Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera

951.181Federal Council Ordinance1 gen 2008

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 20031
sulla Banca nazionale (LBN),

ordina:

Art. 1 Basi per il calcolo

La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

Art. 2 Scadenza dei versamenti
  1. La Banca nazionale svizzera (BNS) bonifica all’Amministrazione federale delle finanze (AFF) l’importo da ripartire di cui all’articolo 31 capoverso 2 LBN dopo l’assemblea generale degli azionisti.
  2. L’AFF versa ai Cantoni l’importo loro spettante non appena ricevuto il corrispondente versamento della BNS.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 7 dicembre 19922concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Footnotes

  1. RS 951.11

  2. [RU 1992 2564, 2004 3399]

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