Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

946.231.11Federal Council Ordinance1 gen 2003

(Ordinanza sui diamanti)

del 29 novembre 2002 (Stato 21 gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi;
in esecuzione della decisione del 5 novembre 2002 della conferenza sul processo Kimberley2,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l’asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. sistema di certificazione PK : il sistema di certificazione del processo Kimberley;
  2. partecipanti : gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell’allegato;
  3. certificato : un documento non falsificabile che è rilasciato da un partecipante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è conforme al sistema di certificazione PK;
  4. diamanti grezzi : diamanti delle voci di tariffa37102.10, 7102.21 e 7102.31.
Art. 3 Importazione
  1. L’importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
    1. alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante;
    2. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
    3. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
  2. Le autorità doganali notificano le irregolarità alla Segreteria di stato dell’economia (SECO)4.
Art. 4 Esportazione
  1. L’esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
    1. la spedizione è destinata a un partecipante;
    2. alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali;
    3. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
    4. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
  2. Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:
    1. il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e
    2. i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.
  3. Le autorità doganali notificano le irregolarità alla SECO.
  4. I certificati svizzeri sono ottenibili presso la SECO contro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Art. 5 Importazioni ed esportazioni temporanee

Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche alle esportazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.

Art. 6 Transito

Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.

Art. 7 Depositi doganali

Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche all’immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all’asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.

Art. 8 Uffici doganali competenti
  1. I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.
  2. D’intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l’imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.
Art. 9 Obbligo di conservare i documenti

Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.

Art. 10 Controlli
  1. La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.
  2. I controlli al confine sono di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini5.
Art. 11 Disposizioni penali
  1. Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l’articolo 9 della legge sugli embarghi.
  2. Chi viola l’articolo 9 è punito secondo l’articolo 10 della legge sugli embarghi.
  3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO.
  4. Sono salvi gli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 12 Diritto vigente: modifica

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

6

Art. 13 Disposizione transitoria

Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

(art. 2 lett. b)

Elenco dei partecipanti

AngolaMauritius
ArmeniaMessico
AustraliaMozambico
BangladeshNamibia
BelarusNorvegia
BotswanaNuova Zelanda
BrasilePanama
CambogiaQatar
CamerunRegno Unito
CanadaRepubblica Centrafricana
CinaRepubblica del Congo
Costa d’AvorioRepubblica democratica del Congo
Emirati arabi unitiRepubblica di Corea
EswatiniRussia
GabonSierra Leone
GhanaSingapore
GiapponeSri Lanka
GuineaStati Uniti d’America
GuyanaSudafrica
IndiaSvizzera
IndonesiaTailandia
IsraeleTanzania
KazakistanTogo
KirghizistanTurchia
LaosUcraina
LesothoUnione europea
LibanoUzbekistan
LiberiaVenezuela
MalaysiaVietnam
MaliZimbabwe

Il commercio di diamanti grezzi è anche permesso con il Taipei cinese.

Footnotes

  1. RS 946.231

  2. FF 2003 3214

  3. RS 632.10 , all.

  4. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  5. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

  6. Le mod. possono essere consultate allaRU 2002 4357.