Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

951.25Federal Act15 mar 2007

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 103 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 20052;
visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 20063,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo
  1. La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi.4Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.
  2. A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.
Art. 2 Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

  1. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;
  2. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;
  3. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d’azienda e quelle delle persone che aspirano a un’attività indipendente;
  4. 5 le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari

Art. 3 Beneficiari

Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell’8 novembre 19346sulle banche.

Art. 4 Condizioni del riconoscimento
  1. Sono riconosciute le organizzazioni:
    1. gestite senza scopo di lucro;
    2. aperte alle imprese di tutti i settori;
    3. 7 indipendenti dall’erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;
    4. dirette con professionalità ed efficienza; e
    5. attive a livello sovracantonale.
  2. Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.
Art. 5 Aiuti finanziari
  1. Gli aiuti finanziari sono versati:
    1. per la copertura di perdite da fideiussioni;
    2. per le spese d’amministrazione.
  2. In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.
Art. 6 Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite
  1. Le organizzazioni riconosciute possono concedere fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.
  2. La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fideiussioni ai sensi della presente legge.
  3. Sono fatti salvi gli articoli 71a –71d della legge del 25 giugno 19828sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 7 Spese d’amministrazione
  1. La Confederazione partecipa alle spese d’amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.
  2. Se un’organizzazione distribuisce l’avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d’amministrazione dell’organizzazione interessata.
Art. 8 Finanziamento
  1. L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti d’impegno9limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l’articolo 5 capoverso 2.
  2. Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l’articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.
  3. Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.

Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici

Art. 9 Riconoscimento e sorveglianza
  1. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)10riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.
  2. Il DEFR sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.
  3. Se un’organizzazione non adempie più le condizioni, il DEFR può revocarle il riconoscimento.
Art. 10 Rimedi giuridici

Le decisioni del DEFR sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 4: Valutazione

Art. 11

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sull’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Esecuzione
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
  2. Il DEFR è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all’esecuzione.
  3. La delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.
Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente
  1. Il decreto federale del 22 giugno 194911inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.
  2. Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

12

Art. 14 Disposizione transitoria

Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 194913inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018

I contratti di fideiussione in corso all’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore:
Art. 1–12: 15 marzo 200714
Art. 13–15: 15 luglio 200715

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 2006 2771

  3. FF 2006 2799

  4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781;FF 2018 1049).

  5. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781;FF 2018 1049).

  6. RS 952.0

  7. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781;FF 2018 1049).

  8. RS 837.0

  9. Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662;FF 2020 333).

  10. Nuova espr. giusta il n. I 37 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  11. [RU 1949 II 1691, 1968 105]

  12. Le mod. possono essere consultate allaRU 2007 693.

  13. [RU 1949 II 1691, 1968 105]

  14. DCF del 28 feb. 2007.

  15. Art. unico cpv. 1 dell’O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3363).

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