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946.511 ΓÇó Ordinanza sulla notificazione delle prescrizioni e norme tecniche nonché sui compiti dell’Associazione Svizzera di Normazione
946.511ONFederal Council Ordinance1 lug 1996
(Ordinanza sulla notificazione, ON)
del 17 giugno 1996 (Stato 1° giugno 2002)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 6 ottobre 19951sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC);
in esecuzione dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi del 15 aprile 19942;
in esecuzione dell’Accordo OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie del 15 aprile 19943;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20014di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19605istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H,6
ordina:
Nell’esecuzione della presente ordinanza, la SNV è sottoposta alla vigilanza del Seco.
L’ordinanza di notifica del 3 dicembre 19909è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.
RS 946.51 ↩
RS 0.632.20 all. 1A.6 ↩
RS 0.632.20 all. 1A.4 ↩
FF 2001 4499 ↩
RS 0.632.31 ↩
Nuovo testo del 4° comma giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2139). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2139). ↩
Nuova denominazione giusta l’art. 21 n. 21 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
[RU 1990 1963] ↩