Ordinanza sugli emolumenti del Servizio di accreditamento svizzero

946.513.7OEm-AccFederal Council Ordinance1 apr 2006

(OEm-Acc)1

del 10 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 19952sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Servizio di accreditamento svizzero (SAS). 3
  2. Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044sugli emolumenti.
Art. 1a Obbligo di pagare gli emolumenti
  1. Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione nel campo dell’accreditamento deve pagare un emolumento.5
  2. L’obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche ai Cantoni ed ai Comuni.
Art. 2 Supplemento

Il SAS6può riscuotere i seguenti supplementi:

  1. fino al 50 per cento per attività effettuate, a richiesta, d’urgenza o fuori delle ore normali di lavoro; e
  2. fino al 100 per cento per attività per il cui disbrigo vengono sfruttate particolari esperienze da attività precedenti in modo che senza tale supplemento la persona assoggettata abbia facilitazioni finanziarie ingiustificate in rapporto a casi simili precedenti.
Art. 3 Disborsi
  1. I disborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separatamente.
  2. Sono considerate disborsi in particolare le spese supplementari relative a una singola attività assoggettata, segnatamente le spese per materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software utilizzabili una sola volta.
  3. In caso di riutilizzazione di materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software, i disborsi possono essere suddivisi tra i richiedenti.
Art. 4 Preventivo

Il SAS informa anticipatamente la persona assoggettata circa l’ammontare delle spese presumibili.

Art. 5 Fatture parziali
  1. Per lavori di lunga durata il SAS può fatturare prestazioni parziali.
  2. Se l’attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento.
  3. In caso di morosità l’esecuzione dell’attività assoggettata può essere interrotta.
Art. 6 Emolumenti secondo il tempo impiegato

La tariffa dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a:

franchi
a. per il personale del settore amministrativo140.–
b. per i periti principali del settore accreditamento235.–
Art. 7 Emolumento d’iscrizione
  1. Con la domanda di accreditamento il richiedente deve pagare un emolumento d’iscrizione di 1500 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell’incartamento, documentazione, informazioni).7
  2. L’emolumento è fatturato immediatamente dopo il deposito della domanda.
  3. In caso d’interruzione della procedura d’accreditamento è addebitato l’intero emolumento d’iscrizione.
Art. 8 Emolumento annuo
  1. Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accreditati il SAS riscuote ogni anno un emolumento, segnatamente per:
    1. l’aggiornamento dell’incartamento degli organismi accreditati;
    2. la rappresentanza degli interessi degli organismi accreditati in Svizzera e all’estero;
    3. il sostegno e l’informazione degli organismi accreditati.
  2. Ammontare dell’emolumento annuo per:
franchi
a. i laboratori di prova tipo A2400.–
b. i laboratori di prova tipo B3100.–
c. i laboratori di prova tipo C3800.–
d. i laboratori di taratura2400.–
e. i laboratori medici tipo A2400.–
f. i laboratori medici tipo B3100.–
g. i laboratori medici tipo C3800.–
h. i produttori di materiali di riferimento3800.–
i. gli organizzatori di prove valutative interlaboratorio tipo A3100.–
j. gli organizzatori di prove valutative interlaboratorio tipo B3800.–
k. gli organismi di ispezione3800.–
l. gli organismi di certificazione di sistemi di gestione3800.–
e per ciascun certificato valido supplementare dell’organismo di certificazione di sistemi di gestione10.–
m. l’organismi di certificazione di persone3800.–
n. gli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi3800.–
o. le biobanche3800.–
p. gli organismi di validazione e verifica3800.–
  1. Se un organismo accreditato dispone di diversi sedi, è riscosso un emolumento annuo di 500 franchi per ogni sede aggiuntiva.
  2. Se l’accreditamento viene sospeso ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 17 giugno 19968sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD), gli emolumenti annuali sono fatturati integralmente.
  3. In caso di rinuncia di un organismo all’accreditamento o di revoca dell’accreditamento gli emolumenti per l’anno corrente sono riscossipro rata temporis . Devono essere pagati entro 60 giorni dalla rinuncia dell’accreditamento o dal passaggio in giudicato della revoca.
Art. 8a Adeguamento degli emolumenti e dei tipi di accreditamento
  1. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può adeguare, all’inizio dell’anno successivo, gli emolumenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 all’indice nazionale dei prezzi al consumo, a condizione che questi ultimi abbiano subìto un rincaro di almeno il 5 per cento dall’ultimo adeguamento.
  2. Può adeguare i tipi di accreditamento elencati all’articolo 8 capoverso 2 ai tipi di accreditamento elencati nell’allegato 2 OAccD9e fissare gli emolumenti annui per i nuovi tipi di accreditamento.
Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 649).

  2. RS 946.51

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 649).

  4. RS 172.041.1

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).

  6. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 649). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).

  8. RS 946.512

  9. RS 946.512

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