Ordinanza che istituisce misure riguardanti il Libano

946.231.148.9Federal Council Ordinance2 nov 2006

del 1° novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione della Risoluzione 1701 (2006)2del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite,

ordina:

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
  1. Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione del Libano di materiale d’armamento di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio.
  2. La concessione di prestazioni di ogni tipo, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’utilizzazione di beni di cui al capoverso 1 per il Libano è vietata.
  3. D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare eccezioni ai divieti previsti nei capoversi 1 e 2 per:
    1. la fornitura, la vendita e il transito di beni e la concessione di prestazioni che sono stati approvati dal Governo del Libano o dalle forze interinali delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL);
    2. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione (p. es. giubbotti antiproiettili) per uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera, dei rappresentanti dei mass-media e del personale umanitario.
    4Sono riservate le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 19964sul materiale bellico.
Art. 2 Controllo ed esecuzione
  1. La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.
  2. Il controllo al confine spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini5.
Art. 3 Disposizioni penali
  1. Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
  2. Infrazioni di cui all’articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri o confische.
Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2 novembre 2006.

Footnotes

  1. RS 946.231

  2. S/RES/1701 (2006); disponibile al seguente indirizzo internet dell’ONU: www.un.org/documents/scres.htm

  3. RS 946.202

  4. RS 514.51

  5. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).