del 25 maggio 2005 (Stato 18 febbraio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1556 (2004), 1591 (2005) e 2664 (2022)2del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,3
ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
- Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione del Sudan.
- Sono vietate l’offerta, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, istruzione o assistenza connesse con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1, a destinazione del Sudan.
- La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)4può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:
- l’esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (UNMIS);
- l’esclusiva utilizzazione da parte di organizzazioni regionali in operazioni di osservazione, di verifica o di promovimento della pace;
- la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione;
- la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) destinati all’utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario;
- il sostegno all’accordo globale di pace firmato a Nairobi il 9 gennaio 2005.
- Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19965sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19966sul materiale bellico.
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche
- Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
- delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
- delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.7
- È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.8
- Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
- Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.9
- Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi o alla messa a disposizione di averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 2 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.10
- La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:
- rispettare contratti esistenti;
- soddisfare crediti in applicazione di:
1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.11
a. prevenire casi di rigore;
b. svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie per soddisfare bisogni umani fondamentali;
c. tutelare interessi svizzeri;
d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.12
- In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
- Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 4^bis^d’intesa con i servizi competenti delDFAEe del Dipartimento federale delle finanzee, se del caso, in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite^13^.14
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- 15 averi : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- blocco degli averi : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- risorse economiche : i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- blocco delle risorse economiche : l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Art. 4 Divieto di entrata e di transito
- L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate negli allegati 1 e 2.
- La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:
- per motivi umanitari comprovati;
- per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Sudan; oppure
- per tutelare interessi svizzeri.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5 Controllo ed esecuzione
- La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.
- La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.16
- Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.17
- Su ordine della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie
- Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 li dichiarano senza indugio alla SECO.
- Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 7 Disposizioni penali
- Chiunque viola l’articolo 1, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
- Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
- Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.
Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 7a Recepimento automatico delle liste delle Nazioni Unite
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1) sono recepite automaticamente.
Art. 7b Pubblicazione
Il contenuto degli allegati 1 e 2 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 2005.
Allegato 1
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 nonché 7a e 7b )
Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
Osservazioni
1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni designate dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite18.
2. Di norma la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management)19un giorno lavorativo dopo la comunicazione da parte delle Nazioni Unite.
Allegato 2
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 3 nonché 7b )
Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie