 17).