del 22 giugno 2005 (Stato 13 gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi (LEmb),2
ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
- Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione a destinazione della Repubblica democratica del Congo di materiale d’armamento d’ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio.
- Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza, formazione o assistenza, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, connessi con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1 nonché con attività militari nella Repubblica democratica del Congo.
- Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:
- la fornitura di beni e servizi destinati alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC);
- la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’assistenza tecnica e la formazione con essa connesse;
- la fornitura di beni e servizi per organi statali della Repubblica democratica del Congo;
- l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario.3
- La fornitura di beni e servizi di cui al capoverso 3 lettere b e c deve essere notificata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) con almeno 30 giorni di anticipo.4
- Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19965sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 19966sul materiale bellico.
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche
- Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2 sono bloccati.7
- È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
- Il divieto di cui al capoverso **** 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
- Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.8
- La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:
- prevenire casi di rigore;
- rispettare contratti esistenti;
- onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- soddisfare bisogni umanitari;
- tutelare interessi svizzeri.9
- La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.10
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- 11 averi : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- blocco degli averi : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.
- risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Art. 4 Divieto di entrata e di transito
- L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2.
- La Segreteria di Stato della migrazione può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite12.
- Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:
- per motivi umanitari documentati;
- se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica Democratica del Congo; oppure
- se la tutela di interessi svizzeri lo esige.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5 Controllo ed esecuzione
- La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2. Conformemente alla risoluzione 1807 (2008) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.13
- La Segreteria di Stato della migrazione14sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.
- Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini15.
- Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie
- Le persone16e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla SECO.
- Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 7 Disposizioni penali
- Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
- Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
- Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.
Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 23 giugno 2005.
Allegato 1
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 7a )
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene
- Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite17.
- In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite18.
Allegato 2
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 3)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie