Ordinanza del DEFR sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci

946.311OAO-DEFRDepartmental Ordinance1 mag 2008

(OAO-DEFR)

del 9 aprile 2008 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visti gli articoli 6 capoverso 1, 11 capoversi 2 e 3, 19 capoverso 3, 20 capoverso 1, 24 capoverso 2 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 aprile 20082
sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Uffici emittenti

Le camere di commercio riportate all’allegato 1 sono competenti, sul territorio interno, quali uffici emittenti per la propria giurisdizione.

Art. 2 Regole di lavorazione e trasformazione per determinati prodotti
  1. I prodotti riportati nella tabella 1 dell’allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera c OAO se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista.
  2. I prodotti riportati nella tabella 2 dell’allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 OAO solo se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista.
Art. 3 Tolleranza

Nella fabbricazione di un prodotto possono essere impiegati materiali non di origine svizzera se:

  1. il loro valore complessivo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
  2. l’applicazione del presente articolo non comporta il superamento della percentuale massima tollerata per determinati materiali senza attestazione originale, riportata nella colonna 3 delle liste all’allegato 2.
Art. 4 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature
  1. Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature consegnati insieme a strumenti, macchine o veicoli hanno la stessa origine degli strumenti, delle macchine, degli apparecchi e dei veicoli assieme ai quali sono consegnati come attrezzatura ordinaria.
  2. Per pezzi di ricambio essenziali, destinati a strumenti, macchine, apparecchi o veicoli già esportati dei capitoli 84–92 del Sistema armonizzato3e specifiche per tali prodotti, l’origine svizzera può essere autenticata se:
    1. si tratta di parti fondamentali in assenza delle quali gli strumenti, le macchine, gli apparecchi o i veicoli non possono essere messi in funzione e che servono a ripristinare lo stato originario della merce in questione;
    2. il Paese destinatario prescrive la presentazione di un certificato d’origine o di un’attestazione d’origine, e
    3. il richiedente riporta i dati necessari sul retro della domanda di attestazione, alla cifra 3 della dichiarazione del richiedente.

Sezione 2: Prescrizioni concernenti forma e procedura

Art. 5 Forma delle prove documentali dell’origine
  1. La richiesta per il rilascio di una prova documentale dell’origine (prova documentale) è da inoltrare tramite il modulo domanda di attestazione di cui all’allegato 3, debitamente firmato. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
  2. Il certificato d’origine è da redigere sul modulo di cui all’allegato 4. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
  3. Il modulo domanda di attestazione è da stampare su carta di colore giallo, il modulo certificato d’origine su carta di colore verde. In caso di procedura elettronica la carta può essere di colore bianco.
  4. L’attestazione d’origine avviene tramite l’apposizione di un timbro nel caso di fatture commerciali o di altri documenti commerciali, oppure tramite timbro digitale nel caso di procedura elettronica.
  5. I certificati d’origine e le attestazioni d’origine sono redatti in una lingua nazionale. Se necessario, può essere utilizzata un’altra lingua. L’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.
  6. Del certificato d’origine e dell’attestazione d’origine possono essere autenticate altre copie. Esse devono essere contrassegnate in quanto tali.
  7. Per la stessa merce possono essere rilasciati al contempo certificato d’origine e attestazione d’origine.
Art. 6 Dichiarazione d’origine

La dichiarazione d’origine è da riportare sulla fattura commerciale o su un altro documento commerciale conformemente all’allegato 5.

Art. 7 Traduzione di prove documentali estere

Per le prove documentali estere, intese quali documenti di riferimento ai sensi dell’articolo 17 OAO, l’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.

Art. 8 Procedura per la richiesta di una prova documentale
  1. Il richiedente compila in ogni sua parte la domanda di attestazione e, se del caso, il modulo certificato d’origine. Le fatture commerciali e altri documenti commerciali che devono essere autenticati devono contenere dati corrispondenti.
  2. La compilazione manoscritta della richiesta è eseguita a penna e in carattere stampatello.
  3. Il richiedente deve:
    1. provare l’origine svizzera della merce mediante documenti verificabili;
    2. presentare una dichiarazione d’origine rilasciata all’interno del Paese; o
    3. provare l’origine estera della merce mediante la certificazione di base o il certificato di transito oppure tramite la dichiarazione interna di cui all’articolo 17 OAO o un’attestazione equivalente.
  4. Al fine di verificare la corrispondenza fra i documenti di cui al capoverso 3 e la merce, all’ufficio emittente devono essere presentate ulteriori prove, segnatamente la fattura del fornitore intestata al richiedente, la fattura commerciale o altri documenti relativi alla transazione della merce.
  5. Nell’ambito di una procedura semplificata o di una procedura elettronica, al momento dell’inoltro della domanda di attestazione il richiedente deve essere in possesso dei documenti di cui al capoverso 3.
  6. Quale attestazione equivalente ai sensi del capoverso 3 lettera c valgono le prove dell’origine preferenziale secondo:
    1. gli articoli 1 e 9 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20024sul libero scambio;
    2. gli articoli 1 e 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19955sul libero scambio 2; e
    3. gli articoli da 20 a 37 dell’ordinanza del 17 aprile 19966sulle regole d’origine.
Art. 9 Accordo di semplificazione della procedura e autorizzazione per la procedura di autenticazione elettronica
  1. Gli uffici emittenti possono trovare un accordo ai sensi dell’articolo 20 OAO qualora:
    1. le persone e le imprese in questione presentino regolarmente domande per ottenere il rilascio di prove documentali, e
    2. sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.
  2. Sono autorizzate ad avvalersi della procedura di autenticazione elettronica le persone e le imprese con le quali l’ufficio emittente ha concluso un accordo secondo il capoverso 1.
  3. In casi motivati gli uffici emittenti possono autorizzare persone fisiche e giuridiche che non hanno concluso un accordo ai sensi del capoverso 1 ad avvalersi della procedura elettronica, a condizione che sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.
Art. 10 Prove documentali per offerte nel settore degli appalti pubblici
  1. Il richiedente espone in modo credibile all’ufficio emittente che, qualora si aggiudicasse l’appalto, la merce offerta sarà interamente ottenuta o fabbricata oppure subirà sufficienti lavorazioni o trasformazioni sul territorio interno.
  2. I dati da riportare sulla domanda di attestazione, sul certificato d’origine o sul documento commerciale sul quale è redatta l’attestazione d’origine devono essere compilati sulla base dell’allegato 6.
Art. 11 Rilascio a posteriori di prove documentali

In presenza delle prove di cui all’articolo 8 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate prove documentali a posteriori per merce già consegnata.

Art. 12 Smarrimento di prove documentali
  1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di una prova documentale l’esportatore può richiedere all’ufficio emittente il rilascio di un duplicato.
  2. Il duplicato riporta l’annotazione «Duplicato», «Duplikat» o «Duplicata» nonché il numero e la data di emissione dell’originale. In aggiunta, l’annotazione può anche essere riportata in un’altra lingua.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del DFE del 15 agosto 19847sull’origine è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.

Allegato 1

(art. 1)

Uffici emittenti

NomeGiurisdizione
Aargauische Industrie- und Handelskammer, AarauCantone di Argovia
Handelskammer beider Basel, BasileaCantoni di Basilea Città e Basilea Campagna
Handels- und Industrieverein
des Kantons Bern – Berner Handelskammer, Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne – Chambre de Commerce bernoise, Berna
Cantone di Berna
Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden,
Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni,
Chambra da commerzi ed associaziun dals patruns dal Grischun, Coira
Cantone dei Grigioni
Handelskammer Freiburg,
Chambre de commerce Fribourg, Friburgo
Cantone di Friburgo
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, GinevraCantone di Ginevra
Glarner Handelskammer, GlaronaCantone di Glarona
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, LosannaCantone di Vaud
Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino, LuganoCantone Ticino
Zentralschweizerische Handelskammer,
Lucerna
Cantoni di Lucerna, di Uri, di Svitto, di Obvaldo e di Nidvaldo
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, NeuchâtelCantone di Neuchâtel
Chambre de commerce et d’industrie du Jura, DelémontCantone del Giura
Industrie- und Handelskammer
St. Gallen–Appenzell,
San Gallo
Cantoni di San Gallo, di Appenzello Esterno e di Appenzello Interno
Walliser Industrie- und Handelskammer,
Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie, Sion
Cantone del Vallese
Solothurner Handelskammer, SolettaCantone di Soletta
Industrie- und Handelskammer Thurgau, WeinfeldenCantone di Turgovia
Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur, WinterthurCantone di Zurigo: distretto di Winterthur
Zürcher Handelskammer, ZurigoCantone di Zurigo (eccetto il distretto di Winterthur), di Sciaffusa e di Zugo, nonché il Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein
Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer, VaduzPrincipato del Liechtenstein
Allegato 2

(art. 2 cpv. 1)Tabella 1 Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari della Svizzera affinché i prodotti trasformati possono acquisire il carattere di prodotti originari svizzeri

Prodotto finitoMateriali di origine estera utilizzati
Voce
di tariffa^8^
Designazione della merceLavorazioni o trasformazioni che, applicate a materie non originarie, conferiscono
il carattere di prodotto originario
Cap.
28 a 39
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesseTrasformazione chimica; lavorazioni o trasformazioni che permettono l’ottenimento di un prodotto qualitativamente nuovo (v. osservazioni, lett. a)
3105Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti, azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavoletta o forme simili, sia in imballaggi di peso lordo non eccedente 10 kgFabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
3808Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto, oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicideFabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
3809Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio, bozzine preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altroveFabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 3824Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, esclusi: – i leganti preparati per forme o per anime da fonderia, costituiti da resine naturali; – gli oli di lemma e l’olio di Dippel; – gli acidi naftenici e loro sali insolubili nell’acqua e loro esteri; – gli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell’acqua e loro esteri; – solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio e d’etanolammine; – gli acidi solforici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali; – gli scambiatori di ioni; – le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche; – la sorbite, diversa da quella della voce 2905; – le miscele di sali con differenti anioni; – le paste costituite da gelatina per riproduzioni grafiche, anche applicate su carta e materie tessili; – gli zeoliti artificiali (filtri molecolari), puri o mescolati con silicagel.Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 3825Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo, escluse: – le masse per la depurazione di gas; – le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite, provenienti dalla depurazione del gas illuminante.Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 5003
ex 5105
ex 5203
ex 5301
ex 5302
ex 5303
ex 5305
ex 5506
ex 5507
Nastri pettinatiImbianchire o tingere o stampare nastri pettinati (v. riserva sec. osservazioni, lett. b)
ex 5004
ex 5005
ex 5006
ex 5106
ex 5107
ex 5108
ex 5109
ex 5110
5204
ex 5205
ex 5206
ex 5207
ex 5306
ex 5307
ex 5308
5401
ex 5402
ex 5403
ex 5404
ex 5405
ex 5406
5508
ex 5509
ex 5510
ex 5511
ex 5604
ex 5605
ex 5606
Filati, ritorti, filati spiralatiRitorcere o spiralare (con uno o più filati) filati
ex 5007Tessuti di seta lavataLavaggio e finitura di tessuti in seta naturale
ex 5402Filati di filamenti sintetici, testurizzatiTesturizzazione di filati sintetici
ex 5004
ex 5005
ex 5006
ex 5106
ex 5107
ex 5108
ex 5109
ex 5110
ex 5204
ex 5205
ex 5206
ex 5207
ex 5306
ex 5307
ex 5308
ex 5401
ex 5402
ex 5403
ex 5404
ex 5405
ex 5406
ex 5508
ex 5509
ex 5510
ex 5604
ex 5605
ex 5606
Filati non ritorti o ritorti, imbianchiti o tinti o stampatiImbianchire o mercerizzare o tingere o stampare filati non ritorti o ritorti (v. riserva sec. osservazioni, lett. b)
ex 5007
ex 5111
ex 5112
ex 5113
ex 5208
ex 5209
ex 5210
ex 5211
ex 5212
ex 5309
ex 5310
ex 5311
ex 5407
ex 5408
ex 5512
ex 5513
ex 5514
ex 5515
ex 5516
ex 5801
ex 5802
ex 5803
ex 5804
ex 5809
ex 5811
ex 5911
ex 6001
ex 6002
Stoffe imbianchite, tinte o stampate (tessuti, stoffe di maglia, velluti, felpe, tulli, tessuti a maglia annodate)Imbianchire, tingere o stampare stoffe, con o senza lavorazioni di rifinitura (v. riserva sec. osservazioni, lett. b)
ex 5208
ex 5209
ex 5210
ex 5211
ex 5212
Tessuti di cotone per piumini e trapunteRifinitura di tessuti di cotone per piumini e trapunte
ex 5602
ex 5603
Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificatiImpregnare, spalmare o stratificare feltri o stoffe non tessute
ex 7106
ex 7108
ex 7110
Metalli preziosi semilavorati o in polvereFabbricazione partendo da metalli preziosi greggi
7209
ex 7211
ex 7219
ex 7220
ex 7225
ex 7226
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddoModificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, spaccare
ex 7213
ex 7221
ex 7227
Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddoModificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo
ex 7215
ex 7222
ex 7228
Barre di ferro o di acciai legati o no, ottenuti o rifiniti a freddoModificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo
ex 7216
ex 7222
ex 7228
Profilati di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddoModificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento (rollforming, piegatura a freddo)
ex 7217
ex 7223
ex 7229
Fili di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddoModificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento
ex 7228Barre forate per la perforazione di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddoModificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento
ex 7301Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti, ottenute o rifinite a freddoModificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento (rollforming, piegatura a freddo)
ex 7601Alluminio greggioOttenimento mediante trattamento termico o elettrolitico di alluminio non legato
7606Lamiere e nastri di alluminio di spessore eccedente 0,2 mmFabbricazione a partire da sbozzi di alluminio prelaminati
8444Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificialiFabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
8445Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
8446Telai per tessituraFabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
8447Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punta a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglia annodate o per tessuti «tufted»Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
8448Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette);
parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 ( per esempio fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)
Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 8482Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o a aghi, montatiTrattenimento termico (tempera) e levigatura degli anelli interni e di quelli esterni, nonché il montaggio dei cuscinetti
ex 8545Elettrodi di grafite per forni elettrici, per apparecchi di saldatura o impianti elettrolisiTrasformazione di carbone amorfo in grafite mediante procedimento elettrotermico
Osservazionia) I prodotti delle industrie connesse sono considerati come sufficientemente lavorati o trasformati:
– allorché il processo di lavorazione provoca una trasformazione chimica o
– se il prodotto ottenuto possiede caratteristiche diverse da quelle dei prodotti di base.

Per provare l’avvenuta trasformazione chimica basta che, nella struttura chimica del prodotto ottenuto, possa essere dimostrata o rappresentata nella formula strutturale la presenza di molecole della sostanza di base importata o di una sostanza ad essa equivalente. Ai fini dell’interpretazione del concetto «qualitativamente nuovo» sono applicabili i seguenti criteri: – il prodotto ottenuto possiede caratteristiche nuove o proprietà nuove, oppure, data la specifica costituzione, permette nuove applicazioni; – come prova della modificazione qualitativa può pure essere preso in considerazione il particolare impegno aziendale (il suo genere, l’ampiezza e la complessità dei processi di lavorazione, le relative prestazioni lavorative, la prestazione intellettuale e l’abilità proprie, nonché i relativi impianti tecnici di fabbricazione). Nei casi in cui l’applicazione delle succitate direttive dovesse creare difficoltà, la decisione spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini9. b) Non conferiscono tuttavia l’origine le lavorazioni di superficie come: l’imbianchimento rapido, il risciacquo, la colorazione preliminare, ecc.Tabella 2 Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di certi merci del capitolo 91 a cui devono essere sottoposti materiali non originari della Svizzera affinché i prodotti trasformati possono acquisire il carattere di prodotti originari svizzeri

Prodotto finitoMateriali di origine estera utilizzati
Voce
di tariffa^10^
Designazione della merceLavorazioni o trasformazioni che, applicate a materie non originarie, conferiscono
il carattere di prodotto originario
ex Cap. 91Orologeria, eccetto i prodotti delle voci 9101, 9102, 9106, 9107 e 9108Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
9101Orologi da polso, a tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosiFabbricazione a partire da movimenti della voce 9108 assemblati in Svizzera nei quali il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento
9102Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101Fabbricazione a partire da movimenti della voce 9108 assemblati in Svizzera nei quali il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento
9108Movimenti di piccola orologeria, completi e montatiFabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento
Allegato 3

(art. 5 cpv. 1)

Esportatore/Mittente
(Nome, indirizzo del richiedente)
N.
DOMANDA DI ATTESTAZIONE
DestinatarioPer le merci designate qui di seguito è richiesta una prova documentale dell’origine ai sensi dell’ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) alla
Paese di origine:
Indicazioni riguardanti il trasporto
(facoltativo)
Osservazioni
Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merciVoce della tariffa doganale svizzera*****Peso netto
(kg, l, m 3 , ecc.)
Valore in fr.
Peso lordoImportototaledella fattura in fr.
*** Criteri** d’origine (inserire la lettera che conviene)
(basi legali, si veda retro)
1. Merci di produzione propria
A Merci interamente fabbricate (art. 10 OAO)
B Criterio del 50 % di valore aggiunto (art. 11 cpv. 1 lett. a OAO)
C Cambiamento di voce del SA (cambiamento di voce tariffale)
(art. 11 cpv. 1 lett. b OAO)
D Regole di lista (art. 11 cpv. 1 lett. c e 2 OAO; art. 2 e allegato 2
OAO-DEFR)
E Altri fatti documentabili nell’ambito dell’attestazione dell’origine
(art. 4 OAO) (indicazione nel riquadro "osservazioni")
F Traffico di perfezionamento (art. 16 OAO)
2. Merci non di produzione propria
G Merce commerciale (art. 5 e 17 OAO) (indicazioni supplementari
del richiedente di cui alla cifra 2, si veda retro)
3. Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature per merci dei capitoli
84 a 92 della tariffa d’uso delle dogane svizzere

H Fornitura insieme con merce dei capitoli 84 a 92 (art. 4 cpv. 1
OAO-DEFR)
I Fornitura per merce già consegnata dei capitoli 84 a 92 (art. 4 cpv. 2
OAO-DEFR) (indicazioni supplementari e dichiarazione del richie-
dente alla cifra 3, si veda retro)
Il richiedente dichiara aver preso visione delle dichiarazioni riportate sul retro.
Egli dichiara inoltre di aver completato, se del caso, questi dati.
Luogo e data:_________________________
Rif.: _________________________
Timbro e firma del richiedente:
Allegato 3(seguito) Dichiarazione del richiedente 1. Merci di produzione propria:
Il richiedente dichiara con la presente che le merci sono state totalmente ottenute o fabbricate o hanno subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella propria azienda. Le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR) sono soddisfatte in conformità ai criteri riportati nella colonna «criteri d’origine» (*).
2. Merci non di produzione propria :
Il richiedente dichiara con la presente che le merci corrispondono esattamente a quelle indicate nelle fatture/nei certificati d’origine o nelle dichiarazioni d’origine qui di seguito elencati:
Fabbricante o fornitore:Data delle fatture
certificati d’origine /
dichiarazioni d’origine:
Attestati o istituiti da:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Se la domanda di attestazione si riferisce soltanto a una parte di merce che figura su una prova di origine, il richiedente è tenuto a precisare sugli stessi.
3. Particolari dichiarazioni e informazioni per merci già consegnate dei capitoli da 84 a 92 (art. 4 cpv. 2 OAO-DEFR):
«Le merci summenzionate sono pezzi di ricambio essenziali, destinati alla rimessa in esercizio di _________________________________________________________ (descrizione il più dettagliata possibile degli strumenti forniti in precedenza) secondo la fattura n. ________________________ e il certificato d’origine n. _____________________ rilasciato da _________________________________ il ____________________________».
4. Il sottoscritto richiedente dichiara sotto la sua responsabilità, a conoscenza delle prescrizioni federali e segnatamente delle disposizioni penali, la veridicità delle informazioni suddette. Egli s’impegna , su richiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini o della Camera di commercio interessata, a fornire tutti i documenti supplementari richiesti concernenti la prova documentale dell’origine e, se del caso, a permettere l’esame dei documenti commerciali e relativi alla fabbricazione che riguardano la merce autenticata.
Egli dichiara inoltre di non aver ancora richiesto un documento analogo per le merci in questione e s’impegna a riconsegnare i documenti concernenti l’attestazione qualora per un qualsiasi motivo gli stessi non fossero più necessari.
Allegato 4

(art. 5 cpv. 2)

Exporteur
Exportateur
Esportatore
Exporter
Nr.
N o
URSPRUNGSZEUGNIS
CERTIFICAT D’ORIGINE
CERTIFICATO D’ORIGINE
CERTIFICATE OF ORIGIN
**** ****
Empfänger
Destinataire
Destinatario
Consignee
Ursprungsland
Pays d’origine
Paese d’origine
Country of origin
Angaben über die Beförderung
(Ausfüllung freigestellt)

Informations relatives au transport
(mention facultative)
Informazioni riguardanti il trasporto
(indicazione facoltativa)
Particulars of transport (optional declaration)
Bemerkungen
Observations
Osservazioni
Observations
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung
Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises
Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci
Marks, numbers, number and kind of packages; description of the goods
Nettogewicht
Poids net
Peso netto
Net weight
kg, l, m 3 usw./etc./ecc.
Bruttogewicht
Poids brut
Peso lordo
Gross weight
Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Waren
La chambre de commerce soussignée certifie l’origine des marchandises désignées ci-dessus
La sottoscritta Camera di commercio certifica l’origine delle merci summenzionate
The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods
Allegato 5

(art. 6)

Testo della dichiarazione d’origine valida solamente sul territorio interno

La dichiarazione d’origine deve riportare il seguente testo redatto in una lingua nazionale:

Versione tedesca

«Die Waren, auf die sich das vorliegende Handelsdokument bezieht, haben schweizerischen Ursprung nach den Bestimmungen der Artikel 9–16 der Verordnung vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB) und der Verordnung des WBF vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB-WBF).

Die Ware wurde im eigenen Betrieb hergestellt.
Die Ware wurde hergestellt bei (Firma, Adresse, Ort):
.

Die Ausstellerin/Der Aussteller dieser Ursprungsdeklaration hat davon Kenntnis genommen, dass eine unrichtige Ursprungsangabe im Sinne der Artikel 9 ff. VUB und der Artikel 2 ff. VUB-WBF verwaltungsrechtliche Massnahmen zur Folge hat und strafrechtlich geahndet wird.

Ort, Datum, Firma, Unterschrift

»

Versione francese

«Les marchandises auxquelles se rapporte le présent document commercial sont originaires de Suisse selon les dispositions des articles 9 à 16 de l’Ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) et de l’Ordonnance du DEFR du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR).

La marchandise a été produite par notre entreprise.
La marchandise a été produite par (société, adresse, localité):
.

L’auteur de la présente déclaration d’origine a pris connaissance du fait que l’indication inexacte de l’origine selon les art. 9 ss. OOr et les art. 2 ss. OOr-DEFR eintraîne des mesures de droit administratif et des poursuites pénales.

Lieu, date, société, signature

»

Versione italiana

«La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli da 9 a 16 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR).

La merce è stata prodotta nella nostra impresa
La merce è stata prodotta nella seguente impresa (nome, indirizzo, sede):
.

L’autore della presente dichiarazione d’origine è a conoscenza del fatto che l’emissione di una dichiarazione d’origine inesatta ai sensi dell’articolo 9 segg. OAO e dell’articolo 2 segg. OAO-DEFR comporta l’adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale.

Luogo, data, impresa, firma

»

Versione romancia

«La rauba, a la quala quest document commerzial sa referescha, è d’origin svizzer tenor las disposiziuns dals artitgels 9 fin 16 da l’ordinaziun dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO) e tenor l’ordinaziun dal DEFR dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO-DEFR).

La rauba è vegnida producida en l’atgna interpresa.
La rauba è vegnida producida tar (firma, adressa, lieu):

L’emittenta u l’emittent da questa decleraziun d’origin ha prendì enconuschientscha dal fatg ch’ina faussa indicaziun da l’origin en il senn dals artitgels 9 ss. OAO e dals artitgels 2 ss. OAO-DEFR ha consequenzas da dretg administrativ e vegn persequitada penalmain.

Lieu, data, firma, suttascripziun

»
Allegato 6

(art. 10 cpv. 2)

Prove documentali dell’origine per il settore degli appalti pubblici

Sulla domanda di attestazione, sul certificato d’origine oppure sul documento commerciale sul quale è redatta l’attestazione d’origine deve essere riportata una delle seguenti osservazioni:

Versione tedesca

«Dieses Ursprungszeugnis / Diese Ursprungsbescheinigung dient ausschliesslich zur Eingabe eines Angebots im öffentlichen Beschaffungswesen und bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Warenlieferung.»

Versione francese

«Le présent certificat d’origine / La présente attestation d’origine est exclusivement destiné(e) à la soumission d’une offre de marchés publics et ne se rapporte pas à une livraison de marchandises effective.»

Versione italiana

«Il presente certificato d’origine / La presente attestazione d’origine vale unicamente per la formulazione di un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto pubblico e non è stato/a emesso/a per un’effettiva consegna di merci.»

Versione romancia

«Quest certificat d’origin / Questa attestaziun d’origin serva unicamain ad inoltrar in’offerta en il rom da las acquisiziuns publicas e na sa referescha betg ad ina furniziun effectiva da rauba.»

In aggiunta l’indicazione può anche essere riportata in un’altra lingua.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. RS 946.31

  3. RS 632.10 , Allegato

  4. [RU 2002 1158; 2004 4599,4971; 2005 569; 2006 867all. n. 32901,2995all. 4 n. II 8,4659; 2007 1469all. 4 n. 22,2273,3417.RU 2008 3519art. 7]. Vedi ora l’O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0 ).

  5. RS 632.319

  6. [RU 1996 1540; 1998 2035; 2004 1451; 2008 1833all. n. 4. RU 2001 1415 art. 48]. Vedi ora l’O del 30 mar. 2011 (RS 946.39 ).

  7. [RU 1984 936; 1988 159]

  8. RS 632.10 , Allegato

  9. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  10. RS 632.10 , Allegato

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