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951.19•Legge federale sull’impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale
951.19Federal Act1 mar 2007
del 16 dicembre 2005 (Stato 1° marzo 2007)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 99 capoverso 4 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20032,
decreta:
La quota spettante alla Confederazione del ricavo della vendita delle 1300 tonnellate di oro che la Banca nazionale non ha più bisogno per la sua politica monetaria, secondo l’articolo 99 capoverso 4 della Costituzione federale, è accreditata al Fondo di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.
Data dell’entrata in vigore:41° marzo 2007
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