Legge federale sulle misure economiche esterne

946.201Federal Act1 gen 1983

del 25 giugno 1982 (Stato 1° luglio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri;
visti gli articoli 54 capoverso 1, 101 e 133 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 19813,

decreta:

Art. 1 Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero

Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano:

  1. sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi;
  2. disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all’occorrenza ordinare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.
Art. 2 Applicazione provvisoria di accordi

Per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi, non sottostanti al referendum, sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti. In caso d’urgenza, può farlo anche se questi accordi prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale.

Art. 3 Esecuzione di accordi; acquisizione e prova dell’origine
  1. Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’esecuzione degli accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.
  2. Emana prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci.
Art. 4 Collaborazione di organizzazioni e di istituzioni
  1. Il Consiglio federale e i dipartimenti possono affidare l’esecuzione di misure giusta l’articolo 1 e l’applicazione di accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti a organizzazioni e a istituzioni, in particolare a quelle dell’economia.
  2. Queste organizzazioni e istituzioni sottostanno a tal fine alla vigilanza e alle istruzioni del Consiglio federale o delle unità amministrative da esso designate.
  3. Gli organi e gli agenti di queste organizzazioni e istituzioni sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l’obbligo del segreto dei funzionari federali.
Art. 5 Emolumenti

Il Consiglio federale può riscuotere emolumenti al fine di coprire i costi d’esecuzione e conferire la stessa facoltà alle organizzazioni e istituzioni incaricate. Le tariffe degli emolumenti devono essere approvate dal Dipartimento competente.

Art. 6 Protezione giuridica
  1. Il Consiglio federale può prevedere che il ricorso interposto contro le decisioni prese in virtù di disposizioni esecutive della presente legge sia preceduto da un procedimento d’opposizione.
  2. .4
  3. .5
Art. 7 Disposizioni penali
  1. Chiunque intenzionalmente viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con una pena pecuniaria. In caso di infrazione intenzionale grave, il giudice può pronunciare inoltre una pena detentiva sino a un anno. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.6
  2. Il tentativo e la complicità sono punibili. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19747sul diritto penale amministrativo.
  3. L’azione penale si prescrive in ogni caso in sette anni.8
  4. Le infrazioni alla legge federale del 1° ottobre 19259sulle dogane sono giudicate esclusivamente secondo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, anche se l’infrazione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.
  5. Le infrazioni alle prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci sono perseguite secondo le disposizioni penali emanate dal Consiglio federale.10Per la falsificazione di attestazioni dell’origine e operazioni analoghe il Consiglio federale può comminare una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.11
  6. È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale svizzero12.
Art. 8 Procedura penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. È riservato l’articolo 7 capoversi 4 a 6.

Art. 9 Audizione di commissioni consultive
  1. Per i problemi essenziali della politica economica esterna il Consiglio federale sente il parere della Commissione per la politica economica13da esso istituita.
  2. I problemi concernenti anche la cooperazione internazionale allo sviluppo sono trattati durante sedute comuni della commissione consultiva di politica economica esterna e della commissione per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
Art. 10 Rapporti e approvazione
  1. Almeno una volta all’anno, il Consiglio federale fa rapporto all’Assemblea federale sui problemi importanti di politica economica esterna. La pertinente gestione è tuttavia approvata durante la discussione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale.
  2. Inoltre, il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale, entro sei mesi, se ha preso misure giusta l’articolo 1 oppure se applica provvisoriamente accordi giusta l’articolo 2. Fondandosi su questo rapporto, l’Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure e all’approvazione degli accordi.
  3. In questi rapporti, il Consiglio federale può sottoporre all’approvazione dell’Assemblea federale altri accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.
  4. I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su:
    1. l’articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 198614sulla tariffa delle dogane;
    2. l’articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 197415sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
    3. l’articolo 4 capoverso 2 del decreto del 9 ottobre 198116sulle preferenze tariffali.17
Art. 11 Disposizioni finali
  1. Le prescrizioni esecutive del decreto federale del 28 giugno 197218sulle misure economiche esterne rimangono in vigore, sempreché non siano abrogate prima della scadenza di questo decreto.
  2. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  3. Essa entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Footnotes

  1. RS 101

  2. NT 15

  3. FF 1982 I 57

  4. Abrogato dall’all. n. 141 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764).

  5. Introdotto dall’all. n. 64 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288;FF 1991 II 413). Abrogato dall’all. n. 141 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I 15 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254;FF 2018 2345).

  7. RS 313.0

  8. Nuovo testo giusta la cifra I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097;FF 2006 1709).

  9. [CS 6 475;RU 1956 639; 1959 1397art. 11 cifra III; 1973 644; 1974 1857all. n. 7; 1980 1793cifra I 1; 1992 1670cifra III; 1994 1634cifra I 3; 1995 1816; 1996 3371all. 2 n. 2; 1997 2465all. n. 13; 2000 1300art. 92,1891n. VI 6; 2002 248cifra I 1 art. 41; 2004 4763all. n. II 1; 2006 2197all. n. 50.RU 2007 1411art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0 ).

  10. Nuovo testo giusta l’all. n. 20 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411;FF 2004 485).

  11. Nuovo testo del per. giusta la cifra I 15 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254;FF 2018 2345).

  12. RS 311.0

  13. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

  14. RS 632.10

  15. [RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097cifra I 2.RU 2018 3933art. 5]. Ora: l’art. 3 della LF del 15 dic. 2017 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72 ).

  16. RS 632.91

  17. Introdotto dalla cifra I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097;FF 2006 1709).

  18. [RU 1972 2251]

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