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951.181•Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera
951.181Federal Council Ordinance1 gen 2008
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 20031
sulla Banca nazionale (LBN),
ordina:
La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.
L’ordinanza del 7 dicembre 19922concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
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